Corte EDU in tema di eutanasia

Considerazioni a margine della sentenza Gross v. Svizzera, Corte EDU in tema di eutanasia e assenza di chiarezza nelle linee guida sull'assistenza al suicidio

- di Avv. Valeria Cianciolo
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Corte EDU in tema di eutanasia

Introduzione. - Il 3 novembre 2014 è morta Brittany Maynard, la ragazza americana di 29 anni colpita da un cancro in fase terminale, che qualche settimana prima aveva annunciato in un video di voler mettere fine alla sua vita, provocando un vivo dibattito sull'eutanasia negli Stati Uniti.

Il dibattito si è riaperto in questi giorni anche a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Prof. Umberto Veronesi.

Il limite che esiste tra la morte naturale e l’accanimento terapeutico, non potrà certamente essere spiegato con semplici parole. La medicina non può dirci se è giusto o no continuare a tenere in vita un paziente che, in mancanza di strumenti avanzati tecnologicamente, sarebbe già morto, ma fa semplicemente quello che è il suo mestiere, cercando di portare avanti la sua missione benefattrice.

Il problema sorge nel momento in cui si oltrepassano i limiti naturali che toccano sfere intime e particolari, difficilmente qualificabili dal punto di vista scientifico.

Ogni scelta, fatta con piena coscienza, è una scelta giusta. Nessuno può o deve imporre un’ideale comune, appellarsi alla morale o all’etica, perché ogni caso è diverso dall’altro, ogni condizione genera una richiesta che non può non essere ascoltata.

 

1. Il caso Welby - Attorno al caso di Welby si accese in Italia un acceso dibattito sulle questioni di fine vita e, più in generale, sui rapporti tra legge e libertà individuali.

La vicenda di Piergiorgio Welby, è evidentemente diversa rispetto a tutti gli altri casi di SVP, innanzitutto per le circostanze che l’hanno costretto a letto per lungo tempo, non un incidente, non un arresto cardiaco e il conseguente danno cerebrale che generalmente comporta lo SVP, ma il progredire della distrofia muscolare, malattia che lo ha colpito a sedici anni e che lo ha accompagnato fino alla fine.

La malattia che progredì lentamente, pian piano gli impedì di parlare e di muoversi fino a giungere, nello stato più avanzato, alla completa paralisi che lo immobilizzò a letto, pienamente in possesso delle sue facoltà mentali.

L’aspetto che maggiormente colpisce in questa storia è la piena coscienza in cui il paziente si è trovato fino a pochi istanti prima di morire, la sua lucidissima volontà di porre fine a quello stato vegetativo che riteneva accanimento terapeutico e la richiesta esplicita di morire.

“[…] Welby ha chiesto aiuto alle istituzioni per poter rinunciare legittimamente a ciò che lui considerava accanimento terapeutico, nella consapevolezza e nell’accettazione dell’esito naturale della sua malattia”.

È nel settembre 2006, infatti, che Welby decide di inviare una lettera aperta al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nella quale chiedeva il riconoscimento del diritto all'eutanasia. Il presidente così rispondeva: “Mi auguro che un tale confronto ci sia, nelle sedi più idonee, perché il solo atteggiamento ingiustificabile sarebbe il silenzio, la sospensione o l’elusione di ogni responsabile chiarimento.” (NAPOLITANO G. «Risposta del Presidente della repubblica» 23 settembre 2006. www.lucacoscioni.it)

Il dottor Giuseppe Casale, fondatore dell’Antea, un’ONLUS che si occupa di cure palliative aveva dichiarato: “Il sig. Welby è stato indirizzato all’Antea dall’Associazione Luca Coscioni.

Data la situazione clinica e sociale gli ho proposto l’assistenza presso la nostra struttura sanitaria Hospice Antea, ma si è rifiutato. Quindi gli ho proposto di assisterlo in casa, come siamo soliti fare con la nostra Unità Operativa di Cure Palliative Domiciliari, assicurandogli una forte presenza dei nostri operatori, che comprende anche l'assistenza psicologica e soprattutto spirituale. Il Sig. Welby non ha accettato neanche questa proposta. Allora gli ho prospettato una terapia ansiolitica e antidepressiva, in quanto assumeva un blando ansiolitico solo la sera, ma ha rifiutato. A questo punto l’unica soluzione era proporre una sedazione, anche perché questa era la sua richiesta, ma soprattutto perché era l’unico strumento in mio possesso per curare la sua sofferenza. […], ma la richiesta del Signor Welby diventò molto specifica: “Voglio essere sedato e contemporaneamente staccato dal respiratore”.

Ho risposto che non potevo in quanto la sua era una vera e propria richiesta di eutanasia, e che comunque le modalità che gli avevo offerto erano una valida alternativa alla sofferenza. Gli ho assicurato che gli sarei stato vicino quando la morte lo avrebbe raggiunto naturalmente e lo avrei accompagnato fino all’ultimo minuto, e che sarebbe morto serenamente. Inoltre, dal punto di vista medico, ritenevo che durante la sedazione la morte sarebbe sopraggiunta in pochi giorni, per la normale evoluzione della malattia stessa, ed anche perché lui rifiutava qualsiasi forma di accanimento terapeutico […]. La sedazione da me effettuata, ribadisco, sarebbe stata somministrata solo per non farlo soffrire e non per accelerare la morte o addirittura provocarla. […] Tutto ciò sarebbe stato effettuato rispettando il diritto alla autodeterminazione e allo stesso tempo si sarebbe evitata qualsiasi forma di accanimento terapeutico sulla sua persona, visto anche, il suo rifiuto ad accettare qualsiasi strumento per prolungare artificialmente la sua vita.

[…]Dopo questa mia proposta il sig. Welby ha ribadito quanto già espresso: “Voglio essere sedato e subito essere staccato dal respiratore”. […]”.

 

2. La sentenza Gross v. Svizzera – Corte EDU

In data 14 Maggio 2013 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha reso la decisione nel caso Gross c. Svizzera (ricorso n. 67810/10), nella quale ha affermato che la disciplina svizzera relativa al suicidio assistito viola l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

La sentenza Gross v. Svizzera del 30 settembre 2014 della Corte Europea, chiamata a decidere sul ricorso di un'anziana signora (già morta da alcuni anni), che si era rivolta a tutte le Autorità nazionali ed internazionali per porre fine alla sua vita, ci riporta davanti al quesito: “è giusto aiutare qualcuno a farla finita?”

Si riapre il sipario su una questione etica antica come il mondo e per questo, ancora attuale.

Questa è la prima sentenza in cui la posizione di uno Stato membro in materia di suicidio assistito è ritenuta da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, incompatibile con l'articolo 8 della CEDU.

Tuttavia, la rilevanza di questo giudizio è più apparente che reale: Gross v. Svizzera apre la porta all'uso concreto dell'articolo 8 della CEDU in casi relativi al suicidio assistito, senza implicare il riconoscimento di un "diritto a morire" ai sensi della Convenzione europea.

Il caso affronta una situazione particolare, diversa da quelle considerate dalla Corte nelle sue precedenti sentenze sul suicidio assistito (vedi, ad esempio, Pretty c Regno Unito e Haas v Svizzera).

 

I fatti. La sig.ra Gross (ricorrente) era nata nel 1931 ed era di nazionalità svizzera. Colpita da un calo continuo delle sue facoltà fisiche e mentali, a causa della sua età avanzata ed avendo tentato il suicidio senza successo, voleva porre fine alla sua vita in modo indolore e "sicuro", prendendo una dose letale di pentobarbital sodico. Tuttavia, la domanda della ricorrente di farsi prescrivere una dose di pentobarbital di sodio era stato rifiutato da tre medici, rifiuto questo fondato sulla necessità di rispettare le linee guida etiche medici svizzeri, secondo cui un intervento medico legittimo suicidio è consentita solo quando il paziente si trovi nella situazione di malato terminale e dunque, si trovi nella situazione in cui la "morte può raggiungerlo nel giro di pochi giorni o poche settimane ".

Anche i medici propensi ad assecondare la volontà della donna non avevano trovato rassicurazioni circa l’assenza di successive conseguenze sanzionatorie dal punto di vista deontologico professionale e dunque, nessuno dei gradi di giudizio interni aveva dato soddisfazione alle pretese della donna.

Essa si rivolge all'Health Board del Cantone di Zurigo, che rigetta la sua richiesta, sulla base del fatto che né l'art. 8 della CEDU né la Costituzione Svizzera obbligano lo Stato a fornire ad una persona i mezzi per porre fine alla propria vita. La Corte Amministrativa del Cantone di Zurigo respinge il successivo appello avverso la decisione dell'Health Board, nonostante la perizia psichiatrica effettuata abbia affermato che “non vi era alcun dubbio che la richiedente fosse in grado di formare il proprio giudizio” e che “il suo desiderio di morire era ragionato e ben considerato, persisteva da molti anni e non era basato su una malattia psichiatrica”. Secondo la perizia psichiatrica svolta «there was no doubt that the applicant was able to form her own judgment. He further noted that her wish to die was reasoned and well-considered, had persisted for several years and was not based on any psychiatric illness», tuttavia, tutti i giudici avevano ritenuto l’esigenza di una prescrizione medica un requisito imprescindibile.

Successivamente, anche la Corte Suprema Federale Svizzera, nella sua decisione del 12/4/2010, rigetta le doglianze della Gross.


Secondo il giudizio della Suprema Corte Federale, inoltre, la situazione della donna non rispetterebbe i «prerequisites laid down in the medical ethics guidelines on the care of patients at the end of life adopted by the Swiss Academy of Medical Sciences (…), as she was not suffering from a terminal illness».

La signora Gross propone dunque ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lamentando che le Autorità Svizzere hanno violato l'art. 8 CEDU laddove le hanno negato il diritto di decidere con quali mezzi ed in quale momento porre fine alla propria vita.

Il caso viene deciso da un Collegio di sette giudici e la decisione è assunta con una maggioranza di quattro voti.

La Corte ritiene che il desiderio della signora Gross di porre fine alla propria vita ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 8 CEDU. Infatti, la Corte ricorda che la nozione di vita privata enunciata nell’art 8 della Convenzione include, «inter alia, il diritto all'autonomia personale ed allo sviluppo personale», così come esplicitato in Pretty v. Regno Unito.

La Corte ha già riconosciuto, nel caso Haas v. Svizzera, che «il diritto di un individuo di decidere il modo e il momento in cui la sua vita avrebbe dovuto finire, posto che egli o ella fosse in una posizione di formare liberamente il proprio giudizio e di agire in conformità ad esso, era uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata nel significato dell'articolo 8 della Convenzione».

Limitazioni alla tutela dell’individuo sancita dal comma 1 dell’art. 8 sono ammissibili, in base alla lettera del comma 2, solo se «“conforme alla legge” e “necessaria in una società democratica” per uno o più degli scopi ivi elencati. Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di necessità implica che l'interferenza corrisponda ad un bisogno sociale urgente ed in particolare che sia proporzionata rispetto ad uno degli scopi legittimi perseguiti dalle autorità».

La Corte osserva che, secondo il Codice Penale Svizzero[xxxvi], l'istigazione al suicidio ed il suicidio assistito sono punibili solo quando la condotta sia retta da “selfish motives” (motivi egoistici). Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema Federale Svizzera, un medico può prescrivere una sostanza letale solo qualora ricorrano le specifiche condizioni indicate dalle linee guida di etica adottate dall'Accademia Svizzera di Scienze Mediche.

Tuttavia queste linee guida, poste in essere da una organizzazione non governativa, non hanno valore di legge. Inoltre, concernendo esse solo i pazienti in fin di vita, non si applicano al caso della signora Gross; il Governo svizzero non ha adottato altre linee guida applicabili al caso di specie.

La Corte ritiene che una siffatta mancanza di linee guida chiare abbia avuto, verosimilmente, un effetto deterrente sui medici. Ciò è confermato dal fatto che i dottori consultati dalla signora Gross hanno respinto la sua richiesta affermando di temere lunghi procedimenti giudiziari ed eventuali conseguenze professionali negative.

Secondo la Corte, inoltre, l'incertezza circa l'esito della sua richiesta, concernente un aspetto particolare della sua vita, deve aver probabilmente causato alla signora Gross un considerevole stato di angoscia. Ciò non sarebbe accaduto «se vi fossero state linee guida chiare, approvate dallo Stato, a stabilire le circostanze in cui i medici possano effettuare la prescrizione richiesta quando un individuo sia giunto alla seria decisione, nell'esercizio della sua libera volontà, di porre fine alla propria vita, ma laddove la morte non sia imminente come risultato di una specifica condizione medica».

Queste considerazioni sono sufficienti alla Corte per concludere che «la legge svizzera, laddove prevede la possibilità di ottenere una dose letale di una sostanza su prescrizione medica, non fornisce sufficienti linee guida che garantiscano la chiarezza circa l'estensione di detto diritto. Pertanto, vi è stata una violazione dell'art. 8 della Convenzione sotto tale aspetto».

Allo stesso tempo, la Corte non prende posizione circa la possibilità o meno per la signora Gross di ottenere la dose letale. Si ritiene infatti che sia compito in primo luogo delle autorità nazionali fissare linee guida esaustive e chiare al fine di risolvere la questione. Infatti, «tenendo conto delle precedenti considerazioni e, in particolare, del principio di sussidiarietà, la Corte ritiene che in primo luogo spetti alle autorità interne fissare complete e chiare linee guida concernenti se ed in quali circostanze ad un individuo, che si trovi nella condizione della ricorrente – ossia che non soffra di una malattia terminale – debba essere garantita la possibilità di ottenere una dose letale di una sostanza che gli consenta di porre fine alla propria vita. Pertanto, la Corte decide di limitarsi alla conclusione che la mancanza di chiare e complete linee guida abbia violato il diritto della ricorrente al rispetto per la sua vita privata secondo l'articolo 8 della Convenzione, senza in alcun modo assumere una posizione circa il contenuto sostanziale di tali linee guida».

di Avv. Valeria Cianciolo

 

 

Di seguito il testo (in inglese) della decisione Corte CEDU 14 settembre 2014

 

GRAND CHAMBER
CASE OF GROSS v. SWITZERLAND
(Application no. 67810/10)
JUDGMENT
STRASBOURG
30 September 2014
This judgment is final but may be subject to editorial revision.

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