Il nuovo DL sulla violenza di genere. Una breve sintesi
Sintesi dei contenuti del decreto legge numero 93 del 14 agosto 2013 in tema di prevenzione e repressione della violenza sessuale e di genere.

Come posto in evidenza nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del Governo presentato alla Camera per la conversione del Decreto Legge 93, l’intervento legislativo d’urgenza, destinato a subire modificazioni nel corso del suo esame come annunciato dallo stesso Presidente del Consiglio, intende offrire una prima risposta ad alcuni eventi che hanno recato particolare allarme sociale nel corso di questi mesi, con particolare riguardo a fattispecie criminose scaturenti da condotte di violenza sessuale in ambito domestico e di genere.
Non si tratta del solo ambito di cui il decreto si occupa anche se, certamente, costituisce quello più rilevante e di maggiore interesse giuridico; il provvedimento, infatti, si compone di 13 articoli distinti in quattro capi e tocca settori diversi tra loro, congiunti, nel complesso, dalle esigenze di urgenza e necessità non prorogabili.
In questa sede desideriamo prestare attenzione, facendo rinvio sin da ora al testo del provvedimento, al Capo I “Prevenzione e contrasto della violenza di genere” che si sviluppa in cinque articoli.
Si tratta di disposizioni in parte collegate alla recente ratifica da parte del Parlamento (cfr. legge 27 giugno 2013 n. 77) della Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne e quella domestica, ancorché non (tecnicamente) attuative della Convenzione medesima che, in oggi, non è ancora entrata in vigore in attesa della ratifica da parte di altri Stati.
In particolare, l’articolo 1 introduce tra le aggravanti del delitto di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.) la circostanza che il fatto sia avvenuto alla presenza di minore degli anni diciotto (violenza cd. “assistita”).
Lo stesso articolo introduce, con il suo secondo comma, dopo il comma 5bis dell’articolo 609ter, primo comma, del codice penale, le lettere 5ter e 5quater che contengono due nuove aggravanti al delitto di violenza sessuale: se la vittima è una donna in stato di gravidanza (5ter) o se il fatto è consumato a danno del coniuge, anche divorziato o separato, o di persona legata o già legata in passato da relazione affettiva a prescindere da uno stato di convivenza.
Modificato e rimodellato anche l’articolo 612bis del codice penale con l’estensione delle circostanze aggravanti mediante la cancellazione del riferimento al carattere “legale” della separazione e l’aggiunta di ulteriore fattispecie aggravante consistente nell’utilizzo di strumenti informatici o telematici, circostanza questa applicabile a qualunque autore del delitto.
Viene sancita l’irrevocabilità della querela proposta, incidendosi quindi sul regime di procedibilità del reato.
L’ultimo comma dell’articolo in esame toglie ogni discrezionalità al Questore rendendo cogente l’adozione dei provvedimenti in materia di armi a carico dello stalker.
L’articolo 2 incide su diverse norme del codice di procedura penale sulle quali non riteniamo di soffermarci e che ci limitiamo a riassumere, nel contenuto modificato e nella loro sostanza:
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estensione dell’arresto in flagranza ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi e di atti persecutori, modifica che avrà efficacia successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione;
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introduzione dell’articolo 348bis nel codice di procedura penale “Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare” il quale dispone una nuova misura pre-cautelare adottabile dall’autorità di polizia giudiziaria, su autorizzazione de Pubblico Ministero, a carico di chi sia stato colto in flagranza dei delitti indicati dall’articolo 282bis c.p.p., consistente nell’allontanamento coatto dalla dimora familiare e dal divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa; la misura troverà applicazione in presenza di fondati motivi che facciano ritenere una reiterazione della condotta criminosa con grave e attuale pericolo per la vita e l’integrità fisica della persona offesa;
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l’estensione ai procedimenti per maltrattamenti delle modalità protette di acquisizione delle testimonianze;
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l’inserimento tra i procedimenti la cui trattazione deve rivestire priorità assoluta ex. articolo 132bis delle norme transitorie al c.p.p. quelli conseguenti ai reati di cui all’intervento normativo;
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l’inserimento di questi reati nel novero di quelli per i quali è prevista l’ammissione in deroga ai limiti reddituali al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Tra le altre misure previste nel Capo I da segnalare la possibilità di rilascio di permesso di soggiorno a favore delle vittime degli atti di violenza a titolo di protezione e come indicato dalla convenzione di Istanbul.
Da ultimo, una serie di misure di prevenzione che vedono protagoniste le forze dell’ordine dislocate sul territorio e il Questore e altre attività di salvaguardia, sensibilizzazione e tutela a carattere multidisciplinare e traversale con l’interessamento di diversi organi operativi e dei centri anti-violenza.
Un Suggerimento
Ritenendo di fare cosa utile e di contribuire, nel nostro piccolo, alla diffusione degli aiuti e delle iniziative a disposizione delle vittime di reati di violenza in generale, segnaliamo il sito del Dipartimento delle Pari Opportunità che offre consigli e un numero verde attivo 24 ore su 24 a cui è possibile rivolgersi, mantenendo l’anominato:
Gli operatori, dotati di esperienza, si faranno carico del problema e vi offriranno utili informazioni, indirizzandovi, ove del caso, ai centri antiviolenza sparsi sul territorio presso gli enti locali o le autorità di polizia.
Il numero verde è il 1522.