La sentenza sottoscritta con firma digitale è valida
La Sentenza sottoscritta dal magistrato con firma digitale non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione. Corte Cassazione n. 22871/15

Un Tribunale in sede di appello contro una sentenza di Giudice di Pace emette una sentenza sottoscritta con firma digitale. La sentenza è impugnata per cassazione e con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce l'inesistenza giuridica della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 5 cod. proc. civ. essendo la sentenza stata sottoscritta solamente con firma digitale e mancando la sottoscrizione del giudice. Con la conseguenza, sempre a detta del ricorrente, che non sarebbe possibile l'identificazione dell'autore del provvedimento.
Aggiunge, il ricorrente, che la normativa che ha introdotto nell'ordinamento la firma digitale non sarebbe applicabile alle sentenze in quanto presupporrebbe uno scambio telematico di atti (che, per le sentenze, non è previsto); per di più, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non vi sarebbero nemmeno la certificazione ed il deposito in cancelleria
La Corte di Cassazione affronta il tema con una lunga dissertazione in materia di Codice dell'Amministrazione Digitale e Processo Civile Telmatico, decidendo con Sentenza n. 22871 depositata in data 10 Novembre 2015.
In merito ai difetti di completa sottoscrizione la Corte di Cassazione richiama propri precedenti ed in particolare in modo esplicito il seguente principio di diritto: «la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, costituente requisito della sua esistenza giuridica a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva, pur nella sua eventuale illeggibilità (la quale non inficia la idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un'indicazione nominativa contenuta nell'atto)» (Cass. n. 7928/00, n. 7713/02, n. 11471/03, n. 28281/11). Di conseguenza, non qualsiasi anomalia della sottoscrizione porta alla nullità o, peggio, alla inesistenza del provvedimento giurisdizionale.
Il caso sottoposto all'attenzione della S.C. tuttavia era il seguente: la sentenza era stata stata redatta dal giudice in formato elettronico ed era stata sottoscritta con firma digitale, infine depositata telematicamente nel fascicolo informatico.
Afferma la Corte che " ... l'art. 4 del decreto legge n. 193 del 2009, convertito nella legge n. 24 del 2010, intitolato «misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia» ha esteso al processo civile i principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni (codice dell'amministrazione digitale) ... ". Ed è proprio il CAD a normare la firma elettronica nelle sue varie configurazioni, compresa la firma digitale.
E la sentenza in commento ripete: "Quindi i principi generali del C.A.D. sono applicabili anche in ambito processuale e le relative disposizioni costituiscono le norme con valore di legge ordinaria che, per il tramite dell'art. 4 del d.l. n. 193 del 29 dicembre 2009, convertito nella legge n. 24 del 22 febbraio 2010, disciplinano gli atti del processo civile redatti in forma di documento informatico (cfr. art. 1 lett. p e art. 20 C.A.D.) e sottoscritti con firma digitale (cfr. art. 1 lett. s e art. 21 C.A.D.)".
E' evidente che ciò è sufficiente a comprendere dove possa portare il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, stante che la firma digitale permette di risalire in modo univoco all'identità dell'autore.
Ma vi è di più. Solo con la firma digitale e non con la firma autografa è possibile inserire il provvedimento nel fascicolo telematico. Orbene, il Giudice non ha avuto scelta nella tipologia di firma da adottare. Ricorda la Corte, infatti: "In caso di mancanza di firma digitale, il sistema informatico impedisce il deposito telematico del documento e comunque non potrebbe generare la copia recante i segni grafici attestanti la presenza di una firma digitale (coccarda e stringa)".
La Corte di Cassazione conclude affermando il seguente principio di diritto:
"va perciò affermato che la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione, sia perché sono garantite l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore), sia perché la firma digitale è equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e succ. mod., applicabili anche al processo civile, per quanto disposto dall'art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24".
Di seguito il testo di Corte Cassazione Sentenza n. 22871 del 10/11/2015:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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