L’illecito societario (da reato) non si estingue con la cancellazione della società
La responsabilità ex 231/2001 per l’illecito da infortunio sul lavoro non viene meno con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Cassazione Penale Sentenza n. 9006/2022

Il fatto
Un dipendente dell’impresa Alfa srl subiva gravi conseguenze da una caduta da una scala mentre stava lavorando senza le prescritte protezioni e misure di sicurezza.
Ne scaturiva un procedimento penale in seguito al quale venivano riconosciuti colpevoli del reato di lesioni colpose i responsabili della società, per violazione della disciplina antinfortunistica, in veste di legali rappresentanti. La stessa società veniva ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen.
Fra le varie argomentazioni poste a supporto della difesa della società nel ricorso per cassazione, la difesa lamentava come non fosse stato tenuto in considerazione che la società – fra il tempo dell’infortunio e la condanna del secondo grado – era stata cancellata dal registro delle imprese. Secondo la difesa, tale evento sarebbe da assimilare, quanto ad effetti, alla morte della persona fisica, senza, tuttavia, le conseguenze civilistiche di stampo successorio, della transizione delle posizioni aperte ai soci, in qualità di supporti “eredi” della società stessa.
Tale principio difensivo prendeva spunto dall’arresto n. 41082 del 10/09/2019, secondo il quale «In tema di responsabilità da reato degli enti, l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente (nella specie cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare) determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato».
Non dello stesso avviso la Corte di Cassazione Penale in commento, che si è espressa con Sentenza n. 9006 depositata in data 17 marzo 2022.
Cancellazione della società e responsabilità dell’ente ex 231/2001
Secondo la Corte di Cassazione, senza contare il pericolo della cancellazioni “di comodo” delle società al fine di evitare responsabilità per illecito previsto dalla Legge 231 del 2001, vi sono una serie di motivi che suggeriscono di non poter adottare una soluzione che avvicini la estinzione della società alla morte della persona fisica. E questi motivi sono:
a) le cause estintive dei reati sono un numerus clausus, non estensibile;
b) quando il legislatore della responsabilità delle persone giuridiche ha inteso far riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha fatto espressamente;
c) le Sezioni Unite hanno chiarito che «In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal d. Igs. n. 231 del 2001»: Se ne deduce che analogamente ne consegue per la cancellazione della società;
d) il difforme orientamento interpretativo su citato trascura che il rinvio operato dal legislatore alle disposizioni processuali relative all'imputato non è indiscriminato ma è solo «in quanto compatibili».
A conclusione la Corte esprime il seguente principio di diritto:
«la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell'art. 25-septies, comma 3, del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., che si assume commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Penale Sez. IV, Sentenza n. 9006 dep. 17/03/2022
RITENUTO IN FATTO
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