Vision della Presidenza del Consiglio riguardante la professione dell'Avvocato

Nel "Piano nazionale di riforma delle professioni regolamentate" la spiegazione della Presidenza del Consiglio della figura dell'avvocato all'Europa e delle riforme attuate e da attuare

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Vision della Presidenza del Consiglio riguardante la professione dell'Avvocato

Con la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20  novembre 2013 sono entrate in vigore le nuove norme europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali, introducendo elementi di novità come la tessera professionale europea che permette di circolare liberamente in Europa, la possibilità per il professionista di esercitare la propria attività in un altro Stato UE, ecc.

Nel rispetto della regolamentazione europea il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il c.d. "Piano Nazionale di riforma delle professioni regolamentate", documento con il quale illustra lo stato delle riforme riguardanti le professioni elencate. Il c.d. 'cluster 1' include alcune professioni dei servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporto, commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprela la professione forense.

Delle 47 professioni sono state predisposte delle schede analitiche contenenti l'indicazione degli obiettivi della regolamentazione, un'analisi dell'adeguatezza delle misure, nonché le azioni intraprese e da intraprendere e le eventuali criticità emerse.

E' interessante, per pura curiosità, leggere la parte riguardante la professione di avvocato per avere un'idea di come la Presidenza del Consiglio presenta all'Europa la professione di Avvocato.

Di seguito il testo di un estratto del Piano Nazionale di riforma delle Professioni.

 

AVVOCATO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi
Salvaguardia della buona amministrazione e della giustizia Prevenzione delle frodi
INDICATORI
Ad agosto 2012 il numero degli avvocati italiani era pari a: 247.040
impatto economico
Nel periodo dal 2009 alla riforma forense varata nel 2012, l’82% degli avvocati italiani che hanno presentato richiesta di stabilimento in un altro Stato membro hanno scelto UK. Qui di seguito una tabella in dettaglio.

Qualification obtained in    
Recognition in host country
Italy (IT)

     AT    BE    CY    CZ    DK    IE    RO    SI    UK    NO    Total
     1     1     1     4     1     3     9     1     99    1     121

ADEGUATEZZA DELLE MISURE
Percorso formativo:
Il percorso previsto per accedere alla professione dell’avvocato, successivo al diploma di laurea, è disciplinato dagli artt. 40-45 L. 31/12/2012 n. 247 per quel che riguarda il tirocinio professionale, e dagli art.46-49 della L. 31/12/2012 n. 247(riforma forense) con riferimento alle modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato presso un avvocato abilitato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
La riforma forense ha introdotto delle novità tra cui la previsione, ai fini del tirocinio professionale, della collaborazione tra ordini degli avvocati e università e tra CNF e facoltà di giurisprudenza, volta a introdurre percorsi formativi per i tirocinanti
Nel dettaglio, l’art. 41 della riforma forense ha previsto che il tirocinio può essere svolto contemporaneamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato pubblico e privato, sempre che in concreto sia possibile l'effettivo svolgimento e in assenza di conflitti di interesse.
La durata del tirocinio è di diciotto mesi, e tale periodo può essere svolto:
a) presso un avvocato che sia iscritto all'albo da almeno cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di un ente pubblico, o ancora presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
c) in altro Stato dell'Unione Europea presso professionisti legali aventi titolo equivalente a quello di avvocato, ma per un tempo massimo di sei mesi;
d) già durante l'ultimo anno di università, per un periodo massimo di sei mesi, nell'ambito della già ricordata collaborazione ordini-facoltà.
In ogni caso, però, viene previsto che almeno sei mesi debbano necessariamente essere trascorsi presso un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato.
Un'altra novità è la previsione della possibilità di svolgere il tirocinio presso due avvocati contemporaneamente.

Viene ribadito il principio per cui il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
Decorso il primo semestre al praticante avvocato può essere riconosciuto, con apposito contratto, una indennità o compenso, commisurato all'apporto fornito.
Dopo i primi sei mesi il praticante avvocato può esercitare attività processuale in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica: in ambito civile di fronte al giudice di pace e al tribunale, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e quelli che anteriormente al d.lgs. 51/98 erano di competenza del pretore.
Questo periodo di abilitazione per i praticanti può durare al massimo cinque anni
L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.
Riforme recenti
Con la legge 31 dicembre 2012, n. 247 si sono introdotte importanti innovazioni. Tra le innovazioni della nuova normativa si segnalano le seguenti:
•    Il tirocinio non si svolge più solo con la pratica svolta presso uno studio professionale, ma è
stata introdotta la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla norma (DPR 347). Il tirocinio inoltre può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente.
•    È stato introdotto l’obbligo per l’avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.
•    È stato istituito presso ciascun Consiglio uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
L’art. 45 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all’Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.
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Il D.P.R. 137/2012, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:
a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
b) l’obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;
c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);
d) l’obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
La legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l’esercizio di attività professionali in forma societaria.
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Il Governo, nel corso del Consiglio dei Ministri del 20/2/2015, ha approvato il disegno di legge  concorrenza che elimina il vincolo per gli avvocati di appartenere ad una sola associazione professionale ed introduce l’obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell’assistito). Consente altresì le società multiprofessionali e l`ingresso di soci di capitali.
Vengono ridotti gli atti per i quali è richiesta l`autentica notarile e si individuano i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti come avvocati e commercialisti.
Il DDL consente anche ad altri professionisti di redigere atti per transazioni immobiliari di modesta entità e relative ad unità immobiliari non ad uso abitativo.

CRITICITA’. AZIONI GIA’ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA
Considerata l’adeguatezza delle attuali misure e dell’intervento normativo del 2012 e del DDL concorrenza non sono previste al momento ulteriori riforme.
Criticità riconoscimento qualifica professionale.
Molti aspiranti avvocati italiani, da qualche tempo, si recano in Spagna per conseguire l’abilitazione professionale.
La Spagna, a seguito di omologazione del titolo di studio italiano, iscriveva i nostri connazionali al Collegio degli avvocati spagnoli. Ottenuta l’abilitazione i neo-avvocati spagnoli chiedevano il riconoscimento al Ministero della Giustizia o si iscrivevano all’ordine come “avvocato stabilito”. Nella Conferenza di servizi del 31 marzo 2015 il Ministero della Giustizia ha reso noto che la normativa spagnola è stata modificata nel 2006. La nuova normativa prevede il conseguimento della qualifica professionale dopo il superamento di un Master e dell’esame di Stato.
Nelle disposizioni transitorie è previsto che coloro che hanno chiesto l’omologazione del proprio titolo di studio entro il 2011 possono iscriversi al Collegio (ai sensi della vecchia normativa) entro 2 anni.
Pertanto il Ministero, ha subordinato il riconoscimento della qualifica ottenuta successivamente al 2013 alla presentazione della certificazione relativa al superamento del Master e dell’esame di Stato.
 

 

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