Validita' e limiti degli accordi prematrimoniali
La Cassazione civile in materia di Patti Prematrimoniali (Sentenza 23/12/2012 n. 23713)

La Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. I, sentenza 23/12/2012 n° 23713) in una recente sentenza è tornata a pronunciarsi sulla validità e sui limiti dei c.d. accordi prematrimoniali. Come noto il nostro ordinamento non disciplina questo genere di convenzioni e la giurisprudenza è orientata a ritenere nulli per illecità della causa gli accordi con cui gli interessati stabiliscono anticipatamente il regime giuridico da adottarsi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il caso da cui si orgina la pronuncia in oggetto concerne un accordo stipulato da una coppia, prima della celebrazione del matrimonio, con il quale la futura moglie si impegnava, in caso di separazione o divorzio, a cedere al marito un immobile di sua proprietà, come indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione di altro immobile, pure di sua proprietà.
La Cassazione ha dichiarato valido ed efficace siffatto impegno negoziale, qualificandolo 'non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita'. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che 'l'impegno negoziale assunto dalla moglie, una sorta di datio in solutum, viene collegato alle spese affrontate per la sistemazione di altro immobile adibito a casa coniugale dal marito, e il fallimento del matrimonio non viene considerato come causa genetica dell'accordo, ma è degradato a mero evento condizionale'.
La Corte nel motivare la propria decisione ha ribadito, seppur implicitamente, l'importanza del criterio della causa in concreto, e cioè della necessità di indagare le concrete ragioni che hanno giustificato l'adozione di un determinato assetto giuridico.
Viene quindi accolta la ricostruzione del giudice a quo, secondo il quale i coniugi avrebbero stipulato un vero e proprio contratto, caratterizzato da prestazioni e controprestazioni, espressione di autonomia negoziale. Si legge infatti che 'nella specie, il trasferimento di immobile può sicuramente costituire adempimento, con l'accordo del creditore, dell'obbligo di restituzione delle somme spese per la sistemazione di altro immobile, adibito a casa coniugale'. Si nega quindi che il predetto impegno sia siato strutturato come una sorta di sanzione dissuasiva, volta a condizionare la libertà decisionale degli sposi, anche in ordine all'assunzione di iniziative tendenti allo scioglimento del vincolo coniugale.
Alla luce di codeste considerazioni la Prima Sezione Civile ha ritenuto
'valido l'impegno assunto dai nubendi in caso di fallimento del matrimonio, qualificandolo non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come conratto atipico con condizione spspensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c.'