Circolare Ministeriale su contributo unificato nell'opposizione all'esecuzione

Il Ministero della Giustizia dirama la Circolare del 3 marzo 2015 in materia di Contributo Unificato nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione: se e quando e' dovuto il CU

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Circolare Ministeriale su contributo unificato nell'opposizione all'esecuzione

Il Ministero della Giustizia chiarisce nella Circolare del 3 marzo 2015 (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio 1°-  n° 38550 del 3/3/2015 ) se e quando sia dovuto il Contributo Unificato nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, comma 2, c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.

In particolare si occupa di individuare quale debba essere l'importo del contributo unificato da versare nella fase incidentale celebrata innanzi al giudice dell'esecuzione e di individuare il momento in cui deve essere corrisposto.

La Circolare chiarisce che non deve essere percepito alcun tipo di contributo unificato per la fase c.d. incidentale, di competenza del giudice dell’esecuzione, proposta ad esecuzione già iniziata, nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, comma 2, c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.
Afferma infatti la Circolare: "Il procedimento c.d. incidentale, che si svolge innanzi al giudice dell'esecuzione non è ricompreso nell'elenco dei processi e delle procedure per le quali è dovuto il contributo unificato a norma del Testo Unico sulle Spese di Giustizia".

Quanto invece alla determinazione del momento nel quale sorge l'onere del pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6, c.p.c., così come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett a), del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014, la Circolare lo individua nel momento di cui viene effettuato il deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall’articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.
Afferma, sempre la circolare: "E' da ritenere che ... il TU Spese di Giustizia abbia subordinato il versamento del contributo unificato al deposito dell'istanza di assegnazione e vendita".
 

Il testo della Circolare si trova in questa PAGINA.

 

 

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