Sempre più libera la strada degli Abogados
Confermato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea l'indirizzo sulla massima libertà per gli Abogados

Questo sito, con vari articoli, ha dato atto della battaglia in corso fra "abogados" e ordini forensi promossa da questi ultimi al fine di impedire non il libero scambio di servizi né la libertà di trasferimento del professionista all'interno della Comunità Europea, ma al solo fine di impedire che il titolo abilitativo venga acquisito laddove sembra più facile ottenerlo, in particolare Spagna e Romania, con un escamotage che diremo "tecnico".
Fra gli articoli pubblicati ricordiamo "Il CNF ancora sugli Abogados spagnoli e Avocat rumeni" e "Sentenza delle Sezioni Unite sugli Abogados".
Il nuovo capitolo della vicenda è un provvedimento della Corte di Giustizia Europea, sentenza 17 luglio 2014, Cause riunite C-58/13 e C-59/13, che interviene prorprio su quel tasto dolente che era stato segnalato dal Consiglio Nazionale Forense, vale a dire il caso di quegli Abogados o Avocat solo di nome ma con la nazionalità italiana, che studiano in Italia ma escono solo per ottenere il titolo, pare in forma agevolata.
Ebbene, ancora una volta vincono le agevolazioni al libero movimento all'interno della Comunità Eurpea, anche quando sembra che questo non sia altro che un escamotage per superare difficoltà nazionali (come segnalato dal CNF); la Corte di Giustizia ha confermato che la possibilità di scegliere lo Stato membro nel quale acquisire il proprio titolo o quello in cui esercitare la propria professione, è inerente all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati e non può essere impedito da regolamenti interni più restrittivi, né, tantomeno, da comportamenti degli ordini tesi ad ostacolare tale libertà.
LA MASSIMA
Avvocati - Libera circolazione delle persone – Rinvio pregiudiziale - Accesso alla professione di avvocato – Facoltà di respingere l'iscrizione all'albo dell'ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro - Abuso del diritto. ( Direttiva 98/5/Ce, articolo 3)
L'articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev'essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.
L'analisi della seconda questione sollevata non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 3 della direttiva 98/5.
• Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande Sezione, sentenza 17 luglio 2014 - Cause riunite C-58/13 e C-59/13; Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13) contro Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata