Il criterio della preminenza del lavoro sul capitale per il privilegio artigiano ex 2751 bis n. 5 cc
La preminenza (e la qualità) del lavoro sul capitale per il riconoscimento della natura artigiana dell’impresa ai fini del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. Cassazione Civile Sentenza n. 22379/2019

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione Civile con Sentenza n. 22379 depositata in data 6 settembre 2019 parte ricorrente insisteva per aver riconosciuto il privilegio previsto dal numero 5 dell’art. 2751-bis c.c. sulla semplice dimostrazione dell’iscrizione dell’impresa al registro degli artigiani.
E’ occasione, per la S.C., per soffermarsi, invece, sul criterio della prevalenza del lavoro rispetto al capitale e, in particolare, sulla qualità del lavoro rispetto alla quantità.
Il privilegio artigiano dopo la novella del 2012 e l’iscrizione all’Albo degli Artigiani
Il Decreto Legge n. 5 del 2012, convertito in L. n. 35 del 2012, ha chiarito che la nozione di artigiano deve derivare dalle disposizioni vigenti dell’ordinamento.
Sul punto vedasi una chiara esposizione del significato dell’inciso “impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti” in questa Rivista in “Requisiti dell'impresa artigiana ai fini del privilegio di cui all'art 2751 bis n. 5” a commento di Corte di Cassazione civile, I Sez., Sentenza n. 18723/2018.
Il criterio dell’arresto del 2018, secondo il quale “deve ritenersi che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva della qualifica dell'impresa come artigiana, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., dovendo concorrere con gli altri elementi previsti dalla legge n. 443 del 1985 cui la norma codicistica rinvia”, viene confermato dalla S.C. ora in commento, la quale utilizza in proposito le medesime parole.
E, giusto per chiarire maggiormente, ancora, afferma: “Deve tuttavia escludersi che il credito artigiano, per il semplice fatto di essere riferito a un soggetto iscritto nell'albo delle imprese artigiane di cui alla L. n. 443 del 1985, art. 5, goda sempre e comunque del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis c.c.”.
La prevalenza qualitativa del lavoro sul capitale
Sui restanti criteri previsti dalla legge si rinvia al su già citato articolo su questa Rivista.
L’arresto in commento rileva, invece, per l’attenzione prestata al ruolo dell’apporto lavorativo dell’artigiano, da valorizzarsi nella sua peculiarità, invece che quantità.
Sulla prevalenza del lavoro sul capitale, il richiamo alla L. n. 443 del 1985 “condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno, nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale” non fa che riprendere la nozione di piccolo imprenditore dell’art. 2083 c.c. in modo che anche al privilegio artigiano non possa non ritenersi applicabile il predetto criterio.
Tuttavia, afferma la S.C., come questo “rapporto di prevalenza [del lavoro sul capitale] debba essere riguardato non solo in senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo”.
Ciò rappresenta un nuovo modo di considerare e valutare il lavoro dell’artigiano, e suoi familiari e dipendenti, al quale il giudice del merito dovrà prestare attenzione.
Nell’analisi del fattore lavoro – da rapportarsi al capitale – questo deve “ … essere inteso non solo in senso quantitativo, con riferimento alla preponderanza del ruolo di un fattore produttivo sull'altro, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa artigiana ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso”.
Afferma, ancora, la S.C. “ciò che il giudice del merito è chiamato a verificare è se, ..., l'apporto professionale dell'imprenditore sia qualificante, e cioè indicativo del possesso di una speciale competenza tecnica, tale da distinguere e connotare l'attività dell'impresa”.
Questa peculiare valorizzazione del lavoro apportato permette, ad esempio, afferma la S.C. di includere “tra le imprese artigiane di quelle caratterizzate dall'opera qualificante dell'imprenditore o dei suoi collaboratori e che tuttavia, pur a fronte di una limitata organizzazione, hanno bisogno strutturalmente di un notevole impiego di capitali”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. I, Sentenza n. 22379 dep. 06/09/2019
FATTI DI CAUSA
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