Partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

In GU la Legge n. 76 del 15 maggio 2025 che detta disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

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Partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.120 del 26 maggio 2025 la Legge n. 76 del 15 maggio 2025 avente titolo "Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese".
Si tratta di una attesa legge che mira a dare piena attuazione all'articolo 46 della Costituzione italiana, il quale riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.

La Legge mira a disciplinare la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese e individua le modalità per promuovere e incentivare tali forme di partecipazione. L'obiettivo principale è rafforzare la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale, e preservare e incrementare i livelli occupazionali, introducendo al contempo norme per l'allargamento e il consolidamento di processi di democrazia economica e sostenibilità delle imprese.

La partecipazione dei lavoratori non è una novità; esistono diverse esperienze, seppur meno strutturate o sistematiche, di partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale. La Legge 76/2025, tuttavia, si propone di dare una cornice normativa più definita e incentivare ulteriormente pratiche che, in alcuni contesti, erano già presenti e sviluppate, spesso frutto della contrattazione collettiva o di iniziative aziendali volontarie.

La legge si applica a tutte le aziende, indipendentemente da dimensione, settore o natura giuridica, comprese le società cooperative, in quanto compatibili.

La Legge individua alcune tipizzate forme di partecipazione dei lavoratori:

  • Partecipazione gestionale: Prevede la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di entrare nei Consigli di Sorveglianza o nei Consigli di Amministrazione delle imprese, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità e secondo le modalità previste dagli statuti aziendali.
  • Partecipazione economica e finanziaria: Riguarda la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, come l'azionariato. Per il 2025, sono previste alcune agevolazioni fiscali specifiche, come ad esempio un'imposta sostitutiva agevolata per i dipendenti che percepiscono fino a 5.000 euro annui, a condizione che l'azienda dimostri di aver distribuito almeno il 10% degli utili oppure l'esenzione IRPEF del 50% sui dividendi ricevuti, fino a un massimo di 1.500 euro annui, qualora le azioni siano offerte in sostituzione di premi di risultato.
  • Partecipazione organizzativa: Si riferisce al coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative dell'impresa. Questo può avvenire tramite commissioni paritetiche, figure interne dedicate a formazione, welfare e inclusione, con l'obiettivo di favorire innovazione, benessere organizzativo e qualità del lavoro.
  • Partecipazione consultiva: Prevede l'espressione di pareri e proposte sulle decisioni aziendali da parte di rappresentanze sindacali unitarie, aziendali, rappresentanti dei lavoratori e strutture territoriali degli enti bilaterali di settore.

Secondo l'articolo 14 le disposizioni della legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.

La legge entra in vigore il 10 giugno 2025.

 

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Di seguito il testo di

LEGGE 15 maggio 2025, n. 76 

Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge;

Capo I
Finalità e attuazione dei princìpi costituzionali

Art. 1
Finalita' e oggetto

1. La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonche' alla proprieta' delle aziende e individua le modalita' di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Introduce altresi' norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilita' delle imprese.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per;
a) «partecipazione gestionale»: la pluralita' di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa;
b) «partecipazione economica e finanziaria»: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;
c) «partecipazione organizzativa»: il complesso delle modalita' di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa;
d) «partecipazione consultiva»: la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere;
e) «contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
f) «enti bilaterali»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Capo II
Partecipazione gestionale dei lavoratori

Art. 3
Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza

1. Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o piu' rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.
2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza e' regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti per i componenti del consiglio nonche' delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile.
3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza puo' essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 4
Partecipazione al consiglio di amministrazione

1. Nelle societa' che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresi', al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o piu' amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.
2. Gli amministratori di cui al comma 1 sono individuati dai lavoratori dipendenti della societa' sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.
3. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile nonche' dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dallo statuto della societa' o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.
4. Gli amministratori designati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono assumere incarichi direttivi, qualora non gia' ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.

Capo III
Partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori

Art. 5
Distribuzione degli utili

1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata dal citato comma 182 e' elevato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni dei commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Art. 6
Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori

1. Nelle aziende di cui all'articolo 1, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della societa' di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 184-bis a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Capo IV
Partecipazione organizzativa dei lavoratori

Art. 7
Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro

1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

Art. 8
Soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa

1. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualita' dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialita' nonche' quelle dei responsabili della diversita' e dell'inclusione delle persone con disabilita'.
2. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.

Capo V
Partecipazione consultiva dei lavoratori

Art. 9
Consultazione preventiva

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.
2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonche' le sedi, i tempi, le modalita' e i contenuti della consultazione.
3. Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

Art. 10
Procedura di consultazione

1. Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui all'articolo 9 mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.
2. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.
3. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni la cui divulgazione risulti in contrasto con norme di legge o con quanto stabilito dai contratti collettivi.
4. Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalita' di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, per ottenere una sua pronunzia.
5. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e di innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 11
Salvaguardia dei contratti collettivi

1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

Capo VI
Formazione e consulenza esterna

Art. 12
Formazione dei rappresentanti dei lavoratori

1. Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 7 nonche' per coloro che partecipano agli organi societari di cui agli articoli 3 e 4 e' prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Capo VII
Istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori

Art. 13
Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori

1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' inserito il seguente;
«Art. 17-bis (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori). - 1. Presso il CNEL e' istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.
2. La Commissione nazionale permanente e' composta da;
a) un rappresentante del CNEL;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
3. Il Presidente della Commissione nazionale permanente e' eletto a maggioranza tra i membri della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione nazionale permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita' e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).
5. La Commissione nazionale permanente;
a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalita' di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;
d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.
6. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione nazionale permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Capo VIII
Disposizioni finali

Art. 14
Applicabilita' alle societa' cooperative

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle societa' cooperative in quanto compatibili.

Art. 15
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 100.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5 della presente legge.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 2025

 

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