L'atto giudiziario va registrato anche se l'efficacia esecutiva viene sospesa
Il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione non fa venir meno il presupposto dell’imposta di registro sugli atti giudiziari. Corte Cassazione civile Ordinanza n. 12480/2018

La sospensione della esecutività della sentenza di primo grado porta anche alla sospensione dell'obbligo della registrazione della stessa sentenza?
Questo il quesito risolto dalla Sezione VI della Corte di Cassazione civile con Ordinanza n. 12480 depositata il 21 maggio 2018.
Il caso che fa da sfondo al provvedimento era la classica impugnazione in appello della sentenza di primo grado con l’ottenimento della sospensione della provvisoria esecuzione della stessa. L’Agenzia delle Entrate provvedeva, stante la mancata registrazione, ad emettere avviso di liquidazione l’imposta. Emessa cartella esattoriale, questa veniva impugnata avanti alla Commissione Tributaria.
In secondo grado la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso e annullava la cartella di pagamento, ritenendo che una volta ottenuta dal contribuente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, viene meno l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro, delle sanzioni e degli interessi.
La decisione veniva impugnata per cassazione dall’Agenzia delle Entrate.
La Corte Cassazione è di differente avviso e cassa la sentenza d'appello. Secondo la S.C. il presupposto dell’imposta di registro sugli atti giudiziari è costituito non già dall’efficacia esecutiva del titolo ma dalla mera esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione secondo la norma dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, che così recita:
“gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.
Le sentenze la cui esecutività è stata sospesa in sede di appello, pertanto, vanno ugualmente registrate.
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Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Ordinanza n. 12480 del 21/05/2018
Rilevato:
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