Modifiche al Contributo Unificato con la Legge Finanziaria 2013
Ritocchi al Contributo Unificato per il Processo Amministrativo e penale(!) per chi perde l'impugnazione.

Con la Legge di Stabilità 2013, approvata in extremis prima della fine anno, si sono introdotte alcune novità in materia di Contributo Unificato. La più eclatante, nella logica perseguita da questo governo di scoraggiare il ricorso alle impugnazioni, è la norma inserita nel comma 1-quater dell'art. 13 del T.U. Spese di Giustizia.
Ivi si prescrive, infatti, che quando l'impugnazione venga respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta dovrà pagare una penale pari al contributo unificato già pagato per l'introduzione dell'impugnazione.
La parte più rilevante delle modifiche, comunque, si è concentrata sul Processo Amministrativo, con l'aumento da 1.500 euro a 1.800 euro, per il rito abbreviato e da 600 a 650 euro per il ricorso al Capo dello Stato e quale contributo base da valere nelle ipotesi non specificatamente previste.
Completamente rimodulata, invece, la modalità del calcolo del Contributo Unificato per i 'ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104' ove viene abbandonato il criterio unico con l'introduzione di tre scaglioni per valore.
Viene anche specificata la modalità di calcolo del valore facendo riferimento per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) 'l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara', mentre per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) 'in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste'.Â
La Tabella del Contributo Unificato di ProfessioneGiustizia.it è stata opportunamente modificata.
In questa PAGINA il Testo Unico Spese di Giustizia come modificato (nella parte riguardante il Contributo Unificato).
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