La Time-line dell'entrata in vigore la riforma della giustizia civile
Le varie date di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto legge 12 settembre 2014, n. 132

Ad una prima lettura del testo del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" uno dei dati che balzano all'occhio sono le tempistiche della entrata in vigore delle varie norme ivi contenute.
Quasi ogni articolo o sezione di articoli prevede una autonoma entrata in vigore, a derogare alla entrata in vigore generale del decreto legge, che è prevista all'ultimo articolo, l'art. 23, che dispone: "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", alias il 13 / 9 / 2014.
Di seguito un breve schema riassuntivo delle varie previsioni di vigenza.
[ATTENZIONE: il testo del presente articolo non tiene conto delle modifiche avute in sede di conversione! Vedi "Tavola sinottica della riforma della giustizia civile: abbiamo la conversione in legge" - aggiornamento del 6/11/2014 ]
[Vedi: "Oggi entra in vigore la nuova normativa che riforma la giustizia civile" - aggiornamento del 11/11/2014]
1) Entrata in vigore al 13 settembre (norma generale).
Entrano in vigore immediatamente:
a) la norma riguardante il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria (art. 1). Si tratta di possibilità data alle parti e non ha carattere cogente.
b) la norma riguardante le "dichiarazioni rese al difensore" (art. 15). Quest'ultima norma aggiunge l'art. 257-ter al codice di procedura civile e prevede:
«257-ter (Dichiarazioni scritte)
La parte puo' produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticita'.
Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione puo' essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice puo' disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».
La modifica è rilevante e tesa a cambiare radicalmente l'approccio alle modalità istruttorie delle cause civili, se si pensa che fino ad oggi per l'avvocato era considerato più che sconveniente il parlare con un testimone.
[vedi da ultimo: "Negoziazione Assistita per la Separazione e Divorzio: Circolare ministeriale" - aggiornamento del 7/10/2014.]
2) Entrata in vigore al primo gennaio 2015.
Solo dal prossimo anno si applicherà la disposizione sulla sospensione feriale dei termini (e ferie dei magistrati). Secondo l'art. 16, comma 3, "acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015".
La sospensione feriale dei termini pertanto non partirà dal 1° agosto del prossimo anno, ma dal 6 agosto del 2015, ricordiamocelo, per poi finire il giorno 31 agosto. Si tratta di 25 giorni di sospensione feriale invece che il mese e mezzo a cui si era abituati.
Per tutto il resto non vi è la possibilità di preventivare la data di entrata in vigore poiché la vigenza dipende dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
3) Quasi tutte le rimanenti novità si applicheranno a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ciò vale:
a) per la separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 12). Una vera rivoluzione: i coniugi senza figli o con figli non autosufficienti potranno separarsi direttamente in comune.
b) per le "modifiche al regime della compensazione delle spese (art. 13). Una specificazione che va a dare maggior serietà all'art. 92 sulla soccombenza alle liti, ma che di fatto non fa che accogliere giurisprudenza costante della corte di cassazione sul punto.
c) per il "Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione" (art. 14). Si dovrà attendere per vedere trasferite le cause con istruttoria semplice.
d) per la previsione di un nuovo saggio degli interessi legali moratori (art. 17) che renderà punitivo il ritardo nei pagamenti anche nelle controversie tra non professionisti (o professionista e consumatore); limite invece previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 231/2002.
e) per le nuove modalità di "Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione" (art. 18 - nuovo 492-bis c.p.c.) che si applicheranno ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione decreto-legge 132/14. Analogamente per:
f) la "Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare" (art. 19) che costituisce una delle più interessanti novità delle nuove disposizioni. A cascaca tutte le novità riguardanti il processo di esecuzione, vale a dire:
g) i provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione (nuovo art. 609 c.p.c.),
h) la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalita' telematiche (155-ter delle disp. att. c.p.c.)
i) Modalita' di accesso alle banche dati (155-quater delle disp. att. c.p.c.),
l) l'esecuzione presso terzi.
4) Più avanti ancora nel tempo arriverà la novità più attesa dagli avvocati, vale a dire la negoziazione assistita dall'avvocato. Entreranno in vigore decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto:
a) le disposizioni relative alla negoziazione assistita;
b) il nuovo sistema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e
c) deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalita' telematiche.
anche, per quest'ultimo, se si dovrà attendere la pubblicazione di alcuni decreti attuativi.
Vedi il testo integrale del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132.