Ancora sul Diritto di Abitazione del coniuge superstite: Corte di Cassazione
Confermato l'indirizzo giurisprudenziale gia' adottato dalla S.C. in merito al diritto di abitazione del coniuge superstite non convivente. Corte di Cassazione (sentenza 22456/14)

Ancora una pronuncia della Corte di Cassazione in merito al diritto di abitazione del coniuge supersite (di cui all'art. 540 e 548 del cod. civ.) Il tema, evidentemente, è sentito. La Corte di Cassazione numerose volte ha già avuto modo di consegnare i propri elaborati, in primis con un intervento delle Sezioni Unite del 2013 (27 febbraio) al quale abbiamo dedicato l'articolo "Diritto di Abitazione del coniuge superstite e calcolo della quota legittima".
Un ulteriore rilevante intervento si è avuto con sentenza del giugno di quest'anno (v. "Diritto di Abitazione del coniuge superstite separato") con la quale si affrontava il tema del diritto di abitazione della casa non più abitata dal coniuge.
Il medesimo tema viene affrontato in questa sentenza (Corte di Cassazione del 22 ottobre 2014, n. 22456) e medesima soluzione viene adottata. Citando se stessa, la Suprema Corte ricorda che “in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare [fa] venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti in parola”, sicché “l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare, evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi”.
Di seguito il testo della sentenza della Corte di Cassazione del 22 ottobre 2014, n. 22456
Svolgimento del processo
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