Notificazione a mezzo PEC valida anche senza autorizzazioni giudiziali

Nel processo penale l'uso della PEC è l'ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari. Cassazione Sentenza n. 336/2017

Notificazione a mezzo PEC valida anche senza autorizzazioni giudiziali

La Corte di Cassazione, con Sentenza della IV sezione penale, n. 336 del 23/01/2017, torna su un tema sempre molto delicato, data l’epoca di transizione che stiamo vivendo, tra il cartaceo e il digitale, affermando che quello a mezzo PEC è l'ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari nel processo penale diretti a persona diversa dall'imputato che non sia domiciliato presso il suo difensore, senza alcun bisogno che un decreto che lo autorizzi, salvo solo per le forme particolari di notificazione disposte dal giudice quando lo consigliano circostanze particolari, disciplinate dall'art. 150 cod. proc. pen.

 

Ma partiamo dai fatti analizzati dalla Corte.

La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti di L.A. e P.P.D., con sentenza del 9.2.2016, confermava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 23.2.2015, che, all'esito di giudizio ordinario, aveva assolto per non aver commesso il fatto l'originario coimputato, mentre aveva dichiarato L.A. e P.P.D. responsabili ex artt. 113, 589 co. 1 e 2 cod. pen., perché in cooperazione colposa tra loro, L.A. in qualità di datore di lavoro dell'infortunato, direttore tecnico di cantiere in materia di sicurezza del cantiere edile sito in via Vigna a V. e amministratore unico della ditta appaltatrice, P.P.D. in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per colpa generica consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché per colpa specifica in relazione all'inosservanza degli obblighi imposti dall'art.68 DPR 164/56, dall'art. 4 e 2 D.L.vo 626/94 con succ. mod. dagli artt. 5 c. 1 lett. A) e b) e 6 c. 2 lett. A) della L. 494/96 cagionavano la morte del capocantiere R.M., operaio specializzato dipendente della ditta appaltatrice.

 

Entrambi i soggetti ricorrono per Cassazione, lamentando, tra le varie, l’Inosservanza di norme processuali stabilite a pane di nullità e/o inutilizzabilità e/o inammissibilità e/o decadenza ai sensi dell'art. 606, c. 1 lett.c). per mancata indicazione del destinatario PEC del decreto di citazione avanti la Corte di Appello di Milano, con necessità di indicare tale informazione al fine di verificare la correttezza della notificazione all'imputato.

Il ricorrente deduce, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, di aver eccepito all'udienza del 9.2.2016 innanzi la corte di appello, che nel decreto di citazione in appello non era stata indicata la modalità di trasmissione della stessa in funzione di notificazione. Non sarebbe stato certo, infatti, come si sarebbe compiuta la vocatio in ius dell'imputato, compromettendone il diritto di difesa. E anche la successiva PEC ricevuta dal difensore sarebbe stata irregolare, in quanto non era indicato né nel corpo né nel titolo che si trattava di una notificazione.

Il difensore ha sostenuto che per la tutela del diritto di difesa l'imputato deve comprendere le modalità con cui verrà effettuata la sua chiamata in giudizio. Il caso di specie rientrerebbe, pertanto nei casi di nullità generali previste dall'art. 178 cod. proc. pen.

 

In merito a detta lamentela, la Corte ritiene infondato il motivo di impugnazione, dichiarandone “evidente la manifesta infondatezza”. Il ricorrente, nel ricorso, si duole che la circostanza che la notifica gli sarebbe stata effettuata a mezzo PEC non sia stata specificata dal giudice nel decreto di citazione innanzi alla Corte di Appello di Milano. La Corte conferma che non era affatto tenuto a farlo, ritenendo che la Corte di Appello abbia già risposto ampiamente e congruamente, oltreché correttamente in punto di diritto, alla medesima obiezione propostale, ricordando, in primis, come i casi di nullità della notifica sono quelli di cui all'art. 171 cod. proc. pen. e non altri non codificati. Quanto alla notifica a mezzo PEC, la stessa è stata introdotta nel nostro sistema, al pari di quelle contemplate da altre norme, dall'art. 4 del DL 193/2009 conv. nella I. 22/2/2010 n. 24. Del resto, già l'art. 48 del D.Lgs 82/2005 e succ. mod. (il c.d. Codice dell'Am- ministrazione Digitale), come sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, prevedeva, come richiamato dalla Corte di Cassazione stessa, che: "1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1".

L'art. 16 co. 4 del DI 179/2012 ha inoltre previsto l'utilizzo esclusivo della PEC per l'invio di notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148 co.2bis, 149, 150 e 151 co. 2 cod. proc. pen. per i procedimenti dinanzi ai tribunale ed alle corti di appello. I destinatari della notifica mediante PEC sono, dunque, tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale diversi dall'imputato.

 

La Corte di legittimità, ha già avuto modo di precisare che, in presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (c.d. PEC), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell'atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all'imputato mediante consegna al difensore. La dizione persona dell'imputato di cui all'art. 16 D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, va infatti interpretata nel senso di persona fisica dell'imputato (si veda Sent. Cass. sez. 4 Pen., n. 16222 del 31/3/2016). La relata di notificazione -come prevede la norma sopra richiamata- è redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria. Quello a mezzo PEC, è bene chiarirlo ancora una volta, è l'ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari nel processo penale diretti a persona diversa dall'imputato che non sia domiciliato presso il suo difensore. Non c'è bisogno di alcun decreto che lo autorizzi, né tantomeno che l'Autorità Giudiziaria lo precisi nell'atto. La forma di notifica di cui stiamo parlando, ricorda la Corte di Cassazione, in altri termini, nulla ha a che vedere con le "forme particolari di notificazione disposte dal giudice (...) quando lo consigliano circostanze particolari", disciplinate dall'art. 150 cod. proc. pen. Solo in quel caso il giudice è chiamato ad emettere un decreto motivato in calce all'atto in cui indica le modalità necessarie per portare lo stesso a conoscenza del destinatario, come altresì specificato anche in una circolare del Ministero della Giustizia emanata in data 11 dicembre 2014 laddove si legge che "detta opzione interpretativa è coerente con l'evoluzione normativa, posto che i contenuti salienti del provvedimento rimesso all'autorità giudiziaria dalle norme codicistiche (v. in particolare il decreto motivato prescritto dall'art. 150, comma secondo, cod. proc. pen.) attengono all'individuazione del mezzo tecnico prescelto alle modalità ritenute necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario, valutazioni che sono oggi compiute in via generale dal legislatore e dai Decreti Ministeriali di natura non regolamentare, chiamati a verificare la funzionalità dei servizi di comunicazione. La previsione legislativa si atteggia come presunzione assoluta di inidoneità del mezzo telematico, che assorbe i contenuti del provvedimento finora demandato all'autorità giudiziaria e si identifica (secondo l'indirizzo ermeneutico prevalente) con le stesse ‘circostanze particolari’, eretta dalla norma codicistica a presupposto delle forme comunicative in nominate previste dall'art. 150, cod proc. pen)".

Ricorda la Corte che in punto di notifica del decreto che dispone il giudizio, peraltro, la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione è sempre maggiormente orientata a non guardare al dato meramente formalistico, ma a quello della idoneità a determinare la conoscenza effettiva dell'atto e a prevede la necessità che l'interessato "rappresenti" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto (si veda, tra le più recenti, Sent. Cass. Sez. Un. n. 119 del 27/10/2004). In particolare, le Sezioni Unite ebbero a precisare che l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.

Davide Giovanni Daleffe

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Di seguito il testo (parzxiale) di
Corte Cassazione pen. Sentenza n. 336 del 23/01/2017:

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

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