Contributo Unificato e opposizione allo stato passivo: dubbi risolti da Circolare Ministeriale
Con Circolare del Ministero della Giustizia del 1/4/2016 forse risolta definitivamente la "querelle" sull'importo del Contributo Unificato in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare

Con Circolare del 1° aprile 2016 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, interviene a dirimere dubbi interpretativi sull'applicazione e quantificazione del Contributo Unificato nella causa opposizione allo stato passivo.
Questa rivista si è già occupata della problematica qualche tempo fa, problematica sollevata da un nostro lettore, esaminata ed approfondita con un successivo intervento del Dott Bruno - Dirigente di Cancelleria - che si era occupato della questione , intervento - del gennaio 2016 - articolato ed esaustivo pubblicato in questo articolo: "Opposizione allo stato passivo: natura giuridica e contributo unificato".
Da più parti si auspicava un indirizzo governativo che mettesse fine alla diversificata applicazione dell'importo del Contributo Unificato nei vari circondari della Repubblica nelle cause di opposizione allo stato passivo.
A pochi mesi dal nostro intervento, non si sa se possiamo aggiungere "grazie" al nostro intervento, il Ministero della Giustizia tenta di chiarire ogni dubbio con Circolare 1 aprile 2016.
Si usa la parola "tenta" - di chiarire - poiché la stessa Circolare afferma che rattasi di "problematica non risolvibile in via interpretativa – rientrando la materia del contributo unificato in ambito fiscale" e quindi di competenza di altro ministero.
La Circolare fornisce, quidi, alcune indicazioni operative sul come considerare la materia dell'opposizione allo stato passivo, delle quali la più interessante è probabilmente questa: "per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, come pure per le fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13, comma 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato ai sensi dell’art. 14, d.P.R. n. 115 del 2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata". Tuttavia, non è chiarito, almeno così sembra, se l'opposizione allo stato passivo integri natura di impugnazione o sia procedura a se stante.
La parola, a questo punto, alle cancellerie o forse, meglio, alla Suprema Corte.
Di seguito il testo di:
Circolare 1 aprile 2016 - Procedure concorsuali - Determinazione del contributo unificato
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
Prot. m_dg DAG 04/04/2016. 0059390.U
Oggetto:procedure concorsuali - determinazione del contributo unificato.
Giungono da tempo a questa Direzione generale quesiti relativi al contributo unificato da percepire per le opposizioni allo stato passivo fallimentare, per le diverse fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare e per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali.
Al riguardo, giova preliminarmente riportare il testo delle norme del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 che si occupano della materia concorsuale:
- articolo 9, comma 1: “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale …”;
- articolo 13, comma 1: “il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a)….., b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino ad euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione …”;
- articolo 13, comma 5: “per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851”.
Dall’esame delle norme testé citate, dunque, emerge con chiarezza che il legislatore, dopo aver previsto in termini generali, all’art. 9, l’obbligo di versamento del contributo unificato per “la procedura concorsuale”, ha, al successivo art. 13, comma 5, indicato l’ammontare del contributo unificato dovuto unicamente “per la procedura fallimentare”, all’uopo definita quale quella che va “dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”. Di conseguenza, non rientrano nella previsione normativa in esame, tra le altre, la fase istruttoria prefallimentare, la procedura di opposizione allo stato passivo fallimentare e tutte le fasi giudiziali delle altre procedure concorsuali.
In tale contesto normativo, lo stesso Ispettorato generale ha riscontrato che, nella prassi operativa degli uffici giudiziari, sono state adottate interpretazioni diverse in merito alla disciplina cui sottoporre tali ultime ipotesi.
Trattandosi tuttavia di problematica non risolvibile in via interpretativa – rientrando la materia del contributo unificato in ambito fiscale, nel quale non trova applicazione il principio di interpretazione analogica – questa Direzione generale, dopo aver promosso le opportune interlocuzioni con l’Ufficio legislativo e con l’Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, ritiene che, al fine di uniformare quanto prima il comportamento degli uffici giudiziari al riguardo, debbano essere evidenziate le seguenti circostanze:
- secondo l’impianto del testo unico sulle spese di giustizia, è dovuto il versamento di un contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione (a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, in quanto l’art. 3, comma 1, lettera “O”, del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che, ai fini del testo unico sulle spese di giustizia, “processo” è “qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale”;
- gli importi del contributo unificato sono previsti dall’art. 13 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, il quale individua essenzialmente due criteri, basati rispettivamente sul valore della domanda e sulla materia o natura del procedimento;
- l’art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, dopo aver individuato, al comma 1, il soggetto tenuto al pagamento, al successivo comma 2 prevede che “il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo”;
- l’ufficio giudiziario esercita il dovere di controllo sul contributo unificato versato dalla parte secondo le disposizioni dell’articolo 15 del citato testo unico, verificando, in particolare, sia “l’esistenza della dichiarazione di valore della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento”, sia “se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa”.
- Nell’attuale contesto normativo, dunque, gli uffici giudiziari dovranno attenersi, nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi cd. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare, ai seguenti criteri:
- per la procedura fallimentare, ovverosia per “la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”, dovrà essere versato il contributo fisso di euro 851,00 (art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 115 del 2002);
- per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, come pure per le fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13, comma 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato ai sensi dell’art. 14, d.P.R. n. 115 del 2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata.
Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.
Roma, 1 aprile 2016
Il Direttore generale reggente
Vittoria Orlando