Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza dalla Unione Europea
Adeguamento legislazione europea: Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza. In G.U. la Legge 07/07/2016, n. 122. Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.158 del 8 luglio 2016 la Legge 07/07/2016, n. 122 titolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016". Si tratta di disposizioni riguardanti settori variegati, dai trasporti all'olio di oliva, alle regole di etichettatura, ecc.
Ci limitiamo a segnalare il Capo III, il quale viene dedicato alla giustizia e sicurezza e introduce alcune novità aventi tendenzialmente carattere di coordinamento con gli ordinamenti degli stati membri.
L'art. 9 introduce delle "Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori"
L'art. 10 in materia di immigrazione e condizione dello straniero prescrive che "Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato, se piu' favorevole".
Più articolata la nuova disciplina dell'indennizzo a carico dello stato prevista dalla Sezione II. L'art. 11 concede il "diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale".
La norma non brilla talvolta in chiarezza espositiva non essendo pienamente comprensibile, ad es. il comma 2 laddove prescrive: "L'indennizzo e' elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo e' comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali". All'interprete il compito di applicare la norma.
L'art. 12 identifica le condizioni per l'accesso all'indennizzo, essendo il predetto diritto legato al reddito, all'esperimento infruttuoso dell'azione contro il responsabile e, infine, la vittima non deve avere percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
Regolamentata la modalità di presentazione della domanda e l'istituzione di un fondo di garanzia che provveda all'erogazione dell'indennizzo. Il primo comma dell'art. 14 prevede che "Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti»".
Le nuove disposizioni entrano in vigore in data 23 luglio 2016.
[Aggiornamento del 18/10/2017: vedasi Decreto di determinazione degli importi di indennizzo in "Modifiche all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nella finanziaria" ]
[Aggiornamento del 3/1/2019: per l'indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti vedasi modifiche apportate dalla Legge Bilancio 2019 in "Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti"]
Di seguito il testo della Legge 122/2016:
Legge 7 luglio 2016, n. 122
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.
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