Niente recupero del doppio contributo unificato se esente al momento dell'iscrizione a ruolo

Su segnalazione del Dott. Caglioti pubblichiamo Circolare del 27/07/2024 sul recupero del doppio del contributo unificato dopo l'impugnazione respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile nelle cause di lavoro

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Niente recupero del doppio contributo unificato se esente al momento dell'iscrizione a ruolo

Nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-qualer, d.P.R. 115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell’iscrizione a ruolo l’impugnante avesse beneficiato dell’esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

 

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Oggetto: pagamento del contributo unificato nei procedimenti in materia di lavoro e previdenza ex art. 9, comma 1-bis, del d.P.R. n.115/2002 - mutamento in peius delle condizioni reddituali in pendenza del giudizio in Cassazione agli effetti dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002

Con nota prot. 6273/2024/U, codesta Corte di Cassazione ha formulato un quesito volto a chiarire se nelle cause di lavoro e previdenza, per le quali sussiste una esenzione dal pagamento del contributo unificato secondo un determinato criterio reddituale (il reddito deve essere inferiore al triplo di quello previsto per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato -artt. 9, comma 1-bis e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002), eventuali mutamenti “in peius” delle condizioni economiche del ricorrente, intervenuti nel corso del procedimento, siano rilevanti agli effetti dell’art. 13, comma 1-quater, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia.

Secondo il Dirigente di codesta spettabile Corte, “eventuali mutamenti in peius delle condizioni economiche del ricorrente, intervenute successivamente al deposito del ricorso, non incidono sull’obbligo di pagare il doppio contributo” previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002 nel caso in cui l’impugnazione sia respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile.

A supporto di tale interpretazione il Dirigente di codesta Corte fa presente che:

 - “l'art.9, comma 1-bis, del d.P.R. n.115/02 non prevede alcun meccanismo di riconsiderazione di intervenuti mutamenti in peius della condizione reddituale;

- secondo la Suprema Corte il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo" contributo unificato…” (sentenza Corte di Cassazione a S.U. n. 20621 del 17.07.2023).

Si chiede quindi di chiarire se tale interpretazione possa essere condivisa anche al fine di evitare contenziosi a carico del Ministero della giustizia.

Così riassunta l’intera problematica si osserva quanto segue.

Come noto, l’articolo 9, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego è dovuto il pagamento del contributo unificato per le parti che siano titolari di un reddito imponibile, “risultante dall'ultima dichiarazione”, superiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo testo unico.

Le condizioni reddituali per beneficiare dell’esenzione devono (ovviamente) sussistere al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento, perché è in quel momento che (altrimenti) matura l’obbligazione tributaria di pagamento del contributo; infatti a mente dell’art. 9, comma 1, del citato testo unico sulle spese di giustizia, “È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10”; l’art. 14, testo unico, ancor più chiaramente esplicita (al comma 1): “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”.

D’altronde, l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale…”.

Si pone quindi il problema di stabilire se in un procedimento di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria o pubblico impiego, l’ufficio giudiziario debba verificare il persistere delle condizioni di esenzione, già acclarate – agli effetti dell’art. 9, comma 1-bis del testo unico sulle spese di giustizia – al momento dell’iscrizione al ruolo della lite, prima di procedere alla riscossione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1-quater del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 (quando il giudice abbia dichiarato, nel dispositivo di sentenza, l’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo).

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare tale problematica con la sentenza a Sezioni Unite n. 4315 del 20.02.2020.

In tale pronuncia si esamina in primo luogo la natura dell’obbligo previsto dal citato articolo 13, comma 1-quater, precisandosi che si tratta di una obbligazione tributaria “perché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato (c.d. "doppio contributo") presuppone normativamente l'obbligo di versare il "primo" contributo unificato e, quindi, partecipa della natura di esso…” 1.

La Corte, nella richiamata sentenza, ritiene che il termine “ulteriore”, utilizzato dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, implica che “l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è…normativamente e logicamente dipendente dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare inizialmente, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, il contributo unificato. In altre parole, l'obbligo di corresponsione di un ulteriore importo del contributo unificato è "normativamente condizionato" alla debenza del contributo unificato iniziale e può sorgere solo a condizione che tale contributo sia dovuto: la debenza del contributo unificato iniziale costituisce, dunque, il presupposto sostanziale della debenza del raddoppio” (cit. sent S.U. n. 4315 del 20.02.2020).

La debenza del contributo unificato dipende dunque da “plurimi fattori” di cui alcuni di tipo “oggettivo”, come ad esempio il tipo di controversia, altri di “tipo soggettivo”, legati ad esempio alla posizione reddituale della parte, ed altri ancora di “carattere negativo” come l’assenza di cause di esenzione o di prenotazione a debito.

Il compito di verificare l’esistenza di tali “fattori” e di accertare che il contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa corrisponda al valore del procedimento spetta al personale di cancelleria (art. 15 TUSG) e tale controllo va espletato anche ai fini della debenza del raddoppio del contributo unificato.

In particolare, precisa la Suprema Corte, il giudice dell'impugnazione deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo (impugnazione respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile), mentre la verifica di “sussistenza dell'altro presupposto richiesto dall'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale… compete in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria”.

Per incidens, il principio è stato confermato anche con riferimento all’art. 9, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002; la Corte, infatti, riprendendo un concetto già espresso nella sentenza a Sezioni Unite del 2020, ha precisato che “l'attestazione circa la sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato…giammai può implicare l'obbligo di pagarlo, ricollegandosi quest'ultimo all'eventuale sussistenza del presupposto soggettivo, costituito dalla originaria debenza del contributo stesso…” (Sent. n. 22110 del 20.04.2022).

Sulla scorta delle ragioni sopra riportate, la Corte di Cassazione, con la citata sentenza resa a Sezioni Unite, ha enunciato diversi princìpi di diritto, tra i quali preme rammentare, per quanto di interesse, quelli di seguito riportati:

1) "La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali di natura processuale - è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1 quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo";

2) "Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale";

3) "Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo".

Ne discende che:

- ai fini del recupero dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dovrà sempre farsi riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione della causa a ruolo;

- laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, in assenza delle condizioni reddituali per beneficiare dell’esenzione di cui all’art.9, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile;

- diversamente, se al momento dell’iscrizione a ruolo l’impugnante avesse beneficiato dell’esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

Tale conclusione risulta avvalorata da una ulteriore considerazione.

Come correttamente indicato dal Dirigente di codesta Corte, l’articolo 9, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, al fine di individuare i limiti reddituali per beneficiare all’esenzione dal pagamento del contributo unificato per le cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, richiama solo l’articolo 76 del medesimo testo unico, non già le altre disposizioni che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, impongono alla parte istante di “comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rivelanti dei limiti di reddito…” (art. 79, comma 1, lettera d), d.P.R. 115 del 2002).

Diversamente, quando il legislatore ha inteso estendere taluni principi fissati per il patrocinio a spese dello Stato, ad altri ambiti o materie, lo ha fatto in modo esplicito: tale il caso delle spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, per il cui trattamento l’art. 152 disp. att. c.p.c. prevede esplicitamente che “l’interessato…si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente”.

È di tutta evidenza che un simile richiamo non si rinviene nell’art. 9, comma 1-bis, del d.P.R. 115 del 2002 con la conseguenza che (a) da un lato non vi sia onere, a carico della parte beneficiaria dell’esenzione (in sede di iscrizione a ruolo della lite impugnatoria), di documentare la permanenza del requisito reddituale per andare esente dal recupero; (b) dall’altro non vi sia onere, per la cancelleria, di verificare altro che l’originaria debenza del contributo unificato in sede di iscrizione al ruolo della lite, ai fini dell’eventuale recupero del doppio contributo di cui all’art. 13, comma 1-quater del medesimo testo unico.

Cordialmente.

Roma, 27 luglio 2027

Il direttore generale
Giovanni Mimmo

 

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1 - La natura tributaria di tale importo è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 20621 del 17.07.2023, richiamata dal Dirigente di codesta Corte, che ha affrontato il diverso tema dell’applicabilità del raddoppio del contributo unificato nel caso di improcedibilità del riscorso dichiarata a seguito di iscrizione a ruolo operata dal controricorrente.


 

 

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