Sulla solidarietà dell'obbligo di pagamento del CTU si esprime la Cassazione

Il Consulente tecnico d'Ufficio può sempre chiedere il pagamento a ciascuna delle parti anche se il Giudice dispone l'onere solamente ad una di queste. Corte di Cassazione Sentenza n° 23133/15

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Sulla solidarietà dell'obbligo di pagamento del CTU si esprime la Cassazione

Il Consulente Tecnico d'Ufficio dopo il decreto di liquidazione delle sue competenze da parte del Magistrato che le pone a carico di una delle parti, può tuttavia richiedere sempre e indistintamente il pagamento a ciascuna delle parti stante il criterio della solidarietà del relativo onere? Oppure dovrà rispettare il criterio della soccombenza e chiedere il pagamento solo alla parte che riceve la condanna al relativo pagamento?

A questo quesito risponde la Corte di Cassazione con Sentenza n° 23133 del 12 dicembre 2015.

La questione, invero, non è nuova e già avevamo dato atto in questo sito di un precedente analogo arresto in questo articolo: "Onere di pagamento del compenso del CTU e sentenza definitiva di condanna".

Nel valutare i principi che regolano la materia, la Corte di Cassazione ci ricorda che " ... poichè la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice ... il regime del pagamento delle spettanze del medesimo prescinde dalla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti contenuto in sentenza, che avviene sulla base del principio della soccombenza".

Tuttavia non può ignorarsi - e il CTU non deve ignorare - il decreto di liquidazione e quanto ivi statuito, in particolare se vi si ponga l'onere del pagamento ad una delle parti e non a tutte.

Ne consegue una particolare regola.

Afferma la Suprema Corte: " la provvisorietà del decreto di liquidazione in esame comporta che la sua efficacia esecutiva concerne la parte nello stesso indicata come obbligata e nella misura stabilita dal detto provvedimento, nel senso che l'ausiliario, finchè la controversia non sia decisa con una sentenza che statuisca pure sulle spese di lite, è tenuto a proporre prima la sua domanda nei confronti del soggetto ivi menzionato (nella misura indicata in decreto) e, solo ove questi resti inadempiente, può agire nei confronti degli altri".

A distanza di due anni la Suprema Corte conferma la regola di cui al precedente su indicato, e a conclusione del ragionamento esprime il seguente principio di diritto:

"qualora il consulente tecnico d'ufficio non abbia ricevuto il proprio compenso dalle parti a ciò obbligate a seguito dell'emissione di decreto provvisorio di liquidazione, ed abbia inutilmente chiesto il dovuto ai soggetti indicati nel decreto di liquidazione provvisoria delle sue spettanze, secondo le percentuali ivi stabilite, le parti sono solidalmente obbligate a corrisponderlo a prescindere dalla diversa ripartizione delle medesime spese stabilita nella sentenza che ha definito la controversia"

 

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione Sentenza n° 23133 del 12/12/2015:

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., notificato il 12 febbraio 2008, la B. & C. spa si opponeva al precetto notificato da R.A. unitamente al decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Chiavari il 30 dicembre 2005 con il quale era stato riconosciuto a quest'ultima, per l'attività di consulenza tecnica resa nel procedimento r.g. n. 1071/04, l'importo di Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, posto provvisoriamente a carico solidale delle parti; la società attrice esponeva che la Ctu aveva chiesto il pagamento del dovuto per la quota di 1/2 ad essa società; essa esponente aveva versato l'importo di 1/3, in quanto le parti coinvolte nel giudizio erano tre; in seguito la consulente aveva domandato ad essa opponente il pagamento dell'intero importo; la causa nell'ambito della quale la R. aveva prestato la propria opera, era stata definita con sentenza che aveva posto in via definitiva le spese di consulenza per 4/5 a carico di A.R. e per la restante parte, in misura eguale, a carico delle altre parti; con successivo precetto del 18 dicembre 2007 la R. aveva domandato all'opponente il pagamento di Euro 1.302,72, di cui Euro 800,00 relativi alla parte del suo compenso che non era stata corrisposta (dalle altre parti). Poste tali premesse aveva proposto opposizione, sostenendo che la successiva sentenza aveva privato di efficacia il primo decreto di liquidazione, sostituendolo con un differente riparto delle spese di Ctu fra le parti; in via subordinata aveva chiesto che fosse dichiarato il suo diritto di regresso e/o manleva nei confronti di Ra.Ad., con sua condanna a restituirle quanto pagato.

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