Morte di un socio nella società di persone e diritti degli eredi

Morte di socio di società di persone, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota societaria che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote ereditarie. Cassazione Ordinanza n. 13163/2024

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Morte di un socio nella società di persone e diritti degli eredi

Il fatto.

In una società di due soci, uno veniva meno lasciando moglie e figli quali eredi.

Il socio rimasto dichiarava lo scioglimento della società e si assegnava tutti i beni societari, compresi i terreni che valutava in soli euro 83.000,00 mentre gli eredi del socio defunto stimavano avere un valore effettivo di circa un milione di euro.

Gli eredi agivano in giudizio in proprio e quali eredi al fine di conseguire - per quel che ancora qui rileva - la quota spettante al de cuius ex art. 2289 c.c. La norma dell’articolo appena indicato dichiara:

1. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
2. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
3. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
4. Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Il tribunale rigettava la domanda; accertava che il conferimento del terreno da parte del socio rimasto nella società suddetta era avvenuto in proprietà e reputava infondate le domande di liquidazione della quota sociale spettante al socio deceduto essendo stata cancellata la società dal registro delle imprese e non essendo stato impugnato il bilancio di liquidazione.

La Corte d'appello d’altro canto, reputava infondato il primo motivo di gravame, confermando che il terreno nella società era stato conferito in proprietà e non in godimento, ed accoglieva il secondo motivo, relativo all'erroneo "rigetto della domanda subordinata di liquidazione della quota spettante al de cuius", accertando "il sicuro diritto delle eredi alla liquidazione della quota". La Corte d’Appello dichiarava che nonostante la cancellazione della società non era pregiudicato il diritto alla liquidazione della quota spettante al de cuius, poiché all'estinzione della società di persone, non consegue l'estinzione del credito delle eredi, che continua a gravare sull'unico socio superstite, nonché liquidatore della società.

Segue ricorso per cassazione che si conclude con Ordinanza n. 13163 depositata in data 14 maggio 2024.

 

Scioglimento della società per morte del socio

Secondo la Corte di Cassazione è pacifico che nelle società di persone, anche se composta da due soli soci, la morte di uno dei soci determina lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto alla data del suo decesso mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.

Ribadisce, la Corte, che gli eredi dei soci nelle società di persone non acquistano in automatico la posizione di socio alla morte del de cuius, ma solo un diritto di credito nei confronti della società, consistente nella liquidazione della quota del socio defunto, sempre che uno dei soci superstiti non decida di continuare l'attività ex art. 2284 c.c., titolato “Morte del Socio” e che recita come segue:

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa', ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano

 

Azione di richiesta di liquidazione intera quota da parte di un solo coerede

Nel caso di specie solo una componente degli eredi aveva agito in giudizio chiedendo, tuttavia, l’intera quota del de cuius anziché la sola parte di spettanza.

Alla liquidazione dell’intera quota si lamentava la mancata integrazione del contraddittorio che parte resistente assumeva essere necessaria.

La Corte di Cassazione affronta questo specifico punto chiarendo che seppure la giurisprudenza di legittimità reputi che, in tema di non automatica divisione dei crediti del de cuius in ragione delle rispettive quote il singolo crede possa agire per far valere l'intero credito ereditario comune, tuttavia una corretta interpretazione di tale principio generale comporta: che "dalla possibilità che il coerede agisca per l'intero credito non è dato desumere che, le quante volte agisca, lo faccia in tale veste"; che "qualora il coerede intenda procedere a tale titolo, abbia l'onere di indicarlo espressamente"; che "nel silenzio della parte attrice... debba ritenersi che l'azione sia stata esercitata (esclusivamente) per la propria quota e non per l'intero".

Richiamando una pronuncia a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 28 novembre 2007, n. 24657), invitata a pronunciarsi sulla configurabilità o meno di un litisconsorzio necessario tra gli eredi del creditore nell'azione per il pagamento di somme dovute al loro dante causa, ha aderito all'orientamento per il quale "i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria".

La Corte fa riferimento, altresì; alla norma dell'art. 757 c.c., secondo il quale ogni coerede "è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione... e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari", con il corollario che "il coerede al quale siano assegnati tutti i crediti o l'unico credito del de cuius è reputato il solo successore nei crediti dal momento dell'apertura della successione", rivelandosi "inequivocabilmente che i crediti non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, ma ricadono nella comunione ereditaria".

Sulla base dei principi dell’ordinamento, pertanto ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti.

Ne consegue un il principio generale, che la S.C. esprime come segue:

ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza, sicché ciascuno dei coeredi del socio defunto può esigere dalla società il pagamento del valore integrale della quota, salvo il regresso da parte degli altri.

 

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Di seguito il testo di

 

Corte di Cassazione Sez. I, Ordinanza n. 13163 del 14/05/2024

 

RILEVATO CHE:

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