Negoziazione Assistita: aggiornate le linee guida della Procura di Milano
Aggiornamento delle linee guida della Procura di Milano in materia di Accordi di Negoziazione Assistita per le separazioni e divorzi

La Procura della Repubblica di Milano ha aggiornato le proprie linee guida in materia di procedura da seguire negli Accordi trovati in sede di Negoziazione Assistita per la separazione o il divorzio.
La prima versione delle predette linee guida era stata diramata, nel febbraio di quest'anno, dalla Procura meneghina in imminenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina della negoziazione assistita; avevamo riportato il relativo testo in questo articolo: Negoziazione Assistita - Linee Guida della Procura di Milano.
Il precedente testo è stato aggiornato tenendo conto delle circolari ministeriali intervenute nel frattempo (ad esempio in materia di contributo unificato) e delle evidenze manifestatesi con l'applicazione pratica (ad esempio eccessive lungaggini fra la firma dell'accordo e il deposito in procura dello stesso).
Si faccia altresì attenzione al deposito di copia presso l'ordine degli avvocati come prescritto dall'articolo 11 del D.L. 132 il quale stabilisce che "i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati". Solitamente il deposito viene effettuato o in copia cartacea presso la segreteria dell'Ordine oppure via PEC, alla casella istituzionale dello stesso.
Ecco il testo delle Linee Guida:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Convenzione di negoziazione assistita Legge 10 novembre 2014 n. 162
Linee Guida
(aggiornamento con riferimento anche alla L. n. 55/2015)
A) CONDIZIONI
Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l'accordo, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.
Ai sensi dell'art. 6 co. 3 tale accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso.
Tale termine è da ritenersi perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2): e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 12 co. 4) fa discendere dalla data certificata dell'accordo.
Al riguardo si allega prospetto dei nuovi termini previsti dalla L. 6.5.2015, n. 55 (in vigore dal 26.5.2015) in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (All. n. 3).
La conseguenza del mancato rispetto del termine è la irricevibilità, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo patto.
L'eventuale cambio di data (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto dell'accordo.
Nell'accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex art. 6 co. 3:
1) di aver tentato di conciliare le parti,
2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dall'art. 5 co. 2:
1) l'autografia delle firme,
2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
B) DOCUMENTAZIONE - COMPETENZA
A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i documenti, in carta semplice, indicati nell'allegato n. 1; sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la Procura della Repubblica competente. L'accordo, dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da allegato n. 2.
C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE
L'accordo, in originale, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato):
• alla Segreteria del Pubblico Ministero dott. Nicola Cerrato, ubicata al 5° piano, stanza n. 523, cancelliere sig.ra Anna Ferrari (e-mail: anna.ferrari@giustizia.it);
• in caso di assenza o impedimento della sig.ra Ferrari ci si rivolgerà alla Segreteria degli Affari Civili, ubicata al 5° piano stanza n. 460, responsabile dott.ssa Fernanda Monti (e-mail: fernanda.monti@giustizia.it).
D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.
Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo, di regola, entro tre giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.
Sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro di copia autenticata dell'accordo (l'originale rimarrà agli atti dell'Ufficio, in attesa di risposta ad apposito quesito al riguardo che sarà posto al Ministero della Giustizia).
Si fa presente che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorreranno dalla data di consegna della copia autenticata dell'accordo stesso. L'adempimento inerente la trasmissione dell'accordo può essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purchè sia esplicitato nel testo stesso (cfr al riguardo, Circolare n. 6/2015 Ministero dell'Interno)
E) CONTRIBUTO UNIFICATO — IMPOSTA DI BOLLO — DIRITTI DI CANCELLERIA
Con circolare 13.3.2015 il Ministero della Giustizia ha escluso l'esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all'art. 6 della L. n. 162/2014.
Con circolare 13.4.2015 il Dirigente della Procura della Repubblica di MILANO ha
escluso l'esigibilità anche dell'imposta di bollo, ritenendo legittimo, invece, richiedere il solo diritto di certificazione (€3.68) relativo al provvedimento del P.M..
Milano, 9 giugno 2015