Sulla compensazione delle spese di lite per mancata resistenza in giudizio.
Il criterio della soccombenza non puo' essere derogato adducendo in motivazione la mancata difesa e resistenza alle domande avversarie. Cassazione Ordinanza 5842/15

Il giudice di merito aveva ritenuto di compensare le spese di lite alla luce dell'atteggiamento processuale della parte resistente, la quale aveva omesso di costituirsi in giudizio, adottando un comportamento neutro di mancata resistenza, che, in qualche misura avrebbe agevolato il lavoro di parte ricorrente.
Sul tema delle spese di lite la questione viene posta all'attenzione della Corte di Cassazione la quale decide con Ordinanza n° 5842 del 24 Marzo 2015, la quale accoglie la domanda tesa a riformare il capo della sentenza che aveva deciso sulle spese di lite.
La Corte di Cassazione ricorda il consolidato principio secondo il quale: "Poichè, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988).
Ed aggiunge ulteriore suo precedente: "L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000).
Di seguito il testo di Corte di Cassazione Ordinanza 24/03/2015, n. 5842:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
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