In GU le norme dell'Ufficio per il Processo. Importanti novità
In arrivo la Banca dati unificata della giuriprudenza di merito. Decreto del Ministero della Giustizia 1 ottobre 2015 per l'attuazione dell'ufficio per il processo.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.255 del 2 novembre 2015 il Decreto del Ministero della Giustizia 1 ottobre 2015 titolato "Misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".
L'ufficio per il processo era stato previsto dall'art. 16-octies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 a garanzia della ragionevole durata del processo e poi da ultimo modificato con l'art. 50 del Decreto Legge 90/2014 che per completezza riportiamo di seguito.
"Art. 50
(Ufficio per il processo)1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies e' inserito il seguente;
" ART. 16-octies
(Ufficio per il processo)1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
La nuova normativa mira a fornire importanti nuove risorse a sostegno dell'attività dei Tribunali e Corti d'Appello attraverso l'iniezione di forze all'amministrazione della giustizia mediante nuove strutture, in particolare informatiche, e sostegno a giudici e cancellerie attraverso incarichi a stagisti, i quali potranno utilizzare il periodo di stage presso l'ufficio del processo ai fini del computo del periodo di tirocinio.
Cancellerie, quindi più veloci ed efficienti. All'art. 8 del regolamento di attuazione qui presentato si legge, infatti, che "La struttura organizzativa denominata ufficio per il processo valorizza i vantaggi conseguenti alla diffusione della digitalizzazione nei settori civile e penale, nonche' quelli derivanti dagli effetti della disposizione di cui all'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, potenziando i servizi di cancelleria che non richiedono il contatto col pubblico, al fine di garantire un complessivo miglioramento dei servizi". In sostanza si prevedono nuove forze per lo svolgimento dell'attività informatica di cancelleria.
Va segnalata, tuttavia, una ulteriore importante novità, la quale andrà a modificare anche le modalità di studio e di reperimento dela materiale di studio del giurista: la previsione della costituzione di una Banca Dati della Giurisprudenza di Merito (art. 7).
A decorrere dal 31 dicembre 2016 è previsto l'avvio della banca dati della giurisprudenza di merito su base nazionale e la Direzione Generale ne dovrà curare, altresì la fruibilità sperando sia la più ampia possibile. Per i primi dodici mesi la banca dati opererà in forma sperimentale. E' facile immaginare lo sforzo anche di personale per la classificazione, per quanto sommaria, dei provvedimenti. A questo compito verranno in aiuto gli stagisti di cui sopra. La norma infatti prescrive: " ... avvalendosi per l'espletamento di tali compiti dell'attivita' di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ... o la formazione professionale dei laureati a noma dell' art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ... nonche' di coloro che fanno parte dell'ufficio per il processo a norma dell'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 ... ".
Di seguito il testo del Decreto Ministero della Giustizia 1 ottobre 2015:
Misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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