Trattenuta l'IVA su fatture dei Professionisti alla Pubblica Amministrazione

IVA su fatture dei Professionisti alla Pubblica Amministrazione e novità sulla mediazione tributaria nel Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50

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Trattenuta l'IVA su fatture dei Professionisti alla Pubblica Amministrazione

Il Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 titolato "Disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.95 del 24/04/2017 introduce una rilevante notivtà per i Liberi Professionisti. Dal 1° luglio 2017, infatti, tutti i professionisti che lavorano con pubblica amministrazione, società partecipate dalla pubblica amministrazione e con società quotate in borsa, vedranno trattenuta l’IVA sulle proprie fatture. L'ente pubblico e società del genere su indicato provvederanno al diretto versamento all'erario.

La novità è introdotta dall'art. 1 del D.L. 50/2017 di cui sotto riportiamo il comma 1:

Art. 1
(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche;
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti;
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa' di cui alle lettere a) e b), ancorche' queste ultime rientrino fra le societa' di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

La norma non rappresenta una novità per le imprese fornitrici di di beni e servizi per le quali già era adottato il suddetto regime. La novità, infatti, riguarda i liberi professionisti. Si tratta, secondo alcuni, del mero tentativo di procurare liquidità alle casse dello Stato di fronte alle pressioni che arrivano dall'Europa, più che un efficace strumento della lotta all'evasione.

L'effettiva applicabilità è condizionata all'emanazione di un decreto attuativo, del Ministro dell'Economia e Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del  decreto legge, quindi entro il 24 maggio 2017.

Che dovrà essere necessariamente emesso poiché sarà necessario il coordinamento con la previsione dell'ultimo comma dell'articolo che prevede che "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017".

Sempre in materia di IVA si riduce ora da 15.000 a soli 5.000 euro il tetto massimo del credito d’imposta per il quale sarà possibile la compensazione semplificata (Art. 3 - Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni).

 

Mediazione nel Processo Tributario e Definizione delle controversie.

Gli articoli 10 e 11 del D.L. 50/2017 introducono alcune novità in materia di giustizia tributaria.

Viene innalzato (art. 10) a 50.000,00 euro il valore delle controversie per le quali può essere formulata una proposta di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis D. L. 31 dicembre 1992, n. 546.

Con l'articolo 11 viene introdotta una "Definizione agevolata delle controversie tributarie" mediante "sconto" sulle sanzioni a fronte di un pagamento da parte del contribuente di quanto accertato dall'ufficio. Di seguito il testo dell'articolo:

Art. 11
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione e' dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione.
3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte;
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non e' ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.
Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, e' fissata al 30 novembre; b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, e' fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma e' effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volonta' di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, puo' usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. . La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonche' quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.
8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avra' depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.
12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.

 

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