Alcune modifiche al Codice Deontologico Forense

Modifiche al Codice Deontologico Forense pubblicate in G.U. Delibera del Consiglio Nazionale Forense del 23 febbraio 2018 di modifica dell'art. 20 e dell'art. 27 del C.D.

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Alcune modifiche al Codice Deontologico Forense

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 23 febbraio 2018 che ha modificato l'art. 20, integralmente, e l'art. 27, il solo comma 3, del Codice Deontologico Forense.

Il terzo comma dell'art. 27 ora prevede l'obbligo di informare la parte assistita, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di avvalersi dell'istituto della negoziazione assistita; analogo obbligo era previsto, fino ad ora e dallo stesso comma, per la sola mediazione. A differenza dell'informativa sulla mediazione che prevede la forma scritta, la lettera della norma fa intendere che l'avviso sulla negoziazione assistita possa essere proferito anche in altre forme.

 

L'art. 20, integralmente riscritto. Ora, con una più chiara dizione, distingue gli illeciti tipizzati che prevedono ciascuno la loro precisa sanzione, dagli illeciti non tipicizzati come i doveri comportamentali dei principi generali o genericamente "infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia" che costituiscono comunque illeciti disciplinari per la cui valutazione si farà riferimento al Capo I del titolo V della Legge Professionale Forense.

 

Segue il testo della della delibera del Consiglio Nazionale Forense.

 

Il Consiglio nazionale forense,
nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, preso atto dell'esito delle procedure di consultazione di cui alla propria delibera del 22 settembre 2017, ha deliberato;
di modificare la formulazione dell'art. 20 del Codice deontologico forense sostituendola con quella che di seguito si riporta;
«Art. 20 - Responsabilita' disciplinare»
1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita', sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice;

di modificare il comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense eliminando, dopo la parola «informare», l'inciso «la parte assistita» e inserendo, dopo la parola «chiaramente», la seguente frase «la parte assistita della possibilita' di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,» onde il nuovo comma 3 dell'art. 27 recita: «L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilita' di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresi' informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.».
La formulazione del comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense e' pertanto sostituita da quella che di seguito si riporta.
«Art. 27 - Dovere di informazione»
Commi 1 e 2 invariati.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilita' di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresi' informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
Commi da 4 a 9 invariati.

 

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