Gratuito Patrocinio: modalità di opposizione al decreto di rigetto della domanda
Gratuito patrocinio: come si propone opposizione alla non ammissione. Il giudice deve richiedere l'integrazione della documentazione prima di respingere la domanda di liquidazione. Cassazione penale Sent. n. 10730/16

La Corte di Cassazione penale con Sentenza n. 10730 del 14 marzo 2016 si esprime odine alla opposizione al provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99. Il mancato accoglimento della richiesta veniva motivato sul presupposto della mancata produzione della necessaria documentazione attestante il reddito della persona difesa.
Contro il decreto con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, afferma la corte, può essere esperito il ricorso di opposizione secondo l'art. 99 T.U. Spese Giustizia, il quale prevede:
1. il ricorso si propone entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'art. 97;
2. il ricorso di propone davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto;
3. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo;
4. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato (L. 150 del 2011, artt. 14 e 15) e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
Nel caso affrontato dalla Corte, il ricorrente lamentava che il Tribunale non aveva tenuto conto che la documentazione ritenuta mancante in realtà era stata depositata al Giudice della ammissione al gratuito patrocinio (trattavasi di certificazione consolare) e che, sarebbe stato onere della cancelleria, ai sensi dell'art. 590 c.p.p. procedere alla trasmissione al giudice dell'impugnazione gli atti del procedimento e, in difetto di questa, sarebbe stato onere del giudice della opposizione disporne la acquisizione.
La Corte di Cassazione accoglie il rilievo. Motiva affermando la sussistenza, nel procedimento in questione, di un particolare favor nei confronti del richiedente e che dalle disposizioni regolatorie della materia, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, sia consentita la allegazione di documentazione anche in un momento successivo
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 10730 del 14/03/2016:
Svolgimento del processo
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