Richiesta di pagamento della parcella e Negoziazione Assistita - Trib. Verona

I casi in cui l'esperimento della negoziazione assistita diventa condizione di procedibilità della domanda di pagamento del compenso: ordinanza Tribunale di Verona.

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Richiesta di pagamento della parcella e Negoziazione Assistita - Trib. Verona

Interessante Ordinanza del Tribunale di Verona avente il merito di essere da un lato una delle prime pronuncie in merito e dall'altro lato per elencare in modo sistematico, pur nella sua brevità, i casi nei quali l'istituto della negoziazione assistita diviene condizione di procedibilità della domanda.

Come è noto l'art. 3 del D.L. 132/2014 convertino in Legge 162/2014 prevede i casi in cui la negoziazione assistita deve essere tentata a pena di improcedibilità. L'elencazione dei casi di applicazione della condizione di procedibilità, tuttavia, non è chiarissima nella norma, essendo i predetti casi indicati in modo sparso nel lungo articolo. L'ordinanza in esame ci aiuta ad esaminare i casi di improcedibilità.

Secondo l'Ordinanza del Tribunale di Verona nel caso di specie la causa rientrava tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e ciò per i seguenti motivi:

A) valore della domanda: afferma il Tribunale "la somma oggetto della domanda di parte ricorrente, anche tenendo conto di quanto eventualmente spettante a titolo di interessi di mora, rientra nel limite dei cinquantamila euro fissato dalla predetta norma". La somma del capitale richiesto e degli interessi (seppur di mora) devono essere ricompresi nel range 0,01 - 50.000,00 euro. La parcella del legale attore era, nel caso di specie, di poco oltre 8 mila euro. Il primo comma dell'art. 3, infatti, prevede che debba proporre istanza di negoziazione assistita "chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro"

B) qualità del debitore: afferma il Tribunale "la resistente non ha la qualità di consumatore, avendo natura di persona giuridica, e pertanto non trova applicazione la clausola di esclusione di cui all’ultimo periodo dell’art. 3 comma 1, d.l. 132/2014".  Con previsione in negativo, infatti, l'ultima parte del primo comma dell'art. 3 prescrive "Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori". Nel caso deciso dal Tribunale di Verona il convenuto era una società a responsabilità limitata e di conseguenza non subiva la deroga prevista dall'ultima parte del primo comma dell'art. 3.

C) possibilità di stare in giudizio personalmente:  afferma, infine, il Tribunale di Verona: "la presente controversia non è riconducibile alla categoria di quelle per le quali le parti possono stare in giudizio personalmente e alle quali, ai sensi del comma 7 dell’art.3, d.l.132/2014 non si applica la disposizione di cui al comma 1 . Infatti quest’ultima previsione deve ritenersi limitata alle cause di cui all’art. 82 comma 1, c.p.c o a quelle di cui all’art.14 d. lgs.150/2011, dovendosi quindi ritenere che, qualora una delle parti scelga il rito sommario speciale previsto da quest’ultima disposizione, non occorra esperire preventivamente la procedura di negoziazione assistita".

 

Di seguito il testo dell'Ordinanza Tribunale di Verona 18 giugno 2015

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Il Giudice Dott. Massimo Vaccari

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