Utilizzo della PEC per i Biglietti di Cancelleria
Chiarimenti a seguito dell´utilizzo della PEC ai sensi del nuovo art. 136 c.p.c. Strumento principale dal 31 gennaio 2012.

Il Ministero della Giustizia, a seguito della verifica della regolarità funzionamento ed adeguatezza delle strutture ha diramato una comunicazione con la quale dispone l'avvio delle comunicazioni telematiche dei biglietti di cancelleria, ai sensi del nuovo testo dell'art. 136 c.p.c. (modificato dalla L. 183/2011), a partire dalla data del 31 gennaio 2012.
Qui il testo del Comunicato del Ministero della Giustizia.
Qui di seguito indichiamo per comodità il testo del novellato articolo 136 del codice di procedura civile.
Art. 136 c.p.c.
ComunicazioniIl cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.