Un Fondo di Garanzia per i mancati recuperi del credito

La Legge Stabilità 2016 ha istituito un Fondo di Garanzia a tutela delle aziende vittime di mancati pagamenti

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Un Fondo di Garanzia per i mancati recuperi del credito

La Legge di Stabilità 2016, che dopo l'approvazione nei due rami del parlamento è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fra le moltissime altre previsioni, in un totale di ben 999 commi, introduce uno speciale strumento di tutela delle piccole e medie imprese vittime di mancati pagamenti da parte di altre aziende debitrici.

Il comma 199 delle L. stabilità, infatti, recita:

199. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici.

Non tutti i mancati pagamenti, tuttavia, aprono la strada all'accesso al Fondo di Garanzia, essendo previsto solamente per le piccole e medie imprese vittime di alcuni reati di natura economica (vale a dire la truffa, l'estorsione, l'insolvenza fraudolenta e per false comunicazioni sociali), come si può leggere nel comma 200:

200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

Mentre per l'estorsione e truffa l'ambito potrebbe intendersi quello della criminalità abituale o, comunque, lontano da ciò che comunemente accade, per i reati di insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, invece, le storie di tanti recenti fallimenti insegnano la frequenza del ricorso a tali illegittimi comportamenti nella fase di crisi aziendale. Spiace vedere come non siano ricompresi nei soggetti ammessi al fondo di garanzia anche i professionisti.

Le modalità di concessione dei finanziamenti verranno determinate con decreto ministeriale:

201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 200.

Da ultimo, il comma 202 prevede che nel caso in cui vi sia l'assoluzione della ditta debitrice e qualora il creditore abbia già ricevuto il danaro oggetto del credito, questi è tenuto a restituirlo.

202. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 201.

Nulla si prevede per i casi, non rari, di prescrizione o altri modi di estinzione del reato o, anche, patteggiamento della pena. In talicasi, con una semplice argomentazione letterale a contrario si può desumere non sia dovuta la restituzione.

 

[[Aggiornamento del 4/7/20419:
vedi modifiche apportate con Legge 8/2019 in
"Modifiche al fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti"]]

 

 

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