Rettifica normativa alla sospensione del processo contro irreperibili

Introduzione dell'art. 15-bis della Legge 28 aprile 2014, n. 67 in materia di sospesione delle procedure per gli irreperibili

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Rettifica normativa alla sospensione del processo contro irreperibili

Con legge 11 agosto 2014, n. 118 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.193 del 21-8-2014) si rettifica alla disciplina della sospensione dei processi penali nei confronti degli irreperibili (vedasi Legge 28 aprile 2014, n. 67, titolata «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.»), con l'introduzione dell'art. 15-bis.

La Legge 28 aprile 2014, n. 67 è stata pubblicata in questo articolo: "Depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione per gli irreperibili".

La nuova norma entra in vigore il 22 Agosto 2014.

 

 

Di seguito iIl testo della Legge 11 agosto 2014, n. 118 avente titolo "Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili".

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge;

Art. 1 1. Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente;

«Art. 15-bis. - (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'».

Art. 2 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 agosto 2014

 

 

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