Termine a quo della prescrizione del diritto alla liquidazione della quota del socio uscente
Il termine di inizio della prescrizione del diritto alla liquidazione della quota del socio uscente in relazione al termine dilatorio dell'art. 2289 c.c. Cassazione Ordinanza n. 1200/2022

Il fatto.
Tizio esce dalla società di cui era socio e chiede la liquidazione della quota. Il tempo passa e nulla ricevendo invia una raccomandata di invito formale al pagamento. Trascorso ulteriore tempo promuove azione giudiziale nella quale la società, costituitasi, eccepisce preliminarmente la prescrizione del diritto al pagamento della liquidazione della quota.
Effettuati i vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 1200 depositata in data 17 gennaio 2022 chiarisce un rilevantissimo elemento riguardante il termine da cui decorre il periodo di prescrizione in questa specifica materia.
Prescrizione della liquidazione della quota societaria: termine di inizio
Il quarto comma dell'art. 2289 c.c. prescive che il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Questo termine di sei mesi non va, tuttavia, inteso quale periodo di prescrizione; esso è, invece, un termine dilatorio concesso al debitore (la società) per effettuare eventuali conteggi e predisporre il pagamento.
Afferma la Corte: “il fatto che la società sia tenuta ad adempiere entro sei mesi dalla data indicata implica che essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine e che il socio non possa pretendere il pagamento prima di allora”, con la conseguenza che solo da quella data l'obbligazione diviene esigibile.
Il termine di prescrizione ordinario, quinquennale, pertanto, inizierà a decorrere dal termine del semestre concesso al debitore.
La Corte di Cassazione ham in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto:
«L'art. 2289 c.c. (relativo alla liquidazione della quota del socio uscente) prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile, Sez. VI, Ordinanza n. 1200 dep. 17/01/2022
FATTI DI CAUSA
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