Nuovo Regolamento per il Recupero spese di giustizia nel giudizio penale
Decreto del Ministero della Giustizia: Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013 il Regolamento del Ministero della Giustizia recante titolo "Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale".
Con il decreto in questione si regolamenta il recupero delle spese anticipate dall'erario nel processo penale ad esempio per una consulenza tecnica d'ufficio o per la demolizione di manufatti abusivi, ecc.
Gli importi sono predeterminati dall'Allegato A del medesimo decreto ministeriale.
Dette spese saranno poste a carico dell'imputato e in caso di pluralità di condannati non vi sarà vincolo di solidarieta' e il recupero delle spese avverrà in parti uguali.
Di seguito il testo completo del Regolamento
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 agosto 2013, n. 111
Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.
(GU n.233 del 4-10-2013)
Vigente al: 19-10-2013
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2013;
A d o t t a
il seguente regolamento;
Art. 1
Recupero forfettizzato
1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2, sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A, allegata al presente regolamento, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'.
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Note alle premesse;
- Si riporta il testo dell'art. 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O., come modificato dal comma 3, lett.e), dell'art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile);
"Art. 205 (L) (Recupero intero, forfettizzato e per quota) 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' art.
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall' art. 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno.
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarieta'.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarieta'.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo.".
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. ;
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis) 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. - 4-ter. (Omissis)".
Art. 2
Recupero per intero e per quota
1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.
2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.
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Note all'art. 2;
- Per il testo dell'art. 205 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. ;
"Art. 96. Prestazioni obbligatorie 1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorita' giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorita' fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati;
a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'art. 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse.
Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.".
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall'erario, relative a processi penali per i quali la sentenza di condanna e' stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Note all'art. 3;
- La legge 18 giugno 2009, n. 69 recante: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile."e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013
Il Ministro della giustizia
Cancellieri
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 29
Tabella A