Il Compenso liquidato dall'Ordine e' fonte presuntiva dell'attivita' svolta
Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 23284/14) la liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine fa presumere effettivamente svolta l'attivita'

Secondo parte ricorrente per cassazione l'avvocato richiedente la propria parcella non aveva assolto l’onere di provare le attività di cui aveva richiesto il pagamento. Si era limitato, infatti, a dire del ricorrente, a depositare parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, prodotto qualche documento e richiesto un testimone per generica conferma dell'attività espletata.
La censura si conclude con il quesito di diritto che può così sintetizzarsi: se sia da ritenere adempiuto, da parte dell’avvocato che agisce per il pagamento di proprie parcelle, l’onere di provare lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali in esse indicate, a fronte della contestazione del cliente circa lo svolgimento di tali attività e se l’avvocato abbia diritto al pagamento dei diritti e degli onorari sulla base della semplice produzione della parcella professionale liquidata dall’Ordine degli Avvocati;
Secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa con sentenza qui sotto riportata (Sentenza del 31 ottobre 2014, n. 23284) il compenso liquidato dal Consiglio dell’Ordine deve considerarsi fonte presuntiva in riferimento sia alle attività indicate nella parcella che in riferimento al valore della lite.
Afferma infatti la Corte : "Va aggiunto che la parcella del difensore, ove genericamente contestata, costituisce fonte presuntiva sia delle attività indicate, sia del valore della lite in relazione alla quale il compenso preteso, riguardando la stessa lo svolgimento di prestazioni comprovate da atti processuali o intimamente connesse a tali atti sicché le contestazioni non possono che riguardare specificatamente le singole voci esposte che, in caso contrario, debbono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (Cass. n. 4409/1979)".
Con la conseguenza, pertanto, che il ricorrente avrebbe dovuto provare specificatamente il mancato adempimento delle singole prestazioni contestate.
Di seguito il testo di:
Corte di Cassazione II Sezione Civile, Sentenza 17 settembre – 31 ottobre 2014, n. 23284
[ ... OMISSIS ... ]
Svolgimento del processo
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!