Una sanzione di mezzo milione di euro al CNF da parte dell'Antitrust
Alla fine arriva una sanzione pari ad € 513.914,17 a carico del Consiglio Nazionale Forense per limitazione della concorrenza.

E' stato pubblicato nel Bollettino n° 43 del 30 Novembre 2015 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il provvedimento n° 25705 che determina la sanzione che il Consiglio Nazionale Forense dovrà pagare per avere insistito nel vietare - naturalmente sotto un profilo deontologico - la possibilità per gli avvocati di inserire il proprio nominativo nel sito web "Amica Card"
La sanzione non è di poco conto e ammonta ad € 513.914,17 ma era di quasi un milione di euro (precisamente € 912.536,40) se non ci fosse stato l'intervento del TAR Lazio che ha permesso una riduzione della sanzione di quasi il 50%.
Dell'inizio della vicenda avevamo dato notizia mesi or sono con l'articolo titolato "CNF condannato dall'Antitrust per limitazione della concorrenza" e sottotitolo "Continua la guerra di posizione fra l'autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (antitrust) e il Consiglio Nazionale Forense".
Più precisamente al CNF veniva imputato il seguente comportamento come si legge nel provvedimento dell'AGCM: "ha posto in essere un’intesa unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell’adozione di due decisioni volte a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari (circolare n. 22-C/2006) e limitando l’utilizzo di una canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione professionale (parere n. 48/2012)". In realtà, sulla base della Sentenza TAR Lazio 1 luglio 2015, n. 8778 solo la vicenda Amica Card è rimasta quale comportamento sanzionato.
La sanzione è stata calcolata sulla base dell'ammontare delle entrate annue del CNF (in sostanza una quota dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il proprio Ordine) - come fosse il fatturato di un'azienda - aumentata per la durata del comportamento anticoncorrenziale, precisamente 2 anni, 3 mesi e 11 giorni, vale a dire dal luglio 2012 all'ottobre 2014. Nonostante l'ammonizione dell'AGCM, infatti, il CNF non aveva provveduto ad eliminare la pubblicazione del parere riguardante la vicenda Amica Card e a rettificare tale presa di posizione, in accoglimento degli indirizzi dell'Autorità Garante la Concorrenza ed il Mercato.
Ci si potrebbe chiedere il motivo per cui il CNF abbia ritenuto di dover "resistere" alle richieste dell'AGCM con il definitivo effetto - adesso lo vediamo - di aumentare la sanzione da pagare, questione che ora interessa tutti gli iscritti ad un Albo Avvocati visto che è dalle iscrizioni che verrà prelevato l'ammontare della sanzione.
Il caso fa riflettere. L'AGCM è Ente Pubblico e ha compiti di controllo delle posizioni dominanti e di tutela dei consumatori. Anche il CNF è Ente Pubblico e ha compiti strettamente legati alla disciplina dell'attività forense.
Ne ricaviamo che la sanzione al CNF è qualcosa di più di una attività di controllo della concorrenza sul mercato svolta dalla competente autorità.
Nella sentenza TAR Lazio summenzionata (su ricorso del Consiglio Nazionale Forense che aveva impugnato il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 22 ottobre 2014) si legge della reazione del CNF verso i rilievi effettuati dall'AGCM: "2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo: A) Sul potere dell’Agcm di valutare gli atti del Consiglio Nazionale Forense ... ".
Il CNF si è chiesto come possa essere giudicato non da un organo politico o giurisdizionale ma semplicemente da un altro ente pubblico.
Da un lato l'organo che dirige e indirizza l'attività forense e dall'altro un organo regolamentatore del mercato. Ma lo stesso TAR Lazio non ha potuto che prendere atto che per consolidata giurisprudenza comunitaria e del giudice amministrativo nazionale "la nozione di “impresa”, alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della l. n. 287 del 1990, è quella risultante dal diritto comunitario e si riferisce a tutti i soggetti che svolgono un'attività economica e, quindi, sono “attivi” in uno specifico mercato. Per questo sono ormai considerate “imprese”, ai fini specifici della tutela della libera concorrenza, anche gli esercenti le professioni intellettuali che offrono sul mercato, dietro corrispettivo, prestazioni suscettibili di valutazione economica (Tar Lazio, sez. I, 11 giugno 2014, n. 8349; id. 25 febbraio 2011, n. 1757; id. 17 maggio 2006, n. 3543 e 3 settembre 2004, n. 8368). Corollario obbligato di tale premessa è la qualificabilità, in termini di “associazioni di imprese”, degli Ordini professionali ... ".
Si continua a non comprendere che l'operare nel settore giustizia non è paragonabile allo svolgimento di una qualsiasi attività di servizi. Con la conseguenza che la logica del mercato prevale ed ha prevalso - nel provvedimento in commento - sulla visione idealistica dell'attività forense deputata alla difesa della legalità al fianco della magistratura.
Il Consiglio Nazionale Forense, d'ora innazi, dovrà piegarsi ai principi del mercato.
Di seguito il provvedimento dell'AGCM n° 25705:
I748C - CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CNF-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n. 25705
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’11 novembre 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTO l’Art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il proprio provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, con il quale è stato accertato che il Consiglio Nazionale Forense (di seguito anche CNF), in violazione dell’art. 101 TFUE, ha posto in essere un’intesa unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell’adozione di due decisioni volte a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari (circolare n. 22-C/2006) e limitando l’utilizzo di una canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione professionale (parere n. 48/2012);
VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata delle infrazioni, è stata disposta a carico del Consiglio Nazionale Forense l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 912.536,40 euro.
VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio), sezione I, 1° luglio 2015, n. 8778, (di seguito anche “la sentenza”), con cui è stato parzialmente accolto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di chiusura dell’istruttoria nel caso I748, segnatamente non ritenendo “condivisibile l’assunto dell’AGCM secondo cui aver ripubblicato la circolare n. 22-C/2006 sul sito internet e nella banca dati rappresenta la volontà anticoncorrenziale del CNF di reintrodurre – attraverso la sua riviviscenza – l’obbligatorietà dei minimi tariffari, pena la sottoposizione a procedimenti disciplinare e la comminazione di sanzioni per i professionisti che dovessero discostarsi dai minimi individuati nelle (abrogate) tariffe ministeriali”1, mentre ha confermato l’accertamento condotto dall’Autorità con riferimento al parere n. 48/2012);
VISTO che il TAR Lazio, in conseguenza di quanto sopra indicato, ha affermato che “il quantum della sanzione deve essere rivisto solo nella parte in cui si considera come intesa anticoncorrenziale anche la circolare 22-C/2006” e ha rimesso all’Autorità la rideterminazione del nuovo ammontare della sanzione “tenendo conto che sull’attuale ammontare (E 912.536,40) ha inciso, oltre alla gravità anche la durata dell’infrazione, che è stata fatta decorre dal 18 febbraio 2008, cioè dalla data di ripubblicazione della circolare, mentre il parere – rispetto al quale però non c’è stato ravvedimento – è stato adottato l’11 luglio 2012”2;
VISTO il proprio provvedimento n. 25613 del 3 settembre 2015, con il quale è stato avviato un nuovo procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare al CNF, per la violazione accertata con provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, in ottemperanza alla citata decisione del TAR Lazio, nei termini supra richiamati;
VISTI tutti gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LA PARTE
1. Il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) è l’organismo di rappresentanza dell’avvocatura italiana e ha sede presso il Ministero della Giustizia. Esso è composto da avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, eletti dagli appartenenti alla categoria ogni quattro anni, in maniera tale che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni distretto di Corte d’Appello.
Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere che formano il consiglio di presidenza; il CNF nomina, inoltre, i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.
Oltre a rappresentare l’avvocatura a livello nazionale, il CNF esercita la funzione giurisdizionale nei confronti dei soggetti vigilati, secondo quanto disposto dagli artt. 59-65 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (art. 35, comma 1, lettera c), della legge n. 247/12) ed emana e aggiorna il codice deontologico forense curandone la pubblicazione e la diffusione (art. 35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12). A tal fine adotta circolari interpretative volte a chiarire la portata delle previsioni deontologiche, nonché pareri su questioni sottoposte alla sua attenzione da parte dei Consigli degli
Ordini circondariali Il CNF ha realizzato un fatturato complessivo pari a [1-10 milioni di]3 euro per l’anno 2013.
II. LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
2. Il TAR Lazio, con sentenza del 1° luglio 2015 n. 8778, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal CNF avverso il provvedimento dell’Autorità n. 25154 del 22 ottobre 2015, affermando che “non ritiene condivisibile l’assunto dell’AGCM secondo cui aver ripubblicato la circolare n. 22-C/2006 sul sito internet e nella banca dati rappresenta la volontà anticoncorrenziale del CNF di reintrodurre – attraverso la sua riviviscenza – l’obbligatorietà dei minimi tariffari, pena la sottoposizione a procedimenti disciplinare e la comminazione di sanzioni per i professionisti che dovessero discostarsi dai minimi individuati nelle (abrogate) tariffe
ministeriali”4, mentre ha confermato l’accertamento condotto dall’Autorità per quanto riguarda la restrittività della concorrenza del parere n. 48/2012 in materia di utilizzo delle piattaforme digitali da parte dei professionisti per pubblicizzare, anche nella componente economica, le prestazioni
professionali5.
3. In ragione del ridotto perimetro dell’intesa, per effetto della caducazione del provvedimento in parte qua, il TAR Lazio ha stabilito che “il quantum della sanzione deve essere rivisto solo nella parte in cui si considera come intesa anticoncorrenziale anche la circolare 22-C/2006” e ha demandato all’Autorità il compito della “rideterminazione del nuovo ammontare della sanzione ma tenendo conto che sull’attuale ammontare (E 912.536,40) ha inciso, oltre alla gravità anche la durata dell’infrazione, che è stata fatta decorre dal 18 febbraio 2008, cioè dalla data di ripubblicazione della circolare, mentre il parere – rispetto al quale però non c’è stato ravvedimento – è stato adottato l’11 luglio 2012”6.
4. Con riferimento ai criteri da seguire in tale rideterminazione, il TAR Lazio ha specificato che, avendo l’AGCM ritenuto che le due decisioni giudicate anticoncorrenziali manifestino un unico obiettivo anticoncorrenziale, consistente nel limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, segnatamente con riferimento alle condizioni economiche dell’offerta dei servizi professionali, “tale conclusione ha indubbiamente influito sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità che ha comminato un’unica sanzione, il cui importo ha tenuto conto: a) della natura dell’infrazione considerata “grave” [...]; b) della durata dell’infrazione stessa, con la valutazione dell’intero arco temporale
nel quale detti comportamenti sono stati posti in essere”7.
5. Il TAR ha altresì aggiunto che “sulla qualificazione come “grave” ha inciso il contenuto delle decisioni incriminate, il contesto normativo nel quale l’infrazione si colloca e il soggetto che le ha adottate, id est “l’organo esponenziale dell’avvocatura italiana, peraltro titolare, oltre che del potere di regolazione della condotta deontologica degli iscritti, anche del potere di sindacare nel merito in ultima istanza le violazioni deontologiche commesse dai medesimi”, mentre non ha
inciso su detta qualificazione la definizione dell’intesa come “unica e continuata”8.
6. Infine, la sentenza ha considerato legittimo, ai fini dell’irrogazione della sanzione, il riferimento al totale delle entrate contribuite associative quale “fatturato” rilevante ex art. 15 della legge n. 287/90, atteso che la nozione di cui a tale norma di legge non può che essere intesa in senso lato, in riferimento ai soggetti sanzionati e alla loro conformazione associativa, concludendo che “deve ritenersi corretta la determinazione della sanzione da irrogarsi [...] a carico di un ente di tipo associativo assumendo quale base di computo le entrate contributive ad esso proprie, per quanto
queste non ineriscano ad un fatturato in senso stretto”9.
III. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA
a) Gli adempimenti istruttori
7. Con provvedimento n. 25613 del 3 settembre 201510, l’Autorità ha avviato il presente procedimento al fine di dare seguito a quanto disposto dal TAR Lazio nella sentenza n. 8778/2015,
la quale ha parzialmente annullato il provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 201411, demandando all’Autorità la concreta rideterminazione della sanzione.
8. In data 8 ottobre 2015 si è svolta, a seguito della richiesta pervenuta il 2 ottobre 2015, l’audizione dei rappresentanti CNF nel corso della quale la Parte ha potuto presentare le proprie osservazioni in merito ai criteri e alle modalità con le quali procedere alla rideterminazione della sanzione12.
b) Le argomentazioni del CNF
9. In relazione al fatturato rilevante da prendere in considerazione ai fini della rideterminazione, il CNF ha rilevato che nel citato provvedimento n. 25154/2014 è stato impiegato, come base di calcolo della sanzione, il fatturato derivante dai contributi versati dagli iscritti. Il CNF ha, tuttavia, rilevato che analogamente a quanto avviene per le imprese, anche nel caso di specie l’Autorità avrebbe dovuto considerare solo il fatturato specifico generato dall’attività del CNF interessata all’infrazione contestata. Al riguardo, il CNF ritiene che, come base per il calcolo della sanzione, potrebbe essere, ad esempio, considerato l’ammontare degli incassi derivanti dalla sola attività consultiva13.
10. Secondariamente, con riguardo alla gravità dell’infrazione, la Parte ha osservato che il TAR Lazio ha annullato la censura, mossa dall’Autorità al CNF, che va considerata più grave secondo i parametri di valutazione utilizzati sia dall’Autorità che dalla Commissione europea, vale a dire la condotta relativa alla la reintroduzione di fatto dei minimi tariffari. A seguito della pronuncia del TAR Lazio, infatti, l’intesa anticoncorrenziale è limitata alla condotta relativa alla promozione dell’attività professionale, la quale non può essere, tuttavia, considerata una restrizione hard core. Pertanto, secondo il CNF, il coefficiente di gravità da applicare dovrebbe riflettere la minor gravità dell’infrazione accertata. A sostegno di quanto affermato, la Parte sottolinea che il TAR Lazio ha evidenziato nella propria sentenza come sulla valutazione di gravità dell’infrazione contestata abbia inciso anche l’unità delle due condotte contestate nel provvedimento n. 25154/2014, il che ha portato all’applicazione di un coefficiente di gravità del 5%. Essendo venuta meno una di tali condotte e, di conseguenza, l’unicità dell’intesa, anche la percentuale da applicare dovrebbe essere ridotta.
Inoltre, il CNF ha evidenziato che il coefficiente di gravità del 5% è stato applicato dall’Autorità per sanzionare la Federazione azionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO) nell’ambito del procedimento I/738. In tale caso, ritiene il CNF, FNOMCEO aveva commesso un’infrazione ben più grave delle norme in materia di concorrenza, vietando ai professionisti vigilati l’impiego di ogni forma di pubblicità.
Infine, il CNF ha sottolineato che la valutazione della gravità deve tener conto anche la presenza o l’assenza di effetti prodotti dall’intesa, così come indicato nelle Linee guida della Commissione (paragrafo 22) richiamate nel citato provvedimento n. 25154. Nel caso di specie, secondo il CNF, il parere n. 48/2012 non avrebbe prodotto alcun effetto: infatti, gli introiti di AmicaCard sarebbero aumentati, essendosi la società espansa negli anni più recenti, e nessun professionista risulta essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari per avere aderito al circuito AmicaCard14.
11. Con riferimento alla durata dell’infrazione, il CNF ritiene che, a seguito della caducazione parziale del provvedimento, la stessa si è ridotta a due anni e mezzo.
12. Da ultimo, il CNF ha osservato che, in un recente caso deciso dall’Autorità antitrust spagnola, nel quale l’Ordine territoriale degli avvocati di Guadalajara e il Consiglio nazionale dell’avvocatura spagnola (l’equivalente del CNF) sono stati condannati per aver vietato l’accesso al mercato dei servizi della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio ai professionisti non iscritti all’Ordine territoriale nel cui territorio venivano svolte tali attività, la sanzione irrogata per tale comportamento al Consiglio nazionale dell’avvocatura spagnola è stata pari allo 0,5% del fatturato, per un ammontare di 60.000 euro, nonostante si trattasse, un’infrazione che perdurava dal 200315.
IV. VALUTAZIONI E RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE
13. Alla luce della sentenza della sentenza del TAR Lazio sopra illustrata, è pertanto necessario procedere alla rideterminazione della sanzione, tenendo presente che, per effetto di tale pronuncia, il perimetro dell’intesa si è ristretto al solo parere n. 48/2012, avendo il TAR Lazio annullato la parte del provvedimento relativa alla qualificazione come intesa anticoncorrenziale della circolare 22-C/2006. Come indicato dal TAR Lazio, la sanzione deve essere rivista tanto sotto il profilo della gravità quanto sotto il profilo della durata dell’infrazione.
14. Con riguardo alla gravità, contrariamente a quanto sostenuto dal CNF, l’intesa circoscritta al parere n. 48/2012 deve continuare ad essere qualificata come “grave”. Infatti, la sua qualificazione dell’intesa nel provvedimento n. 25154/2014 come infrazione “unica e continuata” non ha inciso sulla valutazione di gravità della medesima, come espressamente affermato dal giudice16.
15. In relazione al coefficiente di gravità da applicare, si rileva che la riduzione del perimetro dell’intesa, ora limitato esclusivamente al parere n. 48/2012, implica una rideterminazione dell’offensività dell’infrazione e l’attribuzione di un diverso coefficiente di gravità, rispetto a quello alla stessa associato nel provvedimento di chiusura dell’istruttoria, pari al 5%.
In proposito, si evidenzia come il parere n. 48/2012 abbia a oggetto una limitazione del comportamento di professionisti indipendenti, con riferimento in particolare al valore economico delle prestazioni da essi offerte sul mercato, limitando l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione; il parere, poi, proviene dall’organo esponenziale dell’avvocatura italiana, peraltro titolare sia del potere di regolazione della condotta deontologica degli iscritti, sia del potere di sindacare nel merito, in ultima istanza, le violazioni deontologiche commesse dai medesimi. Di più, la decisione riguarda comportamenti degli iscritti agli Ordini operanti sull’intero territorio nazionale ed è stata diffusa capillarmente mediante la trasmissione agli Ordini territoriali, oltre che mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e sulla banca dati del CNF. Parimenti, la decisione minaccia provvedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti che non si conformino alle indicazioni ivi fornite e si inserisce in maniera centrifuga nel contesto normativo di liberalizzazione dei servizi professionali, iniziato con la c.d. “riforma Bersani” del 2006 e proseguito con i successivi interventi legislativi di apertura del mercato dei servizi professionali, inclusa la recente legge di riforma dell’ordinamento forense che, peraltro, si ricorda consente la pubblicità professionale degli avvocati con qualsiasi mezzo anche informatico (cfr. art.10 della legge n. 247/12). Inoltre, la disciplina della pubblicità professionale ha formato oggetto di un’intensa attività di advocacy da parte dell’Autorità nella propria indagine conoscitiva del sui servizi professionali17.
16. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte, inoltre, l’infrazione contestata relativa al parere n. 48/2012 ha prodotto concreti effetti anticoncorrenziali, Infatti, come è stato chiaramente evidenziato nel provvedimento n. 25154/2014 – sul punto non censurato dal TAR Lazio – il parere n. 48/2012 ha prodotto effetti anticoncorrenziali, manifestatisi nei numerosi recessi comunicati ad AmicaCard a seguito di tale parere da parte di avvocati appartenenti ad ordini territoriali geograficamente distanti tra loro e diversi rispetto a quello che aveva richiesto originariamente il parere18.
17. Pertanto, in considerazione delle osservazioni svolte sopra, inerenti al grado di offensività al bene giuridico “concorrenza” del parere n. 48/2012, a seguito dell’annullamento della parte del provvedimento di chiusura dell’istruttoria relativa alla circolare n. 22-C/2006, risulta appropriato attribuire alla condotta di cui al parere n. 48/2012 un coefficiente di gravità pari al 2,5%.
18. Per quanto attiene alla durata dell’infrazione, come affermato nella sentenza del TAR Lazio, questa ha avuto inizio l’11 luglio 2012, data di adozione del parere n. 48/201219 e, come evidenziato nel provvedimento n. 25154/2014, non censurato sul punto dal TAR, la stessa risultava ancora in corso alla data di adozione del medesimo, ossia il 22 ottobre 2014, non essendo intervenuto alcun atto del CNF comunicato agli iscritti di revoca del parere n. 48/201220. Pertanto, l’infrazione risulta avere una durata pari a 2 anni, 3 mesi e 11 giorni, corrispondente ad un coefficiente di 2,28 (così determinato: 2+(3/12)+(11/365)=2,280).
19. Riguardo al fatturato da utilizzare come base di calcolo della sanzione, come specificato nel provvedimento n. 25154/2014, deve essere considerato il fatturato realizzato dall’impresa nel mercato interessato dall’infrazione nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione, importo che deve essere moltiplicato per il coefficiente di gravità assegnato alla violazione e per il numero di anni della stessa.
Posto che l’infrazione è stata realizzata da una associazione di imprese, come da numerose precedenti decisioni dell’Autorità, confermate dalla giurisprudenza nazionale e dalla stessa sentenza del TAR Lazio n. 8778/201521, l’importo base della sanzione deve essere calcolato sul valore dei contributi versati al CNF, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 247/12, dagli avvocati iscrittiti negli albi ed elenchi. Pertanto, il fatturato rilevante corrisponde a [1-10 milioni di] euro, ossia all’ammontare dei contributi versati dagli avvocati al CNF nell’anno 2013, ultimo anno intero in cui l’impresa (l’associazione di imprese nel caso di specie) ha partecipato all’infrazione22.
20. Ai fini della determinazione dell’importo base della sanzione, al valore sopra indicato deve essere applicata una percentuale individuata in funzione della gravità della violazione che, nel caso di specie, è pari al 2,5%. Il valore così determinato, corrispondente a [inferiore a 1 milione di] euro deve essere moltiplicato, al fine del calcolo dell’importo base, per la durata dell’infrazione, pari a 2,28. Di conseguenza, l’importo della base sanzione è rideterminato nella misura di 513.914,17 (cinquecentotredicimilanovecentoquattordici euro e diciassette centesimi) euro, inferiore al massimo edittale previsto dall’art. 15, comma 1, della legge n. 287/90.
21. Come già rilevato nel provvedimento di chiusura dell’istruttoria non si riscontrano in relazione all’intesa circostanze aggravanti o attenuanti al fine dell’adeguamento dell’importo base come sopra rideterminato23.
Tutto ciò premesso e considerato;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio, a rideterminare la sanzione da irrogare al CNF per la violazione accertata nella misura di 513.914,17 euro (cinquecentotredicimilanovecentoquattordici euro e diciassette centesimi);
RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’appello avverso la richiamata sentenza del TAR Lazio n. 8778/2015, ivi compresa la richiesta del pagamento di maggior somme eventualmente dovute a titolo di sanzione e maggiorazioni;
DELIBERA
a) che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare al Consiglio Nazionale Forense per il comportamento allo stesso ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 25154 del 22 ottobre 2015, viene rideterminata nella misura di 513.914,17 € (cinquecentotredicimilanovecentoquattordici euro e diciassette centesimi);
b) che il Consiglio Nazionale Forense trasmetta, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, prova dell’avvenuto pagamento attraverso l’invio di copia del modello F24 attestante il versamento effettuato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa Giovanni Pitruzzella
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2 TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 8778 del 1° luglio 2015, para. 11.
1 TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 8778 del 1° luglio 2015, para. 5.
3 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.
4 TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 8778 del 1° luglio 2015, para. 5.
5 Ibidem, para. 6 e 7.
6 Ibidem, para. 11.
7 Ibidem, para. 8.
8 Ibidem, para. 9.
9 Ibidem, para. 9.
10 Pubblicato in Boll. n. 33/2015.
11 Pubblicato in Boll. n. 44/2014.
12 Cfr. doc. 5.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem; CNMC, Resolución Expte. S/0491/13, Colegio Abogados de Guadalajara, del 1° settembre 2015.
16 Cfr TAR Lazio, sez. I, sent. n. 8778 del 1° luglio 2915, para. 9.
17 Cfr. AGCM, provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, cit., para. 150 e ss..
18 Cfr. AGCM, provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, cit., para. 145, nonché para. 47.
19 TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 8778 del 1° luglio 2015, para. 11.
20 Cfr. AGCM, provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, cit., para. 158, nonché para. 47.
21 Cfr. TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 8778 del 1° luglio 2015, para. 9, nonché TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 8346 del 30 luglio 2014, dove i giudici amministrativi affermano: “nel caso di specie la contribuzione associativa ben poteva essere presa a parametro, come già evidenziato da questa sezione, secondo la quale – in relazione al sanzione “anticoncorrenziale” avverso Ordine professionale – tale modalità era legittima avuto riguardo degli orientamenti contenuti nella Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 2010/02 [...] deve ritenersi corretta la determinazione della sanzione da irrogarsi, [...], a carico di un ente di tipo associativo assumendo quale base di computo le entrate contributive ad esse proprie, per quanto queste non ineriscano ad un fatturato in senso stretto”, aggiungendo poi che “come condivisibilmente evidenziato dall’Autorità [...], il riferimento alle sole entra associative può valere per fatturato da tenere presente ai fini del computo dell’importo-base della sanzione, ma non per l’individuazione del “tetto massimo”, dovendosi tenere conto nella fattispecie, della capacità complessiva dell’impresa anche al fine di dare luogo a sanzione con caratteristiche di efficacia, proporzionalità e dissuasività.”. In senso conforme si vedano anche TAR Lazio, Sez. I, sentenze n. 8343 e 8349 del 30 luglio 2014 e, più recentemente, TAR Lazio, sez. I, sent. n. 4943 del 1° aprile 2015.
22 Cfr. AGCM, provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, cit., para. 159 e ss..
23 Cfr. AGCM, provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, cit., 167.