Sospensione dei termini a catena e computo del dies a quo del secondo periodo ricadente di domenica

Termini processuali e dies a quo dopo un periodo di sospensione che cade in giorno festivo. Per la rimessione in termini va fatta istanza tempestivamente, pena la decadenza. Cassazione civile Sentenza n. 22878/2017

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Sospensione dei termini a catena e computo del dies a quo del secondo periodo ricadente di domenica

Le problematiche inerenti al calcolo dei termini processuali nel caso in cui il giorno di inizio calcolo, o di fine calcolo, vada a ricadere in un giorno festivo sono note e risolte in via definitiva dalla giurisprudenza della S.C., anche nel caso del calcolo a ritroso.

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione civile, con Sentenza n. 22878 del 29 settembre 2017 è del tutto peculiare, anche se non infrequente, e riguarda le modalità di calcolo del dies a quo in un caso di sospensione dopo la sospensione, o meglio di un termine di impugnazione che inizia a decorrere dopo un periodo di sospensione, unito alla problematica della presenza di un giorno festivo al termine del primo periodo.

Più precisamente, il caso concreto riguardava una pendenza del termine per l'impugnativa degli avvisi di accertamento, sospeso per 90 giorni a seguito di deposito di istanza di accertamento per adesione. La scadenza del periodo di sospensione cadeva di domenica. Afferma la Corte: " ... nel caso in esame il problema riguarda l'inizio del decorso del termine o dell'ulteriore decorso alla fine di un periodo di sospensione".

Le argomentazioni offerte dalla Suprema Corte a soluzione del caso concreto sono di interesse per ogni caso di raddoppio del calcolo dei termini, ogni qualvolta ad un primo conteggio dei termini debba farsene seguire un altro, come per l'esempio richiamato dalla stessa Corte della pendenza del termine per la maturazione del silenzio rifiuto: "Va ricordato, inoltre, che il termine di novanta giorni, durante il quale rimane sospeso l'onere d'impugnare in giudizio l'atto impositivo, non è dissimile da quello per il normale consolidamento del silenzio - rifiuto".

Secondo il ricorrente per cassazione la presenza di un giorno festivo alla scadenza della sospensione avrebbe necessariamente dovuto comportare lo slittamento dell'inizio del calcolo del secondo termine, e ciò in applicazione delle regole dettate dall'art. 155 c.p.c.

Non dello stesso parere la Corte di Cassazione, la quale richiama per analogia l'orientamento consolidato in materia di sospensione dei termini durante il periodo feriale: "L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, (il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo) va inteso nel senso che il giorno 16 settembre (oggi 1 settembre n.d.r.) deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che esso segna non già l'inizio di quest'ultimo bensì del suo decorso, in relazione al quale il dies a quo non è, in applicazione del principio fissato dall'art. 155 c.p.c., comma 1, da computarsi. Nè tale regola subisce deroga nel caso in cui il detto giorno 16 cada in giorno festivo (nel caso, domenica), in quanto la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo costituisce eccezione al principio generale secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune non computando il giorno iniziale ma quello finale, la cui previsione peraltro nel caso non risulta da norma alcuna, non soccorrendo al riguardo il terzo comma del medesimo art. 155, che concerne la scadenza, e non già l'inizio, del decorso del termine (Cass. n. 6679/2005; 688/2006; n. 19874/2012)".

Nel scaturisce un principio non scontato e di cui è necessario tenere conto, secondo il quale

la presenza di un giorno festivo al termine di un periodo di sospensione non comporta lo slittamento al primo giorno non festivo ai fini dell'individuazione del dies a quo del successivo termine processuale.

 

Tardività della domanda di rimessione in termini.

La S.C. affronta anche il tema della tempestività dell'istanza di rimessione in termini, stante che, nel caso di specie, la parte aveva tardato, e molto, nel decidersi a depositare domanda di rimessione nei termini. La corte richiama il principio acquisito dalla giurisprudenza secondo il quale

"la rimessione in termini prevista dall'art. 153 c.p.c., comma 2, (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto (Cass. n. 4841/2012; conf. Cass. n. 23561/2011)".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 22878 del 29/09/2017:

 

FATTI DI CAUSA

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