In G.U. il regolamento per la tenuta dell'Albo degli Avvocati

Nuove Regole per gli Albi degli Avvocati: indicate le lingue straniere conosciute, eventuali presenze negli organismi di mediazione. Regole per i trasferimenti e cancellazioni. Decreto Ministeriale 16/08/2016, n. 178

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In G.U. il regolamento per la tenuta dell'Albo degli Avvocati

Pubblicato in Gazzetta Uficiale n.213 del 12 settembre 2016 il Decreto del Ministero della Giustizia dal lunghissimo titolo "Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' in materia di modalita' di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Si tratta dell'ennesimo decreto attuativo della legge professionale forense (L. 247/2012) in particolare dell'art. 15 che al secondo comma recita:

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

I dati raccolti e aggiornati degli Albi ed Elenchi tenuti dai singoli Ordini Circondariali confluiranno tutti in un "sistema informatico centrale" tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, con le  modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14 del Regolamento. Del resto, come da art. 5, "Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalita' informatiche", anche a livello circondariale.

Interessante la previsione secondo la quale "Il sistema informatico centrale accerta, con modalita' automatizzate, che l'indirizzo di posta elettronica indicato o nella domanda di iscrizione all'albo, o con atto separato, ovvero con istanza di variazione dell'indirizzo, corrisponda ad una casella di posta elettronica certificata".

I dati dell'elenco nazionale saranno aperti al pubblico salvo quanto previsto dalle leggere e) ed f) dell'art. 15 della Legge Prof. Forense, vale a dire l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale e degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, nonché l'elenco degli avvocati che hanno subìto provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione. Questi dati saranno, invece, accessibili ai singoli Ordini Circondariali.

I dati del singolo avvocato saranno completati dall'indicazione delle varie disponibilità o iscrizioni, come per le difese d'ufficio, gratuito patrocinio, giurisdizioni superiori; saranno indicate anche le lingue straniere conosciute, e l'iscrizione negli organismi di mediazione o ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, o l'indirizzo del sito web di riferimento.

Norme anche per gli avvocati stabiliti.

In caso di trasferimento dell'avvocato in altro circondario sarà il sistema informatico centrale a dare comunicazione al vecchio circondario dell'avvenuto spostamento in un altro. Il COA della antecedente iscrizione provvederà con la massima sollecitudine alla cancellazione alla ricezione dell'avviso del sistema centrale.

Il Regolamento entra in vigore in data 27 settembre 2016.

 

Di seguito il testo del
Decreto Ministero della Giustizia 16/08/2016, n. 178:

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 agosto 2016, n. 178

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