Cala il valore del punto di invalidità per le micropermanenti

Codice delle Assicurazioni: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 25 giugno 2015 di adeguamento all'incremento costo vita per il 2015 del punto di invalidità della micropermanente.

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Cala il valore del punto di invalidità per le micropermanenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.162 del 15/07/2015 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013 (dal titolo "Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015") con il quale vengono aggiornati gli importi da corrispondere per le lesioni di lieve entità, ai sensi dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Gli importi ivi previsti, infatti, vanno annualmente rivalutati sulla base della perdita del valore derivante dal fenomeno inflattivo. Per la prima volta, tuttavia, il valore anziché aumentare subisce una diminuizione a causa della deflazione registrata nel periodo aprile 2014 - aprile 2015.

I nuovi valori vanno applicati a partire dal mese di aprile 2015.

Il nuovo valore è fissato nelle nelle seguenti misure:

  - (793,52) settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);

  - (46,29) quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).  

Questo il link alla Pagina di Calcolo del danno biologico di lieve entità di ProfessioneGiustizia.

 

Si seguito il testo del decreto ministeriale 25 giugno 2013:

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 25 giugno 2015

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attivita' produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 27 maggio 2015;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 giugno 2014, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2014;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2014, applicando la riduzione del -0,3% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2015;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure:
    settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
    quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2015
Il Ministro: Guidi

 

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