Risponde di danni l'amministratore di societa' che non pondera i rischi della transazione

Sottoscrivere una transazione non valutando attentamente le possibili negativita' ivi contenute espone l'amministratore della societa' alla richiesta di risarcimento dei danni (Cass. 1783/15)

Tempo di lettura: 1 minuto
Risponde di danni l'amministratore di societa' che non pondera i rischi della transazione

Dopo l'avvio di un procedimento arbitrale fra due società operanti nel settore ittico, veniva concluso un accordo transattivo, senza attendere l'esito del giudizio arbitrale.
Transazione che i soci della società hanno evidentemente ritenuto non essere conformi agli interessi della società stessa. Nel giudizio di merito la responsabilità dell'amministratore veniva ritenuta sussistente in ragione della violazione dell'obbligo di curare con diligenza e perizia l'amministrazione della società, per non avere assunto, prima di stipulare la transazione, le necessarie informazioni e pareri qualificati non solo sui probabili esiti favorevoli del giudizio arbitrale ma anche sulle conseguenze di quell'atto con quel contenuto.

La decisione veniva impugnata per cassazione ritenendo, il ricorrente, che la scelta operata era di tipo amministrativo-gestionale sulla quale il giudicante, anche se di merito, non ha possibilità di critica.

Non è di questo avviso la Suprema Corte che, con sentenza del 02/02/2015, n. 1783, ha ritenuto che "la Corte di merito si sia conformata al principio - non solo astrattamente affermato ma anche coerentemente applicato - secondo cui il giudizio sulla sussistenza, in relazione ad una determinata operazione, di una violazione da parte dell'amministratore della clausola generale di agire con diligenza non può mai investire le scelte di gestione, ma solo la diligenza mostrata dall'amministratore nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere: quel giudizio quindi si sostanzia nella verifica sulla eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr. ex multis: Cass. Sez. 1^ n. 3409/13; n. 5718/04; n. 3652/1997)".

 

Di seguito sentenza della Corte di Cassazione n. 1783 del 02/02/2015:

 

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 8 giugno 2006, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'azione sociale di responsabilità promossa nei confronti di S.D.L.G. dalla s.p.a.

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati