E' incostituzionale l'impignorabilita' dei crediti sanitari

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione che impedisce di intraprendere o preseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere.

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E' incostituzionale l'impignorabilita' dei crediti sanitari

La Corte Costituzionale con sentenza n. 186/2013 ha dichiarato incostituzionale l'art. 1, co. 51, della L. n. 220/2010 sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 17 co. 4 lettera e) del D.L. n. 98/2011, convertito con modifiche dalla L. n. 111/2011, sia nel testo attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 6bis co. 2 lettera a) e b) del D.L. n. 158/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 189/2012.
Nella sua originaria formulazione l'art. 1 co. 51 della L. n. 220/2010 prevedeva che "nelle Regioni già commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari [...] non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2011".
Nelle more del giudizio di costituzionalità, sollevato con sette ordinanze del TAR della Campania e del Tribunale di Napoli, il legislatore è intervenuto più volte a modificare la suddetta disposizione estendendo il divieto di azioni esecutive fino al 31 dicembre 2013 e statuendo che "i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni [...] alle aziende sanitarie locali o ospedaliere [...] sono estinti di diritto" nonchè prevedendo l'obbligo per i tesorieri degli enti sanitari di rendere immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, le somme già oggetto di pignoramento (diversamente, quindi, dalla precedente formulazione in cui i pignoramenti e le pronotazioni a debito sulle rimesse finanziarie erano inefficaci).

Nonostante le innovazioni intervenute in corso di giudizio la Corte costituzionale ha ritenuto estendibili i dubbi di costituzionalità originariamente sollevati anche in riferimento alla nuova formulazione dell'art. 1 co. 51 della L. n. 220/2010. Viene infatti rilevato che lo ius novum, anzichè "elidere od attenuare i punti di criticità segnalati dai rimettenti [...] rende, viceversa, ancora più stridenti i punti di contrasto ipotizzati".
I giudici costituzionali procedono perciò alla valutazione della conformità della disposizione in questione con riferimento:

  • all'art. 3 Cost, "in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggettti che vantano crediti nei confronti delle aziende sanitarie ubicate nelle Regioni commissariate e i soggetti che vantano crediti nei confronti delle aziende sanitarie ubicate altrove";
  • all'art. 24 Cost., poichè "elide la possibilità della soddisfazione concreta ed effettiva dei diritti del creditore secondo le norme del diritto comune, prevedendo altresì l'efficacia dei pignoramenti già eseguiti alla data della sua entrata in vigore";
  • all’art. 41 Cost., "in quanto, attraverso il meccanismo di blocco delle azioni esecutive, non consentirebbe al creditore dell’azienda sanitaria, trattandosi in prevalenza di imprenditori commerciali, di programmare la propria attività di impresa";
  • all’art. 111 Cost., "in quanto, da un lato altererebbe la condizione di parità fra le parti, ponendo l’amministrazione in una posizione di ingiustificato privilegio, e dall’altro, inciderebbe sulla ragionevole durata del processo";
  • all’art. 2 Cost., "in quanto, reprimendo il diritto sostanziale del creditore al soddisfacimento della sua pretesa, comprometterebbe l’effettività della tutela giuridica che l’ordinamento è tenuto ad apprestare";
  • all'art. 117 co. 1 Cost., "in quanto sarebbe violato l’art. 6, par. 1 CEDU il quale garantisce il giusto processo in tutte le sue articolazioni".

La Corte costituzionale dichiara fondata la questione prospettata sotto gli specifici profili degli articoli 24 e 111 della Costituzione.

In primo luogo, viene rilevato che "un intervento legislativo che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore − può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora, per un verso, siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale e, per altro verso, le disposizioni di carattere processuale che incidono sui giudizi pendenti, determinandone l’estinzione, siano controbilanciate da disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscano, anche per altra via che non sia quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte".

Al contrario la applicabilità nel tempo della disposizione in esame è stata prolungata nel tempo, determinando altresì un definitivo accollo, a carico degli esecutanti, della spese di esecuzione già affrontate.

Inoltre, il legislatore imponendo una compressione della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori con l’ottenimento di titoli esecutivi, anche passati in giudicato, non ha previsto alcun meccanismo certo in ordine alla soddisfazione delle posizioni sostanziali sottostanti ai titoli esecutivi inutilmente azionati, determinando lo sbilanciamento tra le posizioni in gioco.


 

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