Diritto d'Autore: la Tutela giuridica degli autori di Serie TV
Excursus sulla tutela giuridica del diritto d’autore con particolare attenzione alla serie televisive e webserie.

Oggi la principale fonte di svago di molte persone è attraverso internet e televisione, perdendosi nelle mille storie di Serie Televisive e WebSeries. Ma pochi si chiedono chi ci sia dietro queste mille storie, chi le crea? Di chi è l’idea e chi ne scrive la sceneggiatura?
Vi sono ideatori e autori dietro tutto ciò, spesso meno famosi di registi e attori ma allo stesso modo tutelabili dalla legge.
Principale fonte normativa di riferimento è la Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante Protezione del Diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si sono succeduti il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (oggi totalmente abrogato dalla Legge 220/2016), e la Legge 14 novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
La Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – d’ora in poi anche detta “Lda”) disciplina il diritto d’autore, distinguendo tra “diritti esclusivi di utilizzazione economica” e “diritto morale”.
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla Legge 633/1941.
La legge considera come “prima pubblicazione” la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
La legge esclude che si consideri “pubblica” l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
I diritti esclusivi sopra elencati sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, ai sensi di cui all’art. 20 della Legge 633/1941, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (cosiddetti “diritti morali”).
È fatta un’eccezione per le opere dell'architettura, per le quali l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata, a meno che all'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
I diritti “morali” sopra descritti, di cui agli articoli 20 e 21 della Lda, sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 (“diritti morali”) può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti
La sezione III della Legge 633/1941 tratta specificatamente della tutela delle opere cinematografiche.
L’articolo 44 Lda definisce chi siano i “coautori” dell'opera cinematografica, e precisamente l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Molti studiosi considerano l’opera cinematografica come un’opera collettiva, ovvero un’opera la cui titolarità è del regista, il quale coordina i vari contributi creativi di più persone (autore, sceneggiatore, musicista) al fine di creare un’unica opera.
Il legislatore invece la considera un’opera “complessa”, ponendo i vari soggetti che contribuiscono alla creazione dell’opera quali coautori, al fine di tutelarli tutti.
A tutti spetta il diritto di utilizzazione economica, per quanto sia stato il loro contributo.
La legge riconosce l’importanza del produttore dell’opera, ma senza lasciare scoperti gli altri soggetti che l’hanno effettivamente ideata e che ne hanno curato la creazione.
L’articolo 45 Lda dispone che l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, ma nei limiti indicati dagli articoli 45 stesso e seguenti della Legge 633/1941 stessa.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103 Lda, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44 Lda, sopra descritti.
La legge pone anche un particolare accento sugli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate (art. 46 Lda).
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46 Lda, di cui sopra, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, Lda (noleggio e prestito della opere) agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
Ciascun compenso tra quelli sopra descritti (previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 46-bis della Legge 633/1941) non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate ex lege (dall'articolo 16, primo comma, del regolamento di attuazione della Legge 633/1941, approvato con R.D. 18 maggio 1942 n. 1369), è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui sopra è riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
L’articolo 4 del DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 440 (recante Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633) dispone che “L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modo di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati, e, in difetto di accordo, dall'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Gli arbitri decideranno secondo equità.”.
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
Così si è tracciata la disciplina generale dettata dalla Legge 633/1941.
La tutela dell’opera diventa complessa nel momento in cui è difficile risalire a chi ne sia realmente titolare.
La S.I.A.E. (www.siae.it ), Società Italiana degli Autori ed Editori, con sede in Roma si definisce il punto di riferimento per la tutela, la raccolta e la distribuzione dei compensi relativi all’utilizzazione di opere audiovisive in Italia e all’estero. Essa stessa, sul suo sito web, ricorda che a seguito dell’introduzione della disciplina sull' "equo compenso" (art. 46 bis Lda), anche nel settore audiovisivo è stata riconosciuta una remunerazione a favore dell’autore dell’opera, relativamente a ciascuna specifica utilizzazione.
Il legislatore ha introdotto solo a fine anni ‘90 la protezione e la tutela economica per la categoria delle opere assimilate a quelle cinematografiche che si possono sintetizzare nel concetto di "narrazione per immagini": opere di fiction prodotte per la televisione, telefilm, soap-opera, situation-comedies, documentari e cartoni animati. Con l’adesione a SIAE, gli autori del soggetto, della sceneggiatura e della regia, nonché gli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera, hanno a disposizione, come statuisce la medesima società, un’organizzazione capillare, in Italia e nel mondo, per seguire le utilizzazioni delle opere ovunque e comunque avvengano, per riscuotere i compensi e infine ripartirli tra tutti gli aventi diritto, curandosi di distribuire il giusto compenso per l’utilizzo delle opere. L’adesione a SIAE - Sezione Cinema, nella forma dell’associazione o del conferimento di mandato, costituisce per gli autori il presupposto indispensabile per fruire nell’immediato della tutela del loro diritto all’equo compenso, e quindi per percepire i proventi riscossi per le varie utilizzazioni dell’opera. SIAE assicura inoltre una concreta modalità di protezione e di controllo diretto sull’utilizzazione delle proprie opere a livello nazionale e mondiale, considerate anche le nuove modalità di sfruttamento economico sulle reti di comunicazioni digitali.
Il legislatore italiano ha previsto invece il “Registro Pubblico Generale delle opere protette”, la cui tenuta è curata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ‐ DGBIC ‐ Servizio II, Patrimonio bibliografico e diritto d’autore. Esso è preordinato ad un sistema di pubblicità nel quale la registrazione delle opere soggette al deposito ai sensi della legge sul diritto d’autore (art. 105 Lda), fa fede, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione.
Gli autori e i produttori indicati nel Registro, sono ritenuti, fino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite (art. 103, Lda).
Il Registro Pubblico Generale delle opere protette ha principalmente funzione di pubblicità‐notizia, quale strumento atto a garantire certezza giuridica – sotto il profilo probatorio ‐ circa la titolarità dei diritti d’autore, l’esistenza e la pubblicazione di un’opera; svolge altresì una funzione costitutiva dei diritti, come nel caso del deposito di progetti di lavori dell’ingegneria disciplinati dall’art. 99 Lda.
Riprendendo le norme di legge (art. 2575 Codice Civile e art. 1, comma 1, Lda) formano oggetto del diritto d'autore le opere dell’ingegno aventi carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L’art. 2 della Lda, contiene un’elencazione delle opere tutelabili, che dottrina e giurisprudenza considerano meramente esemplificativa, a differenza dell’art. 1 della Lda che si ritiene invece tassativo.
Elemento essenziale è quello della creatività. La creatività permette ad un lavoro intellettuale di accedere alla tutela offerta dalla Legge sul Diritto di Autore.
Il concetto di creatività viene dai più ricondotto al concetto di originalità. L’opera deve risultare quale espressione di uno sforzo intellettuale, come il risultato di un lavoro di creazione inteso come attività mentale di un soggetto atta a porre in essere elementi che prima dell’atto creativo non esistevano. L‘originalità è il risultato di un’attività dell’ingegno umano, costituisce il risultato di una elaborazione intellettuale che riveli il carattere dell’autore. L'opera dell’ingegno ha carattere creativo quando reca l'impronta della personalità dell'autore, riflettendone il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelino l'apporto di un determinato autore.
Oggetto della protezione non è quindi l’idea in sé che nasce nella mente umana ma il modo in cui la stessa viene esteriorizzata, rappresentata, portata alla conoscenza del pubblico.
L’art. 103 della Lda stessa (Legge 633/1941) dispone che “è istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali un registro pubblico generale delle opere protette” ai sensi della legge 633/1941. In esso “sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con l’indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con altre indicazioni stabilite dal Regolamento. La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.”
La registrazione non è atto costitutivo di diritti d’autore, il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale espressione del lavoro intellettuale. L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore perché le formalità del deposito e delle registrazioni svolgono solamente una funzione amministrativa di pubblicità, priva di effetti costitutivi (art. 106 Lda).
Lo scopo principale del deposito è consentire all’autore dell’opera di poter tutelare i propri diritti, precostituendo un principio di prova circa l’avvenuta pubblicazione e la paternità dell’opera.
La Legge 14 novembre 2016, n. 220 (recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) ha innovato il settore dell’audiovisivo in generale. L’articolo 32 prevede, presso il Ministero, l’istituzione del “Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”.
Al momento rientra tra le attività svolte dalla SIAE la tenuta del Pubblico Registro Cinematografico, affidatogli dalla normativa istitutiva (R.D.L. n. 1061/1938).
Sul Pubblico Registro Cinematografico sono iscritti, facoltativamente, i film di produzione nazionale e quelli equiparati.
L’iscrizione è obbligatoria per accedere alle provvidenze di Stato, mentre resta, giuridicamente, solo con funzione di pubblicità legale ai fini della precostituzione della prova di paternità.
Sui volumi del Registro, relativamente a ciascun film iscritto sono presenti: i dati che individuano l’opera cinematografica, titolo, paternità nome del produttore, ecc., gli atti di vendita, cessione, costituzione in garanzia di diritti e proventi e quelli di estinzione di cessioni e costituzioni precedentemente annotate.
Il Registro realizza una forma di pubblicità legale, in particolare fa fede, fino a prova contraria, una volta che il film è stato realizzato nella sua versione definitiva, dell’esistenza dello stesso e della paternità e di chi ne è produttore. Il Pubblico Registro Cinematografico è tenuto dalla Sezione Cinema della Società Italiana degli Autori ed Editori, che conserva i volumi che raccolgono tutte le registrazioni (iscrizioni e trascrizioni di atti) eseguite dal 1938 a oggi, suddivisi in lungometraggi, cortometraggi o attualità.
Come ricorda la stessa SIAE, con l’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2016 n. 220, recante la “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, pubblicata sulla G.U. n. 277 del 26 novembre 2016, la tenuta del Pubblico Registro Cinematografico da parte della SIAE cesserà una volta che sarà reso operativo presso il MIBACT il nuovo Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, previsto dall’art. 32 della stessa legge, la quale abroga in particolare l’art. 103, secondo comma, della Legge n. 633/1941.
Restano d’obbligo le ultime considerazioni in merito all’iter per tutelare i diritti finora descritti.
La via preventiva rimane sempre e comunque il principale metodo di protezione, ovvero redigere contratti ben saldi e comprensivi di tutte le situazioni ipotizzabili, prima di iniziare qualsiasi lavoro. (ad esempio, prima di scrivere la sceneggiatura, oppure prima che la stessa sia concessa in utilizzo).
La tutela in via giudiziale è stata affidata ad opera del D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 a Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, istituite presso tribunali e corti d'appello (a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).
Per coloro che vedano leso il proprio diritto d’autore spetta sempre e comunque la tutela giudiziale, mentre la materia non è compresa tra quelle obbligatorie ai fini della preventiva mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).
Resta però sempre e comunque soggetta alla mediazione facoltativa (ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010) da parte del giudice, oltre che alla mediazione facoltativa che può liberamente essere scelta dalle parti e che si consiglia vivamente.
Avv. Davide Giovanni Daleffe