Va cancellato dall'Albo l'Avvocato iscritto anche ad un altro Albo

L'iscrizione ad altro Albo (Geometri) comporta incompatibilità con l'iscrizione all'Albo Avvocati. Caratteri della incompatibilità secondo le Sezioni Unite. Cassazione S.U. civili Sentenza n. 26996/16

Tempo di lettura: 1 minuto
Va cancellato dall'Albo l'Avvocato iscritto anche ad un altro Albo

Il ricorso avanti la Corte di Cassazione promosso da un Avvocato (Abogado, precisamente) contro la determinazione del Consiglio Nazionale Forense è lo spunto per le Sezioni Unite (Corte Cassazione Sez. Unite civili Sentenza n. 26996 del 27/12/2016) per riassumere, seppur brevemente, i caratteri dell'incompatibilità dell' iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Interessante la precisazione di chi deve essere considerato contraddittore necessario per l'impugnativa della sanzione, poiché il ricorrente aveva proposto il ricorso contro il CNF. Secondo la Corte, gli unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta "sono esclusivamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il pubblico ministero presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio nazionale forense".

Riassume la S.C. le incompatibilità previste dalla Legge Professionale Forense affermando:

"la L. n. 247 del 2012, art. 18 riconduce le varie ipotesi di incompatibilità sostanzialmente a quattro gruppi:
- l'esercizio di altra attività di lavoro autonomo (lettera a);
- l'attività commerciale (lettera b);
- l'assunzione di cariche societarie (lettera c);
- l'attività di lavoro subordinato (lettera d)
".

Continua ricordando che gli unici casi nei quali è consentita la contemporanea iscrizione sono quelli riguardanti
- l'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- l'albo dei consulenti del lavoro,
- l'elenco dei pubblicisti e 
- il registro dei revisori contabili
.

Queste eccezioni sono delineate direttamente dal citato art. 18, e le stesse, afferma la Corte, "essendo riconducibili ad un numerus clausus, non sono suscettibili di interpretazione analogica".

L'iscrizione a diversi Ordini o Collegi, diversa rispetto alle 4 eccezioni appena indicate, comporta l'automatica incompatibilità indipendentemente dall'esame della rilevanza del lavoro svolto in seno a ciascuna attività lavorativa. Secondo la S.C. " ... poichè, nel disegno legislativo, la contemporanea iscrizione ad un altro albo professionale rileva di per sè, facendo scattare automaticamente - a meno che ricorrano le ricordate ipotesi eccettuate l'incompatibilità preclusiva dell'esercizio della professione di avvocato, non si rende neppure necessario accertare la continuità dell'esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile".

 

Il ricorrente aveva anche sostenuto l'incostituzionalità della detta normativa rispetto alle regole dettate dalla comunità europea in merito alla concorrenza fra professionisti. L'eccezione di incostituzionalità viene, tuttavia, respinta e considerata manifestamente infondata.

 

-------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte Cassazione Sez. Unite civili Sentenza n. 26996 del 27/12/2016:

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati