Pagamento dei contributi minimi per l'anno 2015 per gli avvocati

Cassa Forense e indicazioni per il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2015

Tempo di lettura: 1 minuto
Pagamento dei contributi minimi per l'anno 2015 per gli avvocati

Dal sito della Cassa Forense le indicazioni per il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2015. Sono previste le solite quattro scadenze scaglionate nel corso dell'anno.

I bollettini vengono prodotti mediante la stampa diretta dal sito della Cassa.

Di seguito il testo dell'informativa:

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLE NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI 2015

 

Nell'ottica di ampliamento e miglioramento dei servizi web offerti agli iscritti, nonché nel perseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi, anche per il corrente anno, i bollettini per il pagamento dei contributi minimi dovranno essere generati e stampati direttamente dall'iscritto, mediante accesso diretto al sito internet della Cassa, www.cassaforense.it, alla sezione "Accessi Riservati - Posizione Personale - Servizi On-Line - M.Av. - M.Av. Contributi Minimi".

Tali contributi sono stati determinati, sulla base dei singoli status previdenziali, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 12 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge 247/2012, che prevedono sostanziali riduzioni e agevolazioni per i neo iscritti, nei primi 9 anni di iscrizione.

Gli importi effettivamente dovuti, da ogni singolo iscritto, saranno oggetto di specifica comunicazione a mezzo mail o Pec, in corso di spedizione.

Le scadenze per i pagamenti sono le seguenti:

  • 28 febbraio 2015 - (prima rata o unica soluzione *)
  • 30 aprile 2015 - (seconda rata)
  • 30 giugno 2015 - (terza rata)
  • 30 settembre 2015 - (quarta rata)

 

* l'unica soluzione è prevista attraverso la stampa e il pagamento di tutti e quattro i bollettini

La nuova funzionalità di produzione e stampa dei bollettini di versamento sarà disponibile sul sito web della Cassa a partire da lunedì 9 febbraio 2015.

Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità avviene, alle stesse scadenze di cui sopra, tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione se tale modalità è già stata richiesta nel corso dell'anno 2014. Qualora non si fosse effettuata tale richiesta è possibile inoltrare la stessa utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione modulistica del portale web della Cassa.
Per i pensionati che non intendessero utilizzare tale modalità, il pagamento del contributo di maternità deve essere effettuato con la produzione e la stampa dei bollettini come sopra descritto.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le varie sezioni del sito internet o contattare, anche via mail, con le modalità indicate nel sito stesso, l'Information Center di Cassa Forense.

La Direzione Generale

Roma, 5 febbraio 2015

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati