Esame di abilitazione avvocato 2017. Soluzione della I° traccia di diritto civile (12 dicembre 2017)
Esame di abilitazione avvocato 2017. Soluzione della I° traccia di diritto civile (data il 12 dicembre 2017).

Esame di abilitazione avvocato 2017. Soluzione della I traccia di diritto civile (assegnata in data 12 dicembre 2017)
Nota metodologica
Quanto segue non può considerarsi l’esatta elaborazione del parere richiesto dalla traccia, mancandone la struttura, costituendo piuttosto l’individuazione della questione, dei principi giurisprudenziali risolutivi e della possibile conclusione.
1. Traccia d’esame
«In data 9 febbraio 2015, Caia, di 86 anni e sua nipote Mevia di 43 anni, stipulano con l’assistenza di un notaio Sempronio un contratto del seguente tenore: Caia trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell’appartamento in cui vive, sito nel centro della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq e del valore di circa 500 mila euro riservando per se l’usufrutto dello stesso. In cambio Mevia si impegna ad offrire quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata) provvedendo alle sue esigenze alimentari, alla pulizia della casa, al supporto della somministrazione di farmaci nonché al sostegno per ogni spostamento necessario. Dopo circa un anno però Caia contatta il proprio legale lamentandosi che Mevia da circa 6 mesi aveva di fatto cessato di assisterla. In tale occasione la stessa rappresentava inoltre che prima della stipula era stata diagnosticata una patologia oncologica non curabile con un’aspettativa di vita non superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia, portata a conoscenza di tale triste notizia, a convincerla a sottoscrivere il contratto. Il candidato assunte le vesti del legale di Caia rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e individuando le possibili azioni a tutela delle ragioni della propria assistita».
2. La questione
Rilava il c.d. “contratto atipico di vitalizio assistenziale”, o “contratto atipico di mantenimento” anche detto “contratto atipico di vitalizio alimentare”, la centralità dell’elemento costitutivo dell’alea e le conseguenze derivanti dall’assenza di quest’ultima, ovvero dall’inadempimento della parte onerata a prestare assistenza.
3. Principi risolutivi del parere
Tale contratto è legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., che si differenzia da quello, nominato e quindi tipico, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche l'obbiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario), e per la natura accentuatamente spirituale di queste ultime, eseguibili, per tale motivo, unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali (Sez. II 31 ottobre 2016 n. 22009, 22 aprile 2016 n. 8209).
Dunque, elemento che merita particolare attenzione è appunto l’alea.
Invero, il contratto atipico di mantenimento o vitalizio alimentare o assistenziale è caratterizzato essenzialmente dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitalizzante - , secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato (Sez. II 23 novembre 2016 n. 23895; meno recente Sez. II, 25 marzo 2013 n. 7479, 19 luglio 2011 n. 15848, 24 giugno 2009 n. 14796, Ss.Uu. 11 luglio 1994 n. 6532)1.
A tal proposito, come evidenziato da Sez. II 23 novembre 2016 n. 23895 e Sez. II 28 settembre 2016 n. 19214, l'alea deve comunque escludersi e il contratto va dichiarato nullo se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte, dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile. Così anche la recentissima Sez. II 27 ottobre 2017 n. 25624.
Non va tuttavia trascurato che l'accertamento dell'alea di un contratto atipico di mantenimento, ovvero della simmetrica e proporzionale situazione d'incertezza relativa al collegamento tra il vantaggio e la correlativa perdita economica, da una parte, e l'imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, dall'altra, va rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice del merito.
In ogni caso, nel contratto atipico di vitalizio alimentare con cessione della nuda proprietà dell'immobile, l'inadempimento di prendersi cura sotto il profilo materiale e morale del proprietario della casa si ripercuote sul diritto ad acquisire la proprietà dell'immobile, potendo fondare la risoluzione del contratto per inadempimento il venir meno delle prestazioni assistenziali al nudo proprietario (Sez. III 21 giugno 2016 n. 12746).
4. Possibile conclusione
«Alla luce della recente e costante giurisprudenza di legittimità, Caia ben potrebbe intentare un’azione legale volta alla dichiarazione della nullità ex art. 1418 c.c. del contratto atipico di vitalizio assistenziale per assenza dell’alea che costituisce elemento essenziale di detto contratto atipico la cui assenza priva di causa l’accordo contrattuale. Invero, Mevia era a conoscenza della patologia oncologica diagnosticata come non curabile e con aspettativa di vita non superiore ai due anni, tanto da convincerla a sottoscrivere il contratto. Non dovrebbe residuare dubbio alcuno sulla concreta disomogeneità e sproporzione delle prestazioni corrispettive, rispettivamente la cessione della nuda proprietà di un immobile dal valore di euro 500.000,00 da una parte e l’assistenza materiale e morale per un periodo al più inferiore ai due anni, essendosi concretizzato un arricchimento (dell’onerato) a fronte di un impoverimento (del vitaliziato).
In subordine, Caia potrà chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della persona designata a prestare l’assistenza ex art. 1453 c.c., posto che la nipote Mevia, dopo un anno dalla conclusione del contratto, era inadempiente da sei mesi. Salva ogni richiesta di eventuali danni patiti a seguito dell’inadempimento».
5. Nota redazionale
La stipula del contratto è avvenuta nel febbraio 2015 e Caia si rivolge al suo legale un anno dopo. Ciò potrebbe indurre a qualche difficoltà con riferimento alla giurisprudenza da prendere in considerazione per la redazione di motivato parere da rendere, a rigor di logico, sulla base di pronunce rese entro il mese di febbraio 2016, o coumunque al più tardi resi entro il 2016 (argomentando sul “dopo circa un anno”). Un problema comunque che rileva solo astrattamente, posto che sono apprezzabili pronunce utili per la risoluzione del caso di specie rese nel 2016, anche se dopo il mese di febbraio del 2016.
In ogni caso, non nuoce prendere in considerazione anche le pronunce successive al periodo interessato, in quanto il parere viene comunque reso nel dicembre 2017. Potrebbe risultare apprezzabile citare le sentenze più recenti chiosando sulla necessità di dar conto degli ultimi arresti per garantire la completezza dell’elaborato.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Anche se non riguarda il caso di specie, per completezza si precisa che l'alea ricomprende anche l'aggravamento delle condizioni del vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene mediante la conclusione di un successivo contratto cd. di mantenimento quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare è privo di causa giacché tale ulteriore attribuzione patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente contratto, di sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità (Cassazione civile sez. II 22 aprile 2016 n. 8209).