Il luogo della notificazione non costituisce elemento costitutivo essenziale

Notificazione dell'impugnazione, quando nulla e quando inesistente secondo le SS.UU. Elementi strutturali ed elementi formali dell'atto. Cassazione a Sez. Unite civili, Sentenza n. 14916/16

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Il luogo della notificazione non costituisce elemento costitutivo essenziale

La Corte di Cassazione a Sez. Unite civili, si è espressa (con Sentenza n. 14916 del 20/07/2016) in materia di nullità ed inesistenza della notifica, prendendo spunto dalla notifica del ricorso per cassazione in quei non rari casi nei quali al procuratore della parte costituitosi nelle fasi precedenti del giudizio era stato revocato il mandato.

Il caso veniva rimesso alle Sezioni Unite poiché la sezione rimettente aveva evidenziato un contrasto di giurisprudenza di legittimità nei seguenti casi:

A) Notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore della controparte costituito in primo grado e contumacia della stessa nel giudizio di appello

B) Notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il procuratore della controparte costituito in primo grado e revoca del mandato a tale difensore con nomina di uno diverso per il grado di appello

In questi casi dove va notificato il ricorso? E se la notifica avviene presso il luogo/domicilio sbagliato, quale sanzione ne deriva all'atto?

Se da un lato le SS.UU. ricordano che "l’art. 160, il quale, sotto la rubrica "Nullita’ della notificazione", dispone che

La notificazione e’ nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e’ incertezza assoluta sulla persona a cui e’ fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157",

da altro lato l’art. 156 ("Rilevanza della nullita’"), prevede che:

"Non puo’ essere pronunciata la nullita’ per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita’ non e’ comminata dalla legge" (comma 1); "Puo’ tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" (comma 2); "La nullita’ non puo’ mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui e’ destinato" (comma 3)"

Secondo la S.C. il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l’intero codice di procedura civile, deve essere il principio al quale l’interprete deve costantemente ispirarsi.

La notificazione e’ solitamente definita come una sequenza di atti, un procedimento, articolato in fasi e finalizzato allo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilita’.

Al fine di poter essere definita "notificazione", la procedura tesa a portare a conoscenza il destinatario dell'esistenza dell'atto deve rispettare alcuni caratteri minimi, che vengono definiti "elementi costitutivi" o "strutturali". Senza la presenza di detti elementi l'atto non potrà neppure essere definito esistente, in quanto non costituisce una notificazione.

Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati, secondo le SS.UU., e quanto al ricorso per cassazione nella

a) nell’attivita’ di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere l’attivita’ stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si’ da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa.

E continua affermando: "La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilita’ dell’atto come notificazione: essi, cioe’, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l’attivita’ svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge".

Ne consegue che il requisito del "collegamento" tra il luogo della notificazione e il destinatario si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e nella cui assenza si ricade nell’ambito della nullita’.

 

A conclusione le Sezioni Unite hanno enunciato seguenti principi di diritto:

- “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’. Tali elementi consistono: a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa”;

- “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.”.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. Unite civili, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016:

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale e’ stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata l’illegittimita’ di cinque avvisi di accertamento emessi ai fini IVA per gli anni dal 1999 al 2003 nei confronti della societa’ statunitense W.A.: con essi l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’imposta (precedentemente rimborsata) ritenuta illegittimamente detratta ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74 ter, comma 3, in quanto la societa’ aveva svolto attivita’ di tour operator, e non solo di autonoleggio, con conseguente indetraibilita’ dell’IVA relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

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