Il fisco può pignorare la prima casa. Il caso della abitazione conferita nel fondo patrimoniale

I limiti di pignorabilità fiscale non valgono per la confisca penale, neppure per il reato tributaio. Pignorabile dal fisco la prima casa e neppure il fondo patrimoniale salva sempre l'abitazione. Cassazione Penale Sentenza n. 6765

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Il fisco può pignorare la prima casa. Il caso della abitazione conferita nel fondo patrimoniale

La Corte di Cassazione Penale con Sentenza n. 6765 depositata in data 3 febbraio 2022 ha occasione di ripercorrere alcuni principi normativi e giurisprudenziali relativi alla pignorabilità da parte del fisco e alla possibilità di sequestro e confisca penale dell’immobile del debitore adibito ad abitazione e prima casa.

Nel caso di specie il ricorrente per cassazione (amministratore di società responsabile di reati tributari) lamentava che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca penale, conseguente a reato tributario, non aveva tenuto in considerazione le limitazioni all’esecuzione forzata disposte dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale all’art. 76 vieta l’espropriazione per la prima casa.

L’art. 76 (titolato Espropriazione immobiliare) così recita:

1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.

 

Dall’esame della Suprema Corte se ne ricavano i seguenti principi.

In tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:

a) opera solo per debiti nei confronti dell'Erario e non di altre categorie di creditori. La disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo;

b) riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la prima casa genericamente intesa. Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di "prima casa", perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento;

c) non costituisce un limite all'adozione della confisca penale e del sequestro preventivo ad essa finalizzato, poiché l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco. Chiarisce la Corte che il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende né le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione.

 

 

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca e fondo patrimoniale

Nel caso affrontato dalla Corte, il debitore aveva costituito un fondo patrimoniale nel quale era stato confluire l’immobile di abitazione. Parte ricorrente lamentava che il fondo patrimoniale costituisse schermo per l’attività esecutiva e che di ciò non si era tenuto conto.

La Corte di Cassazione in materia di reati tributari, il sequestro e confisca dei beni dell'amministratore, nel caso di incapienza dei beni della società rispetto al debito maturato, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti.

Aggiunge che gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Penale Sez. III, Sentenza n. 6765 dep. 03/02/2022

 


CONSIDERATO IN DIRITTO

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