Mancata presentazione personale alla mediazione equivale a mancata presenza
La partecipazione all'incontro di mediazione deve essere personale, pena l'applicazione di sanzione. Una mera comunicazione equivale a mancata presenza. Tribunale di Vasto Ord. 16/12/2016

Come è oramai entrato nella prassi, sovente gli istituti di credito, le assicurazioni e, in genere, i grossi organismi, i quali non intendono aderire alla mediazione, comunicano con fax o pec all'Organismo di Mediazione della loro intenzione di non aderire al percorso di mediazione.
Talvolta semplicemente la prima trattativa fatta con l'avvocato non ha sortito effetto e non vedono come potrebbe essere modificata la situazione davanti ad un mediatore.
Questo comportamento è giudicato riprovevole da alcuni tribunali, da ultimo dal Tribunale di Vasto, il quale con Ordinanza del 16 dicembre 2016 ha sanzionato la banca - che aveva inviato una PEC all'organismo di mediazione comunicando la mancata partecipazione all'incontro - al pagamento di un importo pari al Contributo Unificato della causa poi instaurata.
Non solo, secondo il Giudice di Vasto qualora la comunicazione venga effettuata non dalla parte personalmente, così come la legge impone di fare, ma dal suo difensore, in questo ultimo caso sussisterebbe un ulteriore vizio di validità del dissenso.
Secondo il provvedimento in commento, in merito alla " obbligatorietà della partecipazione, deve ritenersi che la prassi, talora adottata dalla parte invitata, di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro, costituisce un atto di mera cortesia, che però non ha alcuna idoneità a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità". E aggiunge " ... il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato".
Quindi, il semplice invio di una PEC che comunica la non adesione al tentativo di mediazione equivale a mancata presenza ingiustificata.
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Di seguito il testo di
Tribunale di Vasto, Ordinanza del 16/12/2016:
TRIBUNALE DI VASTO
ORDINANZA
IL GIUDICE
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