Nuove disposizioni per l'accesso all'albo dei Cassazionisti per gli avvocati stabiliti

Con Legge 20/11/2017 n. 167 per gli avvocati stabiliti cambiano le modalità di iscrizione alla sezione speciale dell'albo per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori

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Nuove disposizioni per l'accesso all'albo dei Cassazionisti per gli avvocati stabiliti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.277 del 27/11/2017 la Legge 20 novembre 2017 n. 167 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea": Con detta legge vengono introdotte modifiche all'art. 9 (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) del Decreto Legislativo n. 96/2001 ("Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale").

L'art. 1 della L. 167/2017 titolato "Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE" prescrive quanto segue;

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e' sostituito dal seguente;
«2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano l'iscrizione. Possono altresi' chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data.

Vi è la riduzione del prerequisito del numero degli anni di esercizio della professione da 12 (come previsto precedentemente) a 8, ma con l'aggiunta del requisito dell'avere frequentato con successo la Scuola superiore dell'avvocatura.
Vengono mantenuti validi i titoli per coloro che hanno maturato i requisiti previgenti prima dell'entrata in vigore della nuova legge, vale a dire al 12/12/2017.

Il nuovo testo dell'art. 9 si presenta pertanto come segue:

Art. 9.
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l'avvocato stabilito puo' assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma restando l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.
2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

2. Per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1, l'avvocato stabilito deve farne domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia. Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale dell'albo si applica la disposizione di cui all'art. 35 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni

 

 

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