Prime riflessioni all'indomani dell'introduzione dei nuovi delitti ambientali

La legge n. 68 del 22/05/2015 sui nuovi 'eco-reati' si propone di uscire dalle difficolta' interpretative dell'art. 434 c.p. e di punire tutte le possibili violazioni o alterazioni ambientali

- di Avv. Francesca Fioretti
Tempo di lettura: 12 minuti circa
Prime riflessioni all'indomani dell'introduzione dei nuovi delitti ambientali

A distanza di vent’anni e dopo il noto fallimento di alcuni dei più grandi processi per disastro da inquinamento ambientale celebrati nel nostro Paese (fra tutti il caso Eternit che proprio in questi giorni vede un nuovo inizio con una inedita imputazione per omicidio), lo scorso 29 maggio è entrata in vigore la L. n. 68 del 22 maggio 2015, recante “disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.

La novella introduce nell’ordinamento una serie di nuovi delitti, volti a fornire una risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di inquinamento dell’ecosistema, fino ad oggi esclusivamente affidata al c.d. disastro innominato di cui all’art. 434 c.p.1, norma dall’utilizzo discusso che ha rivelato criticità sia sostanziali che probatorie.

Nonostante non accompagnata da commenti unanimemente entusiastici, la legge si propone proprio di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative dell’art. 434 c.p. e di introdurre una serie di norme incriminanti che ricomprendano tutto il catalogo sanzionatorio delle possibili violazioni o alterazioni ambientali.

In buona sostanza la legge n. 68 è composta da tre articoli fondamentali.

Il primo introduce il nuovo Titolo VI-bis del codice penale, composto da dodici articoli (da 452-bis a 452-terdecies), al cui interno sono previsti i nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica.

Il delitto di inquinamento ambientale

Il nuovo art. 452-bis punisce al primo comma – con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.000 ad Euro 100.000 – chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Concepito come reato a forma libera e al di fuori dello schema di illecito imperniato sull’esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione o con il superamento di soglie minime, la norma delinea un reato di evento e di danno, dove l’evento dannoso è rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento significativo e misurabile di beni ambientali specificatamente indicati.

La condotta potrà essere attiva ma anche omissiva impropria, ovvero consistente nel mancato impedimento dell’evento da parte di chi è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione in ordine ad un determinato fatto dannoso o pericoloso. Per quanto concerne poi i concetti di “compromissione” e deterioramento”, vi è da dire che il discrimine non è di facile rinvenimento.

A livello terminologico si potrebbe dire che, mentre la compromissione individua una situazione potenzialmente irrimediabile (appunto compromessa), il deterioramento sembra far riferimento ad ipotesi di eventi dannosi meno gravi o comunque parzialmente recuperabili.

In ambito normativo i due termini si ritrovano insieme (seppure in un diverso rapporto) nella definizione di danno ambientale data dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (istitutiva del Ministero dell’Ambiente) definito come “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base al legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”. Nel codice dell’ambiente (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), invece, il termine compromissione non è quasi mai utilizzato, diversamente da quanto avviene per il deterioramento impiegato per individuare un danno attuale (art. 300).

In assenza di riferimenti testuali univoci, pertanto,deveconcludersi per l’equivalenzadei due termini, entrambiindicanti una condotta determinante un danno all’ambiente.

Le condotte dovranno, inoltre, assumere le caratteristiche della significatività e della misurabilità: in altri termini, dovrà ricorrere una situazione di chiara evidenza dell’evento inquinante in virtù della sua dimensione, connotato però dalla oggettiva possibilità di quantificazione dell’alterazione.

L’oggetto della compromissione o del deterioramento, poi, lungi dall’essere definito con chiarezza (porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo), può provocare incertezze interpretative di non poco conto in sede processuale. Sarà, dunque, compito della giurisprudenza creare dei limiti e dei presupposti ove poter far muovere l’interprete, cosa che peraltro ha già fatto in tema di “ingente quantitativo di rifiuti”, o, in altro ambito, di ingente quantitativo di stupefacente.

Diversamente da una delle versioni approvate alla Camera, inoltre, il testo definitivo non contiene l’inciso “o contribuisce a cagionare”, ma solo quello di “cagiona”.Ciò comporta una importante ripercussione in termini di dimostrazione causale, essendo necessario provare un chiaro e indiscusso nesso eziologico tra la condotta e l’evento inquinante, così da non poter venire in rilievo le situazioni di preesistente compromissione ambientale (molto frequenti nella pratica).

Molteplici perplessità ha, inoltre, destato la scelta del termine “abusivamente”, usato nella versione definitiva al posto della locuzione “in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificatamente poste a tutela dell’ambiente, la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale”. In primo luogo con riferimento alla tassatività della fattispecie, poiché, secondo l’insegnamento più recente della Corte Costituzionale2, l’utilizzo di una formula sommaria o di clausole generali non comporta una violazione del parametro di determinatezza, solo quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice di stabilire il significato di tale elemento. Su un piano di stretta legalità, invece, vi è la preoccupazione che l’uso del termine “abusivamente”, ancori la responsabilità alle sole ipotesi di condotte non preventivamente autorizzate dalla persona, dalla norma, dal regolamento o dall’ente preposto.

Morte o lesione come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale

L’introduzione dell’art. 452-ter (inizialmente non prevista) suscita qualche interrogativo, poiché viene creata una fattispecie di inquinamento ambientale aggravata dall’evento morte (sulla falsariga dell’art. 586 c.p.), senza tuttavia prevedere una analoga disposizione anche per il disastro ambientale. Peraltro, giacché il disastro ambientale è integrato quando la compromissione o il deterioramento abbiano raggiunto un livello tale da costituire una offesa all’incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo, la fattispecie prevista dal 452-ter potrebbe trovare applicazione solo nelle ipotesi – difficili da immaginare nella pratica – di una condotta di inquinamento che abbia cagionato morti o feriti, senza tuttavia che al suo manifestarsi costituisse quantomeno un pericolo per la pubblica incolumità.

Il disastro ambientale

Con l’introduzione del nuovo art. 452-quater c.p. il legislatore ha tentato di superare le molteplici difficoltà connesse alla struttura del disastro innominato nonché alla stessa individuazione del concetto di disastro ambientale. Il nuovo reato prevede che “costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”. Come espressamente dichiarato in sede di lavori parlamentari, nella definizione della fattispecie di disastro ambientale hanno assunto un ruolo fondamentale le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 434 c.p. con il principio di determinatezza3. Dalla lettera della legge, tuttavia, si evince che la necessaria compresenza della natura straordinaria dell’evento e del pericolo per l’incolumità pubblica che da esso deve derivare richiesta dalla Corte, non è stata rispettata dal legislatore della riforma. L’elemento dimensionale e quello offensivo, infatti, possono ricorrere anche disgiuntamente ai fini dell’integrazione del delitto e ciò è forse spiegabile con la diversa portata offensiva della norma in esame rispetto al disastro innominato di cui si è occupata la Corte Costituzionale. Quanto al resto, la descrizione dell’evento appare riprodurre piuttosto fedelmente i caratteri individuati dalla giurisprudenza.

Particolarmente incomprensibile, invece, appare l’inserimento della clausola di riserva “fuori dai casi previsti dall’art. 434 c.p.”. Ed infatti: o si è in presenza di un crollo o di un altro fatto traumatico che non abbia cagionato comunque un disastro ambientale come descritto dall’art. 452-quater, ma in questo caso non ci sarebbe un problema di sovrapposizione normativa tra le fattispecie, oppure il crollo ha causato un disastro ambientale. In tale ultima ipotesi, tuttavia, sarebbe forse immaginabile un concorso di reati, ma difficilmente una prevalenza applicativa dell’art. 434 c.p. sul nuovo art. 452-quater, posto che il legislatore ha dichiaratamente perseguito il fine di evitare il ricorso alla vecchia e problematica disposizione.

Le ipotesi colpose

Particolarmente complesso è poi l’inquadramento dell’elemento soggettivo nei reati ambientali, laddove si parli di responsabilità per dolo eventuale o colpa. Il nuovo art. 452-quinquies immette nel sistema le ipotesi in cui i delitti di inquinamento e disastro siano commessi per colpa, prevedendo in tal caso una riduzione significativa della pena (fino a due terzi).

È plausibile che la ricorrenza delle ipotesi colpose dei nuovi delitti porti ad una accentuazione del carattere direttamente precettivo del principio di precauzione – divenuto con l’introduzione nel 2008 dell’art. 3-ter del codice dell’ambiente (D. Lgs. 152/2006) cardine del sistema di diritto ambientale – e la sua conseguente rilevanza nella conformazione della colpa.

Il principio di precauzione, infatti, di matrice comunitaria, mira a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e viene in considerazione quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, secondo una valutazione scientifica e oggettiva.

La giurisprudenza, tuttavia, in accordo con la dottrina prevalente4, si oppone a tale interpretazione, sottolineando la necessità di una attenta verifica, in concreto, della prevedibilità dell’evento dannoso5.

Il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività viene punito, a mente dell’art. 452-sexies, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. Si prevede, altresì un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento dei beni individuati nel reato di inquinamento ambientale, nonché un ulteriore aumento se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

Nell’ordinamento interno, tuttavia, è già presente una norma – art. 3 L. 7 agosto 1982, n. 704 – a mente della quale le medesime condotte descritte nel nuovo art. 452-sexies, nel caso in cui dalle stesse derivi la morte o le lesioni di una o più persone ovvero il pericolo di detti eventi, sono punite con la reclusione fino a due anni. Ferma la verifica circa la piena coincidenza normativa tra la nozione di “materiale nucleare” e quella di “materiale ad alta radioattività”, potrebbe porsi un problema di coordinamento tra le due disposizioni.

Altro problema di sovrapposizione normativa potrebbe porsi con l’art. 260 del codice dell’ambiente, il quale punisce le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività. Tuttavia, la clausola di specialità apposta al primo comma del nuovo art. 452-sexies permette di ipotizzare che, in caso di ricorrenza di tutti i presupposti, la norma del codice ambientale, che peraltro prevede un più aspro trattamento sanzionatorio, debba prevalere sulla nuova fattispecie.

Il ravvedimento operoso e la confisca

L’art. 452-decies dispone che le pene stabilite per i delitti di cui al nuovo titolo VI-bis del codice penale, per il delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 aggravato ai sensi dell’art. 452-septies (ovvero per il reato di impedimento al controllo), nonché per il delitto di cui all’art. 260 del codice ambientale, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Le stesse pene sono diminuite da un terzo alla metà per chi concretamente aiuta l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, al fine di consentire di completare le attività previste al secondo comma, il corso della prescrizione resta sospeso.

Lo schema di tale delitto si distacca dai consueti modelli codicistici di ravvedimento operoso, in quanto non è assimilabile né all’attenuante di cui all’art. 61 n. 6 c.p., né al tentativo. Sembra, invece, concentrare in se ipotesi più simili a forme di collaborazione processuale (aiuta concretamente l’autorità di polizia …) o a condotte riparatorie (provvede alla bonifica e alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi …).

Il dato testuale, ai fini del riconoscimento della diminuzione di pena, richiede che vi sia la compresenza di una doppia attività dell’imputato, ovvero sia la messa in sicurezza operativa che la bonifica.

Merita riflessione il fatto che la norma non disponga nulla in merito alla possibilità di sospensione del processo, nel caso in cui l’imputato esprima l’intenzione di procedere alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito e, allo stesso tempo, faccia richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. La risoluzione del quesito sarà ovviamente demandata alla giurisprudenza, ma allo stato attuale non pare possa ragionevolmente escludersi la possibilità della sospensione del procedimento in presenza di riti alternativi, stante la natura acceleratoria e semplificatoria di tali riti.

Va segnalato, poi, l’art. 452-undecies c.p., il quale prevede che in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti 452-bis, quater, sexies, septies e octies, la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, ovvero, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità. È evidente la lacuna normativa prodotta dal legislatore, laddove si noti che dal novero dei reati richiamati dalla norma restano esclusi l’inquinamento e il disastro ambientale colposi, ovvero la maggioranza dei casi pratici. Ciò determina necessariamente un affievolimento dell’efficacia dello strumento della confisca.

La prescrizione

La legge in commento opera anche un inasprimento della disciplina della prescrizione dei nuovi delitti, raddoppiando i termini ordinari previsti dall’art. 157, comma 6, c.p.

La ratio di tale disposizione va ragionevolmente rinvenuta nella interpretazione del “vecchio” art. 434 c.p., in relazione al quale la Cassazione ha stabilito che il momento di consumazione del reato coincide con l’evento tipico della fattispecie (il verificarsi del disastro), rispetto al quale sono effetti estranei e ulteriori il persistere del pericolo o il suo determinare concreta lesione alla pubblica incolumità. Non rilevano, pertanto, ai fini dell’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, eventuali successivi decessi o lesioni seppure riconducibili direttamente al disastro6. Anche con i nuovi termini occorrerà interrogarsi su quale sia esattamente il momento in cui possano dirsi integrati gli specifici eventi qualificanti i nuovi reati, ma è indubbio che il termine di prescrizione è oggi decisamente lungo (quarant’anni per il delitto di disastro ambientale doloso).

*****

Come accennato nell’incipit molte sono state le voci di dissenso (politiche ma anche di autorevoli esponenti del mondo giuridico) sulla concreta efficacia repressiva e sanzionatoria delle nuove norme, anche alla luce delle possibili criticità evidenziate. Troppo presto, tuttavia, per poter dare giudizi definitivi, occorrerà attendere le prime applicazioni pratiche delle nuove incriminazioni per verificare se residuano aree di impunità o interpretazioni che rendano difficile rendere giustizia tanto processuale che sostanziale) alle vittime dell’inquinamento ambientale.

 

Avv. Francesca Fioretti

 

1 Per un approfondimento delle criticità della norma in relazione alla sua concreta applicazione si veda “La responsabilità per morti da malattia professionale: il caso Eternit. Il beffardo epilogo della vicenda Eternit e il problema della contestazione del delitto di disastro innominato nei casi di morti per malattie professionali o da inquinamento” in ProfessioneGiustizia.it, http://professionegiustizia.it/notizie/notizia.php?id=615

2 C. Cost., 14 gennaio 2014, n. 5.

3 C. Cost. 30 luglio 2008, n. 327.

4 Ruga Riva, Dolo e colpa nei reati ambientali, in www.dirittopenalecontemporaneo.it , 19 gennaio 2015.

5 Cass. Pen., Sez. Un., 22 gennaio 2009, n. 22676; Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343.

6 Cass. Pen., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny.

 

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati