Danni da fumo: volontà libera e consapevole elide il nesso di causalità

La libera scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo è elemento sufficiente a determinare la esclusiva propria responsabilità per danni alla salute. Cassazione civile Sentenza n. 11272/2018

Danni da fumo: volontà libera e consapevole elide il nesso di causalità

1. La massima

«La dannosità del fumo costituisce da lunghissimo tempo dato di comune esperienza perchè anche in Italia era conosciuta, dagli anni 70, la circostanza che l'inalazione da fumo fosse dannosa alla salute e provocasse il cancro, poteva ritenersi un dato di comune esperienza. (...) la circostanza che il fumo faccia male alla salute è un fatto socialmente notorio, anche se per ragioni culturali, sociali o di costume il vizio del fumo era più accettato. (...) Ed anche a voler configurare una responsabilità ex artt. 2043 o 2050 c.c., in capo al produttore, si perverrebbe ugualmente ad escludere il nesso di causalità in applicazione del principio della causa prossima di rilievo, costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo. A maggior ragione in una fattispecie.. caratterizzata da abuso. Comportamento da ritenersi da solo sufficiente a determinarsi l'evento e ciò alla luce delle regole generali in tema di nesso di causalità poste dall'art. 41 c.p., comma 2. (...) non può sostenersi che la nicotina annulli la capacità di autodeterminazione del soggetto, "costringendolo" a fumare, senza possibilità di smettere, dai due ai quattro pacchetti al giorno».

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

L'attore conveniva in giudizio nel 2002 la B.A.T. Italia spa (ex ETI) e la Philip Morris Italia, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero delle Finanze e il Ministero della Salute per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la malattia contratta a causa del fumo (carcinoma al lobo inferiore del polmone sinistro).

L'attore rappresentava di aver cominciato a fumare da giovane, giungendo anche a due pacchetti di Marlboro al giorno, prendendo coscienza della pericolosità del fumo solo dopo aver avvertito i primi sintomi della malattia. Non riusciva a smettere di fumare a causa dell'assuefazione e smetteva solo quando edotto del tipo di malattia contratta, avvertito dal medico delle conseguenze negative della condotta.

Invero, l'attore sosteneva che il produttore aveva subdolamente studiato e inserito nel prodotto sostanze tali da ingenerare «uno stato di bisogno imperioso con dipendenza psichica e fisica tali di indurlo a diventare un tabagista incallito».

Alla BAT Italia spa(citata ETI) e alla Philip Morris Italia veniva ascritta la responsabilità di aver importato e commercializzato le sigarette Marlboro. Al Ministero della Salute veniva attribuita la responsabilità di avere omesso di salvaguardare la salute pubblica non obbligando le multinazionali e lo Stato stesso ad offrire uno prodotto privo di rischi per la salute e di quelle sostanze che producono assuefazione.

L'attore chiedeva quindi che fosse accertato e dichiarato che le sigarette Marlboro contenessero sostanze nocive all'organismo che procuravano nel tempo assuefazione e che l'attore non aveva mai prestato un libero consenso in quanto carpito dai convenuti con raggiri e dolo. Infine si chiedeva l'accertamento del nesso di causalità tra il carcinoma e il fumo costante di sigarette e per l'effetto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea, decisione poi confermata dalla Corte di appello1 che sosteneva la manifesta insussistenza del nesso di causa fra le pretese condotte illegittime dei convenuti ed il danno, alla stregua del principio di diritto della causa prossima di rilievo, identificata nel caso di specie nella deliberata decisione di fumare nonostante la nocività delle sigarette costituisse un indubbio fatto notorio, «una nozione da lungo tempo di comune esperienza».

Il ricorso per cassazione2 censurava, tra le altre3, la violazione ed errata applicazione degli artt. 2050 e 2043 c.c., con riferimento ai principi in tema di responsabilità aquiliana per l'esercizio di attività pericolosa, posto che una convenuta non avrebbe fornito la prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c..

 

3. Il decisum

La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante il tema della prova liberatoria ai sensi dell'art. 2050 c.c., tema che si sarebbe dovuto affrontare ove il presupposto del nesso causale fosse stato asseverato.

Invero, nell'accertamento della responsabilità civile va primariamente verificata l'esistenza del nesso eziologico tra il comportamento potenzialmente dannoso ed il danno che si assume esserne derivato e non sussistendo tale nesso non ha più rilevanza l'accertamento di un'eventuale colpa e di una eventuale responsabilità cd. speciale.

La Corte di merito ha appunto proceduto in tal senso, effettuando una valutazione della sussistenza del nesso causale, presupposto per l'esistenza della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 ed ex art. 2050 c.c., in applicazione del principio della causa prossima di rilievo costituita da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di un soggetto dotato di capacità di agire, quale la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo.

La III Sezione quindi ha avallato l'argomentazione della Corte di merito.

 

3.1. L'argomentazione della Corte di appello

Per la Corte «la dannosità del fumo costituisce da lunghissimo tempo dato di comune esperienza perchè anche in Italia era conosciuta, dagli anni 70, la circostanza che l'inalazione da fumo fosse dannosa alla salute e provocasse il cancro, poteva ritenersi un dato di comune esperienza... un fatto socialmente notorio, anche se per ragioni culturali, sociali o di costume il vizio del fumo era più accettato».

L'avvertenza introdotta dall'art. 46 L. 428/1990 relativa all'etichettatura dei prodotti del tabacco4 aveva carattere riaffermativo di «una nozione da lungo tempo di comune esperienza».

Anche a voler configurare una responsabilità ex artt. 2043 o 2050 c.c. in capo al produttore, per la Corte di merito si dovrebbe comunque escludere il nesso di causalità in applicazione del principio della causa prossima di rilievo, costituito nella fattispecie da «un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo», da solo sufficiente a determinare l'evento alla luce delle regole generali in tema di nesso di causalità ex art. 41, co. 2, c.p.. E ciò in particolare nei casi di intemperanza.

Sotto quest'ultimo aspetto la Corte arrivava ad affermare, ad abundantiam, l'insostenibilità della tesi dell'annullamento della capacità di autodeterminazione dell'attore causata dalla nicotina, al punto di costringerlo a fumare senza possibilità di smettere dai due ai quattro pacchetti al giorno.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Corte di appello di Roma, sentenza n. 396/2014

2 Proposto dai successori dell'attore.

3 I restanti tre motivi congiuntamente sono in ogni caso (la Suprema Corte prende comunque posizione) inammissibili in quanto volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale il contenuto della motivazione della sentenza di appello che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici.

4 Adesso la disciplina di riferimento è il D. Lgs. 6/2016 recante "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 11272 del 10/05/2018

 

Svolgimento del processo

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