Solo Imponibile per lo scaglione tariffario

Per la scelta dello scaglione tariffario non si tiene conto dell'IVA. Si pronuncia la Cassazione

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Solo Imponibile per lo scaglione tariffario

La Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 11 aprile -18 agosto n. 17210 si esprime in un caso di richiesta di pagamento di una parcella di un Architetto ma il principio può estendersi ad altri settori professionali.
Ma vediamo il caso di specie. A conclusione della costruzione di un'opera sorgeva contenzioso fra l'architetto ed il committente, per il pagamento di una residua parte del compenso del professionista. La causa, dopo essere stata decisa dalla corte d'Appello di Bologna, veniva impugnata in sede di legittimità.
Innanzi alla Corte di Cassazione, la committente, sollevava il presunto mancato rispetto della normativa riguardante le parcelle professioanli degli architetti, sotto il profilo dell'applicazione della percentuale dovuta come da tariffa, calcolata sulla sorte capitale e non sul capitale maggiorato dell'IVA.
La Corte d'Appello, infatti, aveva incluso l'IVA nella base di calcolo con ciò, fra l'altro, andando a variare lo scaglione percentuale della tariffa professionare, da prendere a riferimento. Ma l'IVA, sottolineava la committente, sarebbe una partita di giro e non un costo aggiuntivo rispetto al consultivo lordo del costo dell'opera. In sostanza, il fatto stesso che l'IVA possa essere detratta impedirebbe di considerarla come spesa da ricomprendere nel costo di costruzione sul quale calcolare la parcella professionale.
La Corte di Cassazione conferma, con la sentenza su citata, tale assunto ed accoglie il ricorso affermando che "deve escludersi che il compenso del professionista possa essere determinato avendo riguardo non solo ai costi sostenuti dal committente, ma anche all'IVA del medesimo committente versata ai propri fornitori".

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